AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.7 DEL 15/01/2009
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle
controversie, ex art. 6, comma 7, lettera
n) del Decreto Legislativo n. 163/06,
presentata dall'arch. Pasquale Caprio in qualita' di capogruppo del
costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti composto con
Architetti Petecca Giuliano e Milieri – affidamento incarico di
progettazione, direzione e coordinamento sicurezza lavori di “restauro
Palazzo Cenci Bolognetti da adibire a porta del Parco”. S.A. Comune di
San Martino Valle Caudina
Il ConsiglioVista la relazione dell'Ufficio del
precontenzioso
Considerato in fattoIn data 16 luglio 2007 e'
pervenuta all'Autorita' istanza di parere dell'arch. Pasquale Caprio che,
in qualita' di capogruppo di un costituendo raggruppamento, ha censurato
l'esclusione disposta nei propri confronti per la mancata apposizione
della controfirma sui lembi di chiusura del plico. Secondo l'istante il
motivo di esclusione e' illegittimo ed infondato in quanto la sigillatura
apposta alla busta contenente la domanda di partecipazione e l'offerta e'
idonea a garantire l'integrita' del plico e la certezza della sua
paternita' in capo al mittente.
A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorita' la
stazione appaltante ha inviato gli atti della procedura di gara ed in
particolare i verbali di gara. Nel verbale della seduta del 12 giugno 2008 e'
stato evidenziato che il costituendo raggruppamento, di cui l'arch. Caprio e'
capogruppo, non e' stato ammesso in quanto il plico non risulta controfirmato sui
lembi di chiusura.Ritenuto in diritto
Il paragrafo 1 del disciplinare di gara “Modalita' di presentazione e
criteri di ammissibilita' delle offerte”, dispone, nel secondo periodo,
che “I plichi devono essere idoneamente chiusi con ceralacca,
controfirmati sui lembi di chiusura”. Il paragrafo prescrive, altresi',
che “I plichi devono contenere al loro interno, pena l'esclusione,
quattro buste, a loro volta chiuse con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta tecnica, “C –
Offerta economica e D Giustificazioni”.
La lex specialis di gara, pertanto, ai fini del regolare
confezionamento dei plichi contenenti le offerte, ha previsto la doppia
garanzia, costituita dalla controfirma su lembi di chiusura e la
sigillatura con ceralacca, adempimento la cui inosservanza viene
sanzionato a pena di esclusione.
Per costante giurisprudenza amministrativa si osserva come la
sigillatura con ceralacca della busta contenente l'offerta e' posta per
garantire la segretezza dell'offerta, la parita' di trattamento dei
partecipanti, la trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa
per cui, in caso di espressa previsione del bando, la sua mancanza va
sanzionata con l'esclusione dalla gara (Consiglio di Stato Sezione VI
20.4.2006 n. 2200; Consiglio di Stato
Sezione V 22.12.2005 n. 7330). La
sigillatura con ceralacca assolve, pertanto, alla duplice funzione di
garantire l'integrita' del plico mediante un sistema di chiusura
estremamente affidabile, oltre alla paternita' dello stesso attraverso
l'apposizione del sigillo; cio' rende irrilevante, degradandola a mera
irregolarita', l'eventuale assenza della controfirma sul lembi di
chiusura, seppur prevista dalla disciplina di gara (Consiglio
di Stato Sezione V, 21.9.2005 n. 4941).
Nel caso di specie, secondo quanto emerso dall'istruttoria, l'istante
non si era limitato a chiudere il plico con ceralacca, ma aveva altresi'
apposto il sigillo recante le iniziali del presentatore Pasquale Caprio
“P.C.”. Tale specifica formalita' permette indubbiamente alla stazione
appaltante di avere certezza della paternita' del plico, dal momento che
il sigillo e' un elemento idoneo ad individuare precisamente il mittente.
Di conseguenza e' possibile, in questo caso, ritenere assolta la
formalita' prescritta dalla lex specialis attraverso la
sigillatura, la quale rende subordinata la mancata apposizione della
firma a scavalco, nel rispetto del principio della par condicio.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disposta esclusione non e'
conforme alla normativa vigente di settore.
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe BrienzaIl Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26/01/2009
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