DETRAZIONI FISCALI 55%. INTERVENTI IN CONDOMINIO: bastano 167,7 millesimi per decidere
26/03/2010 |
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Per decidere gli interventi di riqualificazione energetica nei condomini,
basta la maggioranza ridotta. In particolare bastano 167,7 millesimi per
decidere. E' quanto dispone una legge recente, molto poco nota, la legge n. 99
del 23 luglio 2009 al comma 22 dell'art. 27.
Ne ha riferito l'arch. Amalia Martelli del Gruppo di Lavoro
Efficienza energetica di Enea al Convegno organizzato ieri dallo stesso
Ente sul tema delle detrazioni fiscali del 55% in occasione di
MCE-Mostra Convegno Expocomfort a Milano.
La legge 99/2009 interviene sulla prima legge sul risparmio
energetico, la 10/91, integrandone, dopo le modifiche apportate dal dlgs.
311/2006, il comma 2 che ora afferma: “Per gli interventi sugli edifici e sugli
impianti volti al contenimento del consumo energetico e
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1,
individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni
condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote
millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea”.
Ma come si arriva alla cosiddetta maggioranza ridotta dei 167,7
millesimi. Lo spiegano Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci sul Sole24Ore
del 19 ottobre: “Fatti alcuni elementari calcoli, si puo' dire che una decisione
di risparmio energetico potrebbe in teoria vedere il voto positivo dei condomini
che possiedono appena 167,7 quote su 1.000, se all'assemblea partecipano solo un
terzo dei condomini che possiedono solo un terzo dei millesimi.
Va aggiunto che, per giurisprudenza di Cassazione, anche una decisione presa
senza le necessarie maggioranze e' annullabile solo se impugnata in giudizio
entro 30 giorni da quando se ne ha avuta conoscenza: trascorso questo periodo,
diventa valida.” La premessa naturale e' che l'assemblea sia valida,
ovvero devono “essere presenti di persona o per delega almeno un terzo
dei condomini che possiedano un terzo dei millesimi”. Naturalmente in seconda
convocazione.
Gli interventi “volti al contenimento del consumo energetico”
comprendono tutte le opere in materia di fonti rinnovabili di energia (sole,
vento, idroelettrico, geotermia, biomasse) e ogni opera che porta a un effettivo
risparmio energetico attestato da una certificazione o una diagnosi energetica.
Fonte:
GuidaFinestra.it
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