STUDI DI SETTORE: NIENTE ACCERTAMENTO SENZA DIALOGO. Ribadita a due anni di distanza dalla circolare 5/2008 la necessita` del confronto con il contribuente
19/04/2010 |
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Nuova mappa dettagliata alle strutture dell`Agenzia che gestiscono il
contenzioso tributario relativo agli accertamenti basati sugli studi di
settore.
Le indicazioni, che arrivano con la circolare n. 19/E del 14 aprile, mettono in
primo piano la centralita` del contraddittorio con il
contribuente, anche alla luce di quattro sentenze del 2009 delle sezioni unite
della Cassazione (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638), che
confermano sostanzialmente l`orientamento dell`Agenzia gia` espresso in
precedenti documenti di prassi (in particolare, nella circolare n. 5/2008).
In tutte le pronunce della Corte viene rilevato che solo dopo l`avvio
della fase di ``dialogo`` e` possibile legittimare l`accertamento
derivante dalla verifica di uno scostamento della dichiarazione del contribuente
dai valori ``standard`` elaborati dallo studio, in relazione
all`attivita` svolta dal dichiarante.
In questa fase endoprocedimentale preliminare, si sottolinea nelle sentenze di
legittimita`, ``i segnali emergenti dallo studio di settore (o
dai parametri) devono essere ``corretti``, in contraddittorio con il
contribuente, in modo da ``fotografare`` la specifica realta` economica della
singola impresa la cui dichiarazione dell`ammontare dei ricavi abbia dimostrato
una significativa ``incoerenza`` con la ``normale redditivita```
delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato``.
Tutto cio`, nel rispetto del principio del giusto procedimento amministrativo.
Controversie pendenti, la parte del leone al
contraddittorio
Tanto premesso, in caso di mancata attivazione del contraddittorio, gli avvisi
d`accertamento relativi agli studi di settore risulteranno ``viziati``, pertanto
gli uffici dell`Agenzia abbandoneranno tutti i relativi contenziosi
``sospesi``. Al contrario, dove si sia cercato il confronto con il
contribuente e questo lo abbia rifiutato, si puo` andare avanti
con la pretesa tributaria, sempre che la stessa sia giudicata sostenibile. E`
soltanto la prima delle istruzioni fornite con la circolare, ma e` quella
propedeutica a tutte le altre.
Dal ``confronto`` obbligatorio agli effetti sulla
motivazione
L`omessa indicazione delle ragioni per cui non sono stati presi in
considerazione gli elementi addotti dal contribuente a prova dell`inapplicabilita`
dello studio di settore alla propria realta` economica, non inficia la
validita` della motivazione dell`atto di accertamento, a condizione che
le stesse ragioni siano esplicitate dall`ufficio in sede di contraddittorio e
scritte nel relativo verbale consegnato al contribuente.
E`, infatti, sempre il dialogo a prevalere e a confermare il principio di
cooperazione tra le parti stabilito dallo Statuto (legge 212/2000).
Nel caso in cui il contribuente invitato al contraddittorio non
risponda affatto, la motivazione dell`atto di accertamento potra` basarsi solo
sull`applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard
applicato. La ``reticenza`` nell`affrontare il confronto con
l`Amministrazione e`, infatti, sintomo di presenza dei requisiti di gravita`,
precisione e concordanza (articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 e
articolo 54 del Dpr 633/1972), come ribadisce la Cassazione.
... e sull`onere della prova
Tra Fisco e contribuente, la dimostrazione delle rispettive tesi e` equamente
ripartita. In particolare, considerato che, in sede di contraddittorio,
il contribuente puo` ribaltare le presunzioni semplici avanzate
dall`Agenzia attraverso l`applicazione degli studi di settore (o i parametri),
utilizzando tutti gli elementi in suo possesso, e` naturale, in questo caso, che
l`onere della prova sia a suo carico.
Da parte sua, l`Amministrazione finanziaria, e` tenuta a dimostrare l`applicabilita`
dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell`accertamento.
Fonte:
Ance.it
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