FINANZIARIA 2010: APPROVATO DAL SENATO, IN PRIMA LETTURA, IL DISEGNO DI LEGGE DI MANOVRA ECONOMICA. Atteso ora il varo della Camera dei Deputati.
18/11/2009 |
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L`Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, in disegno di legge recante
``Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)`` (DDL 1790/S, Relatore il Sen. Maurizio Saia del Gruppo parlamentare PdL), con alcune modifiche al testo del Governo.
Tra le novita` in particolare, e` stata introdotta una norma con cui, ai fini dello svolgimento dell`attivita` negoziale diretta all`acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell`Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all`attivita` operativa delle Forze armate, compresa l`Arma dei Carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze, nonche` dell`articolo 7 della L. 808/85, nonche` delle attivita` di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione,
viene costituita la societa` per azioni denominata ``Difesa Servizi Spa``, con sede in Roma.
Il capitale sociale e` stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della Difesa che esercita i diritti dell`azionista. Le azioni della societa` sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
La Societa` e` posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze ed ha ad oggetto la prestazione di servizi e l`espletamento di attivita` strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell`Amministrazione della difesa
per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest`ultima.
L`oggetto sociale, riguardante l`attivita` negoziale e diretta all`acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, e` strettamente correlato allo svolgimento dei
compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l`espletamento per le Forze armate, compresa l`Arma dei Carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell`articolo 33 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La societa` puo` altresi` esercitare ogni attivita` strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
affidamento a societa` a capitale interamente pubblico.
In corso d`esame la norma e` stata, altresi`, integrata con disposizioni riguardanti il diritto delle forze armate all`uso esclusivo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo e la possibilita` di consentirne l`uso anche temporaneo, in via convenzionale ai sensi dell`art.26 del D.Lgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici), nel rispetto delle finalita` istituzionali e dell`immagine delle Forze armate stesse.
E` stato, altresi`, previsto, al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree al piu` alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonche` per potenziare gli strumenti di tutela della stabilita` dell`occupazione, nell`ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui alla L. 266/97,
una quota di 10 milioni di euro e` destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle Province con il piu` alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione e
guadagni. Con decreto del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento verranno stabilite le modalita` attuative.
Inoltre, per i Comuni colpiti dal sisma in Abruzzo, di cui all`articolo 1 del decreto legge 39/09, convertito dalla L. 77/09, viene prevista
l`esclusione dal saldo del patto di stabilita` interno per l`anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, dei pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche` per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell`aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all`articolo 14, del predetto decreto n. 39.
Con altra disposizione si prevede l`istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu`, di
un Fondo per agevolare l`accesso al credito per l`acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita` per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Viene, altresi`, riservata, per il 2010, una quota di 50 milioni di euro al Fondo per la tutela dell`ambiente
e la promozione dello sviluppo del territorio previsto dall`art.13 del DL112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Viene, inoltre, modificata la norma sul Fondo di sostegno per l`occupazione e l`imprenditoria giovanile di cui all`art.1, comma 72, della L.247/2008 (finanziaria 2009). Al riguardo, viene disposto che al fine di consentire ai
soggetti di eta` inferiore ai 35 anni di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita` lavorativa dagli stessi svolta, ovvero
sviluppare attivita` innovative e imprenditoriali e` istituito il Fondo medesimo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu`.
Per far fronte ad interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009, viene integrato di 10 milioni di euro per il 2010
il Fondo della protezione civile di cui all`art.6 del DL142/91, convertito dalla L.195/91.
Viene altresi` previsto che l`Agenzia nazionale per l`attrazione degli investimenti e lo sviluppo d`impresa Spa di cui alla L.244/2007 (finanziaria 2008) e`
autorizzata a rinegoziare i mutui accesi, nell`ambito degli incentivi all`imprenditorialita`, entro il 31 dicembre 2008 (anziche` 2004), nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari per il 2010 ad 1 milione di euro.
Per il contenimento delle spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi materiali e strutture viene esteso al
Corpo della Guardia di finanza la facolta` di cui all`art.1, comma 568, della L.266/2005 (finanziaria 2006),
di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni
con soggetti pubblici o privati. La disciplina delle condizioni e modalita` per la stipula degli atti e dell`esecuzione delle prestazioni viene demandata ad un decreto del Ministro dell`economia e delle Finanze.
Con altra norma vengono modificate le disposizioni sul sequestro di beni ad associazioni criminali di tipo mafioso di cui all`art.2 - undecies della L.575/65 (sulle disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).
Al riguardo si prevede, in particolare, che i beni di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalita` di pubblico interesse contemplate dalla norma entro i termini previsti dalla legge 575 medesima, sono destinati alla vendita. Alla vendita provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell`Agenzia del demanio, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, che
puo` affidarla all`amministratore dei beni nominato dal tribunale che dispone il
sequestro.
Il dirigente del competente ufficio dell`agenzia del demanio richiede al prefetto della Provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l`ordine e la sicurezza pubblica e ogni informazione utile affinche` i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati, ovvero da soggetti riconducibili alla criminalita` organizzata.
Le somme ricavate dalla vendita vengono riassegnate nella misura del 50% al Ministero dell`Interno per la tutela della sicurezza pubblica e per il restante 50% al Ministero della Giustizia per assicurare il funzionamento e potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.
Altra disposizione riguarda la modifica dell`art.1, comma 556, della L.266/2005 (finanziaria 2006) sull`istituzione del Fondo nazionale delle comunita` giovanili. Al riguardo viene disposto che
al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione
sociali svolto dalle comunita` giovanili, e` istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu`, l`Osservatorio nazionale sulle comunita` giovanili. Presso lo stesso Dipartimento e`, altresi`,
istituito il Fondo nazionale per le comunita` giovanili,. per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attivita` delle comunita` giovanili, con una dotazione finanziaria, per l`anno 2010, di 3 milioni di euro.
Restano confermate, infine, le disposizioni gia` previste dal testo del Governo riguardanti la modifica dell`articolo 1, commi 17 e 18, della L. 244/07 (legge finanziaria 2008). Nello specifico, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione ai fini IRPEF per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unita` immobiliare, per
interventi di recupero del patrimonio edilizio gia` prevista per gli anni 2010 e 2011 dal suddetto articolo 1, comma 17, lett a) della suddetta legge.
La stessa proroga della detrazione d`imposta spetta, altresi`, nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati
da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, sempreche` gli interventi siano eseguiti entro il 31 dicembre 2012 e che l`alienazione o l`assegnazione avvenga entro il 30 giugno 2012 (termini gia` fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 30 giugno 2012 dall`art. 1, comma 17, lett. b) della legge finanziaria 2008), come modificato dalla L. 203/08 (finanziaria 2009).
Viene, inoltre, prorogata al 2012 e anni successivi (messa a regime) l` IVA
agevolata, con aliquota al 10%, in materia di recupero del patrimonio edilizio, anch`essa prevista dall` art. 1, comma 18 della medesima L. 244/07 per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
Fonte: Ance.it
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