Il recente D.Lgs. 106/09, correttivo al D.Lgs. 81/08, ha introdotto l'art.
294-bis, recante esplicite indicazioni in merito all' informazione e formazione
dei lavoratori che operano nei luoghi con rischio di esplosione.
Nell'ambito degli obblighi generali di informazione e formazione dei
lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui agli
articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08, l'art. 294-bis, recentemente introdotto dal
D. Lgs. 106/06, prevede delle specifiche tematiche da affrontare
nell'informazione e formazione dei lavoratori operanti in luoghi con rischio di
esplosione.
In particolare, il citato articolo prescrive che “Il datore di lavoro
provvede affinche' i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i
loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della
valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalita' operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia
delle sorgenti di accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili
e/o polveri combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi
ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle
atmosfere esplosive, con particolare riferimento all'asfissia;
h) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle
relative indicazioni e controindicazioni all'uso.”
Evidentemente il legislatore, considerando le prevedibili drammatiche
conseguenze di un'esplosione, ha ritenuto opportuno sottolineare la necessita' di
una specifica informazione e formazione dei lavoratori che operano in ambienti
con rischio di esplosione (cosiddetti “ATEX”). A dimostrazione dell'importanza
data a questi aspetti, il datore di lavoro e i dirigenti che non provvedono ad
assolvere tale obbligo di legge sono puniti con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, ossia con sanzioni piu'
elevate rispetto a quelle previste per il mancato assolvimento degli obblighi
richiamati agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.
Tuttavia la sicurezza dei lavoratori operanti nei luoghi con pericolo di
esplosione non dipende solo dai comportamenti di questi, ma anche dalla corretta
gestione degli apparecchi presenti in tali luoghi, con particolare riferimento
agli impianti elettrici: pertanto anche la competenza e formazione degli addetti
all'installazione, manutenzione e verifica di impianti elettrici nei luoghi con
pericolo di esplosione costituisce una garanzia in tale senso. Su quest'ultimo
argomento e' stato gia' pubblicato un approfondimento nel sito
www.vegaengineering.com, visionabile cliccando qui.
A cura di ing. Federico Maritan e ing. Cesare Campello
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