GARE: FANNO CURRICULUM SOLO LE OPERE ULTIMATE. Ai fini del possesso dei requisiti
31/03/2010 |
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Ai fini del possesso dei requisiti per l`impresa partecipante a una gara
pubblica, in particolare con riferimento all`effettuazione di opere analoghe a
quelle oggetto dell`appalto, contano solo i lavori portati correttamente a
compimento, non anche quelli ancora in corso d`esecuzione. Lo ha deciso il
Consiglio di Stato nella sentenza 14/2010.
Il fatto riguarda una gara per lavori di riqualifica strutturale di
un aeroporto, per la quale il bando prevedeva il requisito consistente
«nell`aver eseguito nei cinque anni precedenti la spedizione del bando, o avere
in corso di esecuzione almeno un lavoro di caratteristiche tecniche analoghe a
quelle in oggetto.
Il Tar aveva ritenuto una simile clausola, impugnata dalla ricorrente,
di per se` non irrazionale, posto che la situazione di chi
abbia solo in corso dei lavori dell`importo richiesto comporta, comunque,
l`impegno tecnico e organizzativo per adempiere alla commessa. Di diverso avviso
Palazzo Spada, che ha invece sottolineato la sussistenza dell`interesse a
contestare l`equiparazione, per dimostrare l`illegittimita` della clausola, con
conseguente illegittimita` della partecipazione alla gara
dell`impresa appellata.
Infatti, la capacita` tecnica ed economico-finanziaria e il
requisito del fatturato per singolo lavoro a riprova dell`affidabilita`
e dell`esperienza del partecipante puo` misurarsi soltanto con i lavori
correttamente ultimati; non anche ai lavori ``in corso, che potrebbero essere
anche solo appaltati o iniziati senza alcuna concreta valenza per l`affidabilita`
dell`impresa``.
Trattandosi poi, nel caso in questione, di lavori eseguiti da tempo,
non trovando spazio la ripetizione della gara, deve ritenersi ammissibile il
risarcimento del danno per equivalente. Per il danno subito a causa di un
provvedimento amministrativo illegittimo, l`impresa potra` invocare la colpa
dell`amministrazione e anche dimostrare attraverso ulteriori elementi che
si e` trattato di un errore non scusabile.
Fonte:
Ance.it
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