sentenze e pareri: DURC: NE HA DIRITTO L'AZIENDA IN REGOLA CON L'INPS. Lo ha affermato l`ente di previdenza con il messaggio 12091/10
07/05/2010 |
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L`azienda in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti ma
con una posizione debitoria nei confronti dell`Inps, derivante dalla
reponsabilita` solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto,
ha diritto a ricevere il Durc.
Nelle annotazioni del certificato l`Inps specifichera` che
esiste un obbligo solidale con un`altra azienda, indicandone la denominazione
sociale, il numero di posizione, l`importo dei contributi dovuti e le sanzioni
civili maturate sino alla data del rilascio del Durc. Lo ha affermato l`ente di
previdenza con il messaggio 12091/10.
La precisazione dell`istituto arriva dopo il parere recente mente
espresso dal ministero del Lavoro che, con la risposta a interpello
numero 3/2010, ha sostenuto che il Durc certifica la regolarita` contributiva ed
e` riconducibile all`unicita` del rapporto assicurativo e previdenziale
instaurato tra l`impresa richiedente e gli enti interessati.
Per questo motivo i debiti di un`impresa non possono pregiudicare
l`ottenimento della regolarita` contributiva da parte di un`altra
azienda che, con la prima, e` solidalmente responsabile. Il ministero ha anche
ricordato che la responsabilita` solidale riguarda i trattamenti retributivi,
contributivi e fiscali, compresi gli interessi sui debiti previdenziali (o
fiscali) e quanto dovuto per sanzioni civili.
Ci sono delle differenze tra i diversi livelli di responsabilita`
solidale prevista dall`attuale normativa. Quella individuata dal secondo comma
dell`articolo 29 del decreto legislativo 276/03 interessa l`appaltante
(committente), l`appaltatore e l`eventuale subappaltatore; riguarda gli
stipendi, i contributi e opera per due anni, dalla fine dell`appalto.
Un`estensione della responsabilita` e` stata prevista dal comma
28 dell`articolo 35 del decreto legge 223/06 (in legge 248/06) che stabilisce
una solidarieta` tra l`appaltatore e il subappaltatore riferita
alle ritenute fiscali, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi. Non
riguarda l`appaltante, non vi sono ne` limiti temporali ne` di importo a
circoscrivere l`operato della garanzia e l`appaltatore non puo` liberarsi.
Esiste, poi, la responsabilita` solidale per gli infortuni sul lavoro per
effetto della quale il committente risponde in solido con l`appaltatore, nonche`
con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
lavoratore, dipendente dell`appaltatore o del subappaltatore, non
risulti indennizzato da parte dell`Inail.
Il committente e` coinvolto anche per guanto riguarda la sicurezza sul
lavoro. E` previsto che, nel caso di affidamento di lavori con
contratto di appalto, cooperi, coordini e informi dipendenti di tutte le imprese
appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nel proprio ciclo produttivo. Per il
committente resta la prerogativa di vigilare effettuando verifiche
mensili tendenti ad accertare il rispetto degli obblighi posti a carico
dell`appaltatore e/o del subappaltatore.
Fonte:
Ance.it
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