MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 ottobre 2006
Determinazione della misura del contributo obbligatorio a carico
dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di
provvedere alla consegna della fideiussione, di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, da destinare al fondo
di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire,
istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 122 del 2005.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E FINANZE
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al governo per
la tutela dei diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da
costruire;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera 3/4) della legge n. 210 del 2004,
il quale detta principi e criteri direttivi per l'istituzione di un
fondo di solidarieta' a beneficio degli acquirenti che, a seguito
dell'insolvenza del costruttore che abbia comportato l'apertura di
procedura implicanti una situazione di crisi del costruttore non
conclusa alla data del 31 dicembre 1993, ne' aperta successivamente
alla data di pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno
subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno
conseguito il diritto di proprieta' o altro diritto reale di
godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore
o l'acquisto delle titolarita' di un diritto reale di godimento su
immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;
Visto l'art. 3, comma 1, lettere g), h), i), della legge n. 210 del
2004, il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento
delle risorse destinate ad alimentari il fondo, di individuazione del
gestore del fondo, l'articolazione del fondo in sezioni autonome, la
disciplina dei requisiti e della modalita' di accesso ai contributi
del fondo;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,
recante disposizione per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti degli immobili da costruire a norma della legge 2 agosto
2005, n. 210, istituisce il fondo di solidarieta' per gli acquirenti
degli immobili da costruire;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che
stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni del fondo;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che
prevede la struttura ed il funzionamento del fondo;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che
disciplina le modalita' di gestione del fondo;
Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122 che istituisce il contributo obbligatorio a carico dei
costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di
provvedere alla consegna della fideiussione prevista dall'art. 2 del
medesimo decreto;
Visto l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122 che, per la prima annualita', fissa la misura del contributo
obbligatorio nel quattro per mille dell'importo complessivo di
ciascuna fideiussione;
Visto, in particolare, l'art. 17, comma 4, del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122, il quale prevede che, per le annualita'
successive alla prima, la misura del contributo e stabilita con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per
mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 2 febbraio 2006,
recante istituzione del fondo di solidarieta' per gli acquirenti di
beni immobili da costruire, ai sensi dell' art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
Decreta:
Art. 1.
1. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, la misura del contributo
obbligatorio previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122 e' stabilito nella misura del cinque per mille
dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione.
2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2006
Il Ministro della giustizia
Mastella
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
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