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sentenze e pareri: NULLA OSTA SULLA SICUREZZA (NOS) - Il possesso del NOS non deve essere un requisito richiesto in fase di partecipazione alla gara ma in quella di esecuzione del contratto
03/02/2010

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 41 DEL 02/04/2009


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla S.B.M.R. S.r.l. – manutenzione straordinaria presso il plesso scolastico di via Riasc. Base d'asta: Euro 363.571,29. S.A.: Comune di Campione d'Italia.


Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso


Considerato in fatto

In data 4 giugno 2008 e' pervenuta istanza di parere da parte della S.B.M.R. S.r.l. con la quale viene contestata la previsione del bando della gara in oggetto che, tra i requisiti di partecipazione, include il certificato di nulla osta sulla sicurezza (NOS), trattandosi l'appalto in esame di lavori di manutenzione di facciata dell'edificio scolastico comunale e non pertinenti all'adiacente Caserma dei Carabinieri.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha rilevato che la richiesta di possesso NOS e' giustificata dal fatto che i ponteggi per la realizzazione delle opere saranno appoggiati sul tetto e nel giardino della Caserma dei Carabinieri, nel quale le imprese dovranno costantemente operare.  


Ritenuto in diritto

Il certificato NOS (Nulla osta segretezza) e' disciplinato dal D.P.C.M. 7 giugno 2005 (e da ultimo dal D.P.C.M. 3 febbraio 2006) il quale, all'art. 2, prevede che il NOS “consente alla Pubblica amministrazione, alla ditta individuale, alla societa', alla persona giuridica di diritto privato, all'ente, all'associazione all'organismo, gia' legittimati alla trattazione di informazioni classificate, di poter impiegare una persona, in attivita' che comportano la necessita' di trattare informazioni classificate “Segretissimo” “Segreto” o “Riservatissimo”.

La Pubblica Amministrazione, le ditte individuali, le societa', le persone giuridiche di diritto privato, gli enti, le associazioni e gli organismi legittimati alla trattazione di informazioni classificate definiscono, sulla base dei rispettivi ordinamenti interni ed esigenze funzionali, gli incarichi che comportano, ai fini del rilascio dei NOS, l'effettiva necessita' di trattare informazioni classificate “Segretissimo” “Segreto” o “Riservatissimo”.

L'appalto in questione ha ad oggetto la manutenzione straordinaria di un plesso scolastico le cui attivita', descritte nel dettaglio nel Capitolato speciale, sono suddivise in interventi su opere in muratura (tra gli altri verifica del manto di copertura: pulizia di tutti i parametri esterni con idonei macchinari per il lavaggio; sostituzione di parti di rivestimento; rifacimento delle pavimentazioni dei balconi); interventi su opere in ferro; interventi su opere in legno; interventi da fabbro e interventi di coibentazione.

Dalla descrizione contenuta nel Capitolato Speciale risulta evidente come l'appalto abbia ad oggetto una manutenzione straordinaria, che racchiude piu' interventi e piu' attivita'. La complessita' degli interventi implica attivita' di realizzazione, le quali vanno ad incidere sul plesso confinante rappresentato dalla Caserma dei Carabinieri. L'amministrazione comunale ha, in particolare, giustificato la richiesta del NOS, con il fatto che in sede di esecuzione dei lavori, e' stata prevista nel progetto la realizzazione di ponteggi che verranno allestiti sul tetto e nel giardino della Caserma.

Il Comune fissando il possesso, in capo agli operatori economici, del NOS sembra avere agito correttamente dal momento che i lavori, come rappresentato, andranno a svolgersi in un luogo, la Caserma dei Carabinieri, dove sono evidentemente trattate informazioni e dati che devono trovare una tutela speciale. L'amministrazione comunale, tuttavia, avrebbe dovuto prevedere il NOS non come requisito di partecipazione, che viene a costituire una restrizione dell'accesso alla gara e a limitare, conseguentemente, la concorrenza. Piu' correttamente la stazione appaltante avrebbe dovuto limitarsi a richiedere il NOS come requisito di esecuzione del contratto, dal momento che esso attiene alla fase di svolgimento dei lavori.

In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio

ritiene che il possesso del NOS, avrebbe dovuto costituire un requisito di esecuzione del contratto e non requisito di partecipazione.


I Consiglieri Relatori: Andrea Camanzi, Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino


Depositato presso la segreteria del Consiglio in data  09/04/2009

 


 
 
 
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