E` stato assegnato all`esame della Commissione Affari
Costituzionali della Camera dei Deputati, in prima lettura, il disegno di legge
del Governo recante ``Disposizioni in materia di semplificazione dei
rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e
delega al Governo per l`emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni
pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione`` (DDL
3209-bis/C, Relatore l`On. Andrea Orsini del Gruppo parlamentare PdL).
Dal testo del provvedimento, alla luce del parere espresso dalla Commissione
Bilancio in sede di esame dei contenuti propri dello stesso, sono stati
stralciati alcuni articoli recanti disposizioni in materia di
diplomazia e uffici all`estero del Ministero degli Affari esteri, che formeranno
oggetto di un disegno di legge autonomo (DDL 3209-ter/C).
Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, prevede, in
particolare, la modifica dell`articolo 6 del DPR 380/2001
(Testo unico sull`edilizia), con cui vengono rese libere una serie di attivita`
edilizie.
Nello specifico, salvo disposizioni piu` restrittive previste dalla disciplina
regionale e comunque nell`osservanza delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell`attivita` edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle
relative all`efficienza energetica nonche` delle disposizioni contenute nel
D.Lgs 42/2004, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo,
tra l`altro:
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all`articolo
3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell`edificio, non comportino aumento del numero delle unita`
immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
- interventi volti all`eliminazione di barriere architettoniche
che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell`edificio;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della
necessita`, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche
per aree di sosta, che siano contenute entro l`indice di permeabilita`, ove
stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone
di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle
aree pertinenziali degli edifici.
Viene disposta, altresi`, entro novanta giorni dall`entrata in vigore del
provvedimento, l`adozione di norme regolamentari di modifica dell`art.5 del DPR
sopra citato, nel senso di prevedere che lo sportello unico per
l`edilizia e` tenuto ad accettare in modalita` telematica le domande,
le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici o allegati
presentati dal richiedente in modalita` telematica ed a provvedere all`inoltro
telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel
procedimento, le quali adottano modalita` telematiche di ricevimento e di
trasmissione.
L`invio e la trasmissione telematica avvengono con le medesime modalita`
tecniche individuate dal regolamento di cui all`art.38, comma 3, del
D.L.112/2008, convertito dalla L.133/2008.
Con altra norma viene semplificato l`obbligo della comunicazione della
cessione di fabbricati di cui all`art.12 del DL 59/78, convertito dalla
L.191/78, prevedendo che la stessa avvenga con modalita` telematica e possa
essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l`atto.
Vengono dettate, inoltre norme di modifica dell`art.25, del DL 112/2008,
convertito dalla L.133/2008, in materia di riduzione degli oneri amministrativi,
con cui si prevede, in particolare, l`approvazione, su proposta
del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e del Ministro per
la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata,
entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di un
programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi
informativi, con l`obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012,
alla riduzione degli stessi per una quota complessiva del 25 per cento.
Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede
mediante accordi ed intese, in particolare in sede di Conferenza Unificata, ai
sensi dell`art.20-ter della L.59/97 (Bassanini), con la finalita` di
definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri
amministrativi per tutto il territorio nazionale.
Per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza
regionale e delle successive attivita` di riduzione e uniformazione degli oneri,
viene disposta, altresi`, la costituzione di un comitato paritetico,
presso la Conferenza Unificata, composto da sei membri
designati rispettivamente dai Ministri della Pubblica amministrazione e
dell`Innovazione, della Semplificazione normativa, dello Sviluppo economico,
dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e
dei Trasporti, dei Rapporti con le Regioni e di sei membri designati dalla
Conferenza Unificata, di cui quattro tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra
i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni.
Anche le Regioni le Province e i Comuni adottano nell`ambito
della propria competenza programmi di interventi a carattere
normativo, amministrativo, organizzativo, volti alla riduzione del 25 per cento
degli oneri amministrativi.
Viene, inoltre, disposto che, nel perseguimento dell`obiettivo di riduzione
degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria e con
le risorse disponibili a legislazione vigente, le Autorita` amministrative
indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell`ambito dei
propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese con l`obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.
I risultati della misurazione saranno comunicati al Parlamento e ai Ministri per
la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e per la Semplificazione normativa.
Sulla denuncia di infortunio o malattia professionale viene modificata
la disciplina dettata dal DPR 1124/65 sull`obbligo del datore di lavoro
di effettuare, in caso di infortunio sul lavoro, doppia denuncia,
sia all`Inail, sia all`autorita` di Pubblica Sicurezza, prevedendo
invece un`unica comunicazione all`Ente assicuratore che provvedera` a darne
notizia alla Direzione provinciale.
Nel testo viene prevista, altresi`, la delega al Governo per l`adozione di uno o
piu` decreti legislativi recanti la ``Carta dei doveri delle
amministrazioni pubbliche``, volti a definire i doveri generali delle
amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nei confronti dei cittadini.
I provvedimenti delegati individueranno le disposizioni che costituiscono
principi generali dell`ordinamento ai quali le Regioni e gli Enti locali,
compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si adeguano negli ambiti di
rispettiva competenza e quelle che attengono ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale ai sensi dell`articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
Tra i criteri di delega viene previsto, in particolare:
- stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le
amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione
e della buona fede e che l`azione amministrativa deve svolgersi con il minor
aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;
- prevedere l`obbligo per le amministrazioni pubbliche di
provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti
previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi
nell`ambito dei piani di performance di cui all`art.10 del D.Lgs150/2009(in
materia di ottimizzazione della produttivita` del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);
- al fine di garantire agli utenti l`accesso piu` facile e
rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalita`
di realizzazione, l`effettivita` dell`obbligo delle amministrazioni pubbliche di
utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie
telematiche di cui al D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale);
- al fine di assicurare effettivita` all`obbligo per le
amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati,
informazioni e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, e
di provvedere d`ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico
sulla documentazione amministrativa), individuare le modalita` per
l`effettuazione degli accertamenti d`ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l`accesso per via
telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti.
Entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore dei
provvedimenti delegati suddetti, viene, inoltre delegato il Governo ad adottare
un decreto legislativo volto a riunire in un unico codice tutte le norme vigenti
nelle materie di cui alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al
DPR 445/2000, al D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull`ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al D.Lgs 82/2005, al
D.Lgs 150/2009, nonche` ai decreti legislativi previsti dal testo.
Altre norme riguardano, infine: la semplificazione della tenuta dei
libri sociali, in caso di tenuta con strumenti informatici (art.2215
bis c.c.), con la previsione dell`apposizione della marcatura temporale e della
firma digitale una volta l`anno e non piu` ogni tre mesi; disposizioni
di delega in materia di anagrafe volte a consentire il cambio di residenza per
via telematica; la possibilita` del ricorso, per le amministrazioni e gli enti
interessati, avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei
conti innanzi alla Corte stessa a sezioni riunite;
la formazione e l`utilizzo della base unitaria di dati statistici (di
cui all`art.11, comma 1, del D.L. 78/2009) che devono avvenire nel rispetto
delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale e dei
principi in materia di protezione dei dati personali; modifiche in materia di
recupero e riscossione delle spese di giustizia; disposizioni in materia di
personale pubblico.
Fonte:
Ance.it
|