La legge comunitaria 2009 ha comportato una nuova modifica dell'art. 38 del
Codice Contratti che disciplina le cause di esclusione dalle gare. Un
emendamento approvato la scorsa settimana dalla Commissione delle politiche
europee del Senato, infatti, prevede alcuni sostanziali cambiamenti.
Il disegno di legge, gia' approvato dalla Camera dei deputati e'
passato anche al Senato nella seduta del 28 Gennaio. Le modifiche
apportate in Commissione prevedono, anzitutto, che alla lettera c) dell'art. 38
(condanne su reati relativi alla moralita' professionale, corruzione, frode….
Anche se commessi da soci, amministratori, direttori tecnici) sia precisato che
"l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il
reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima".Le violazioni relative al pagamento di imposte e
tasse, inoltre, (art. 38, lett.g) rilevano solo se "gravi".
Scompare l'esclusione (abrogata la lett. m bis dell'art. 38) a
seguito della sospensione dalle gare per aver prodotto false
dichiarazioni risultanti dal casellario dell'Autorita'. L'emendamento dispone un
comma aggiuntivo nel quale si dispone che :
"Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano
documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le
dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre
leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne
da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure
di gara e dagli affidamenti di subappalto di cui al comma 1, lettera h), per un
periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque
efficacia".
Saranno quindi le stazioni appaltanti a segnalare il presunto reato
all'Autorita' che disporra' l'iscrizione al casellario solo se rilevera' dolo o
colpa grave; la conseguente esclusione sara' limitata ad un anno.Il comma 2,
infine, relativo alla presentazione di dichiarazioni sostitutive con indicazione
delle eventuali condanne, risulta interamente sostituito con la seguente
formulazione:
"Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e' tenuto
ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali e' intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni
ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma
1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la
dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti
l'offerta economica.".
Fonte: Aniem.it
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