Articoli Normative: CIRCOLARE INPS: IMPORTI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIAL ,( mobilita`, di disoccupazione e importo dell`assegno per attivita` socialmente utili, relativi all`anno 2010
20/02/2010 |
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L`Inps, con la circolare n. 18/10, ha diramato le nuove
misure relative agli importi massimi da corrispondere nell`anno 2010 ai
beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, mobilita` e
disoccupazione.
La Legge n. 427/80, cosi` come modificata dall`art. 1, co.
27, L. n. 247/07 prevede, al riguardo, che gli importi massimi mensili
delle integrazioni salariali e la retribuzione mensile di riferimento,
a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, siano
incrementati nella misura del 100% dell`aumento derivante dalla
variazione dell`indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglia degli operai e degli impiegati.
Per effetto dell`art. 2, co. 150 della Legge n. 191/10, Finanziaria 2010, a
partire dal 1° gennaio 2010 anche i trattamenti speciali di
disoccupazione per l`edilizia, di cui all`art. 9 della L. n. 427/75, sono
incrementati della misura sopra indicata.
Gli importi, al lordo e al netto della riduzione del 5,84%, riguardanti i
massimali dei trattamenti di integrazione salariale, di cui alla L. n. 427/80,
come modificata dall`art. 1, co. 5 della L. n. 451/94 e dall`art. 1, co. 27
della L. n. 247/07, risultano fissati, per il presente anno, nelle
misure di seguito indicate :
- euro 892,96
840,81
- euro 1.073,25
1.010,57
Relativamente al settore edile e lapideo, l`art 2, co. 1, della L. n. 549/95
prevede che, nel caso di intemperie stagionali, i massimali di riferimento siano
ulteriormente incrementati del 20% e pertanto sono pari ad:
- euro 1.071,55 1.008,97
- euro 1.287,90 1.212,69
rispettivamente al lordo e al netto della riduzione ex art. 26 della L. n.
41/86, pari al 5,84%.
L`ammontare della retribuzione mensile che costituisce la soglia per
l`applicazione dei suddetti massimali e` stata fissata, a decorrere dal
1° gennaio 2010, in euro 1.931,86.
Gli importi relativi ai massimali dei trattamenti di integrazione salariale,
inoltre, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno
diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l`edilizia di cui all`art.
11, co. 2, della L. n. 223/97 e a quello di cui all`art. 3, co. 3, della L. n.
451/94.
Ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di
disoccupazione per l`edilizia, di cui alla L. n. 427/75, in virtu`
della nuova previsione contenuta nella Legge Finanziaria 2010, per il presente
anno viene corrisposto l`importo di euro 583,84, ovvero 549,74
euro al netto della riduzione del 5,84%.
La misura degli importi massimi mensili relativi all`indennita` ordinaria di
disoccupazione non agricola con requisiti normali, per l`anno 2010, e` pari ad
euro 892,96 e ad euro 1073,25, mentre i massimali relativi all`indennita`
ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti sono pari ad euro
886,31 ed euro 1.065,26.
Fonte:
Ance.it
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