Articoli Normative: NAPOLITANO RINVIA IL DDL LAVORO: "profili problematici sull'amianto"
01/04/2010 |
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31 marzo 2010. Perplessita' del Presidente della Repubblica sull'articolo del
provvedimento che elimina le sanzioni penali per le morti del
personale che si e' ammalato sulle imbarcazioni della Marina Militare. Il Colle:
"Cosi' diventa impossibile il risarcimento del danno"
ROMA - Anche la formulazione dell'articolo 20 - relativo
alla responsabilita' per le infezioni da amianto subite dal
personale della Marina Militare - e' tra i motivi che hanno spinto il presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano, a rinviare alle Camere il disegno di legge
sul lavoro.
In un messaggio di nove cartelle in cui ha meticolosamente giustificato
la propria decisione, il capo della Stato ha sollecitato, cosi', il
riesame della norma che elimina le sanzioni penali per le morti
dei militari ammalatisi sulle imbarcazioni del "naviglio di Stato".
Napolitano ha osservato, infatti, che con questa disposizione diventa
impossibile il risarcimento del danno, possibile per i dipendenti dello Stato
solo se c'e' un dolo o una colpa accertati: una perplessita', secondo il
Colle, che motiva una nuova formulazione in grado di garantire
maggiormente i diritti degli uomini della Marina.
Con l'articolo 20 del ddl lavoro "si e' inteso evitare che alle morti
o alle lesioni subite dal personale imbarcato su navigli militari e
cagionate dal contatto con l'amianto possano continuare ad applicarsi
- come invece sta accadendo in procedimenti attualmente pendenti davanti ad
autorita' giudiziarie - le sanzioni penali stabilite dal Dpr 19
marzo 1956, n. 303, che disciplina l'applicazione di tali sanzioni, escludendole
unicamente nei casi di morti o lesioni subite da personale imbarcato su navi
mercantili", valuta il presidente della Repubblica.
Secondo Napolitano l'articolo 20 in questione presenta, inoltre, "profili
problematici anche nella parte, in se largamente condivisibile, che riguarda la
salvezza del diritto del lavoratore al risarcimento dei danni
eventualmente subiti.
In assenza di disposizioni specifiche, non rinvenibili nella
legge, che pongano a carico dello Stato un obbligo di indennizzo, il
risarcimento del danno ingiusto e' possibile esclusivamente in presenza di un
'fatto doloso o colposo' addebitabile a un soggetto individuato
(art. 2043 del codice civile).
Qualora la efficacia della norma generatrice di responsabilita' sia fatta cessare
- con la conseguente non punibilita' delle lesioni o delle morti cagionate su
navigli di Stato - non e' infatti piu' possibile individuare il soggetto
giuridicamente obbligato e configurare ipotesi di 'dolo o colpa' nella
determinazione del danno".
Per conseguire in modo "da un lato tecnicamente corretto ed efficace
e, dall'altro, non esposto a possibili censure di illegittimita' costituzionale,
le finalita' che la disposizione in esame si propone, appare quindi necessario
escludere la responsabilita' penale attualmente prevista per i soggetti
responsabili di alcune categorie di navigli", conclude il Quirinale, "in linea
del resto con gli adattamenti previsti dal citato testo unico n. 81 del
2008, e prevedere, come gia' accade per altre infermita' conseguenti ad
attivita' di servizio un autonomo titolo per la corresponsione di indennizzi per
i danni arrecati alla salute dei lavoratori.
Fonte:
Inail.it
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