Sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile u.s. e' stato pubblicato
il Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 contenente l' attuazione della
direttiva europea (2007/66/CE) che modifica le procedure di ricorso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.
Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 27 aprile
p.v., prevedono lo spazio di 30 giorni come termine massimo per impugnare
l'aggiudicazione; l'annuncio della lite, peraltro, sara' sufficiente a
bloccare l'ente appaltante che non puo' piu' firmare il contratto sino alla
decisione del giudice sulla richiesta di sospensiva.
La firma del contratto potra' avvenire 35 giorni dopo l'aggiudicazione per
consentire la presentazione di eventuali ricorsi.
Come gia' anticipato, resta possibile il ricorso all'arbitrato, la cui
disciplina viene comunque significativamente modificata.
Il lodo potra' essere impugnato (nel periodo che va da 60 a 120
giorni dal deposito), oltre che per vizi formali, anche per violazione delle
regole relative al merito della controversia, sono fissati criteri piu' rigorosi
di incompatibilita' per l'arbitro presidente e vengono posti limiti ai costi del
giudizio arbitrale. In particolare, i compensi per l'intero collegio arbitrale,
composto da presidente e due arbitri, non potranno superare i 100.000 euro: tale
importo potra' essere adeguato ogni tre anni sulla base degli indici Istat.
Nella fase di esecuzione, gli enti pubblici dovranno verificare la
possibilita' di pervenire ad un "accordo bonario"; solo una volta esperito tale
tentativo sara' possibile il ricorso giudiziario.
Fonte:
Aniem.it
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