Il Tar Sicilia (Catania sez. III 26/11/2009 n. 2001) ha dichiarato illegittima la clausola di un bando di gara che prevedeva l'esclusione di offerte con un ribasso superiore al 10%.
Il Tar ha ritenuto, infatti, che, una volta individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo piu' basso, debba trovare applicazione l'art. 86 del D.Lgs. 163/2006, relativo proprio ai
"criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse",
il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso come quello preso in esame, in cui il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque, l'Amministrazione e' tenuta, pur senza l'applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a
"valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".
Fonte: Aniem.it
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