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Articoli Normative: NAPOLITANO RINVIA IL DDL LAVORO: "profili problematici sull'amianto"
01/04/2010

31 marzo 2010. Perplessita' del Presidente della Repubblica sull'articolo del provvedimento che elimina le sanzioni penali per le morti del personale che si e' ammalato sulle imbarcazioni della Marina Militare. Il Colle: "Cosi' diventa impossibile il risarcimento del danno"


ROMA - Anche la formulazione dell'articolo 20 - relativo alla responsabilita' per le infezioni da amianto subite dal personale della Marina Militare - e' tra i motivi che hanno spinto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, a rinviare alle Camere il disegno di legge sul lavoro.



In un messaggio di nove cartelle in cui ha meticolosamente giustificato la propria decisione, il capo della Stato ha sollecitato, cosi', il riesame della norma che elimina le sanzioni penali per le morti dei militari ammalatisi sulle imbarcazioni del "naviglio di Stato".



Napolitano ha osservato, infatti, che con questa disposizione diventa impossibile il risarcimento del danno, possibile per i dipendenti dello Stato solo se c'e' un dolo o una colpa accertati: una perplessita', secondo il Colle, che motiva una nuova formulazione in grado di garantire maggiormente i diritti degli uomini della Marina.




Con l'articolo 20 del ddl lavoro "si e' inteso evitare che alle morti o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e cagionate dal contatto con l'amianto possano continuare ad applicarsi - come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad autorita' giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal Dpr 19 marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi mercantili", valuta il presidente della Repubblica.



Secondo Napolitano l'articolo 20 in questione presenta, inoltre, "profili problematici anche nella parte, in se largamente condivisibile, che riguarda la salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni eventualmente subiti.



In assenza di disposizioni specifiche, non rinvenibili nella legge, che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il risarcimento del danno ingiusto e' possibile esclusivamente in presenza di un 'fatto doloso o colposo' addebitabile a un soggetto individuato (art. 2043 del codice civile).



Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilita' sia fatta cessare - con la conseguente non punibilita' delle lesioni o delle morti cagionate su navigli di Stato - non e' infatti piu' possibile individuare il soggetto giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di 'dolo o colpa' nella determinazione del danno".



Per conseguire in modo "da un lato tecnicamente corretto ed efficace e, dall'altro, non esposto a possibili censure di illegittimita' costituzionale, le finalita' che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario escludere la responsabilita' penale attualmente prevista per i soggetti responsabili di alcune categorie di navigli", conclude il Quirinale, "in linea del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del 2008, e prevedere, come gia' accade per altre infermita' conseguenti ad attivita' di servizio un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per i danni arrecati alla salute dei lavoratori.

 

Fonte: Inail.it

 


 
 
 
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