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sentenze e pareri: ATI E MANCATO POSSESSO DEL REQUISITO DI QUALITA' - Non si esclude dalla gara un raggruppamento che non e' provvisto della certificazione UNI EN ISO 9000 se in possesso di classifica I e II.
11/12/2009

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 106 DEL 08/10/2009


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa System Co.E.S. S.r.l., in qualita' di capogruppo della costituenda ATI System Co.E.S. S.r.l./ditta Vigilante Renato - Lavori di manutenzione della viabilita' del capoluogo e frazioni I stralcio - Importo a base d'asta € 863.950,78 - S.A.: Comune di Viterbo

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 31 luglio 2008 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa System Co.E.S. s.r.l., in qualita' di capogruppo della costituenda ATI orizzontale System Co.E.S. S.r.l./ditta Vigilante Renato, ha esposto di aver partecipato alla procedura aperta bandita in data 10 giugno 2008 dal Comune di Viterbo per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto e di essere stata esclusa dalla gara, come da provvedimento datato 28 luglio 2008, con la seguente motivazione: “in quanto entrambe le ditte non hanno documentato il possesso della certificazione di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da un soggetto accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, richiesta come condizione minima necessaria per la partecipazione al punto 12 del bando e richiamata, a pena di esclusione, al punto 1.2 del disciplinare di gara”. In particolare, l'atto di esclusione richiamava specificatamente il disciplinare laddove disponeva che “in caso di ATI si applica quanto disposto dall'Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 292002, pubblicata nella GURI n. 275 del 23 novembre 2002, nella quale viene esplicitato che il requisito della qualita' e' connesso alla classifica della qualificazione”.

Nel contestare l'esclusione disposta dalla stazione appaltante l'impresa istante ha evidenziato di aver dichiarato, in sede di gara, che per i lavori oggetto dell'appalto avrebbe costituito la seguente ATI orizzontale: Capogruppo System Co.E.S. S.r.l., con una percentuale del 60% pari a € 544.410,47 (OG3 II), e Mandante ditta Vigilante Renato, con una percentuale del 40% pari a € 362.940,31 (OG3 II) ed ha rappresentato, altresi', che la richiamata determinazione n. 29/2002 di questa Autorita' avrebbe dovuto essere correttamente interpretata nel senso che, per determinare l'obbligo del possesso del requisito di qualita' in capo ai partecipanti alle gare di appalto di lavori pubblici, assume rilievo non l'importo dell'appalto, che superando un certo limite comporterebbe automaticamente l'obbligo del possesso del requisito di qualita' per tutti i concorrenti, impresa singola ovvero raggruppamento orizzontale/verticale o misto, ma piuttosto l'importo dei lavori che ciascun concorrente intende assumere. Conseguentemente, e' stata richiesta l'emissione del parere nel senso della declaratoria dell'illegittimita' dell'esclusione di cui trattasi.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' ne' la stazione appaltante ne' l'impresa controinteressata, aggiudicataria, hanno fatto pervenire controdeduzioni.

Ritenuto in diritto

La questione sottoposta all'attenzione dell'Autorita' riguarda la legittimita' del provvedimento di esclusione per mancata documentazione del possesso della certificazione di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000, disposto in applicazione di previsioni della lex specialis di gara intese alla asserita luce di una precedente determinazione di questa Autorita' (n. 29/2002), invocata con diversi esiti da entrambe le parti (impresa istante e stazione appaltante).

In particolare, il punto 12 del bando di gara di cui trattasi, relativo ai requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione, prevede che i concorrenti, all'atto dell'offerta debbano possedere attestazione SOA, in corso di validita', che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nonche' il possesso di certificazione di qualita' UNI EN ISO 9000, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000. Al riguardo, il punto 1.2 del disciplinare specifica che, qualora non risulti espressamente riportato nell'attestazione SOA il possesso della certificazione di qualita' aziendale rilasciata da soggetto accreditato, i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione copia fotostatica, dichiarata conforme all'originale, di tale documentazione e precisa, altresi', che, “In caso di ATI si applica quanto disposto dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici con con determinazione n. 29/2002, pubblicata nella GURI n. 275 del 23 novembre 2002.

Con specifico riguardo alla corretta interpretazione della citata determinazione di questa Autorita' si evidenzia che, nel fornire chiarimenti sull'elemento rilevante ai fine della determinazione dell'obbligo del possesso della certificazione di qualita' UNI EN ISO 9000 in caso di ATI, l'Autorita' ha precisato che tale obbligo non e' connesso all'importo dell'appalto, ma alla classifica delle attestazioni. Conseguentemente, come esplicitato anche in altre pronunce (deliberazione n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) l'obbligo di dimostrare il possesso del “requisito qualita'” sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 sia gia' divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall'art. 4 e dall'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.

Nel caso di specie l'importo dei lavori che i concorrenti sono chiamati ad eseguire e' pari a € 863.950,78, per cui il bando correttamente richiede la classifica III che implica l'obbligo del possesso del requisito della qualita'.

Tuttavia, l'impresa istante System Co.E.S. S.r.l. ha evidenziato di aver dichiarato, in sede di gara, che per i lavori oggetto dell'appalto avrebbe costituito un'ATI orizzontale cosi' composta: Capogruppo System Co.E.S. S.r.l., che vi partecipa con una percentuale del 60% pari a € 544.410,47, qualificata in OG3, classifica II, e Mandante ditta Vigilante Renato, che vi partecipa con una percentuale del 40% pari a € 362.940,31, qualificata in OG3 classifica II.

Cio' comporta, da un lato, che il raggruppamento di che trattasi copre con le iscrizioni possedute l'intero importo dell'appalto, dall'altro lato che ciascun componente del raggruppamento medesimo (considerato l'incremento del quinto per la capogruppo) esegue lavori per importi ricompresi nella classifica II per la quale l'art. 4 e l'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevedono l'esenzione dall'obbligo del possesso della certificazione di qualita'.

Si evidenzia, peraltro, che questa Autorita', proprio con specifico riguardo al possesso del sistema di qualita' nelle associazioni temporanee di imprese ha ritenuto che consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la ratio della normativa in materia e' proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti (cfr.: parere n. 125 del 22 novembre 2007).

Ne consegue che il raggruppamento di che trattasi, coprendo con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto ed eseguendo ciascun componente lavori per importi ricompresi nella classifica II, puo' partecipare alla gara anche se privo del requisito della certificazione UNI EN ISO 9000, il cui possesso non e' obbligatorio per la classifica II in possesso delle due imprese che lo costituiscono.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara della costituenda ATI orizzontale System Co.E.S. S.r.l./ditta Vigilante Renato non e' conforme alla normativa di settore e alla lex specialis di gara.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 novembre 2009

 


 
 
 
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