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sentenze e pareri: GARE - Piu' garanzie per l'impresa cessionaria
26/05/2010

Gare, il cessionario non eredita errori
Non puo` essere esclusa da un gara l`impresa che subentra ad una societa` che non ha adempiuto agli obblighi previdenziali, perche` il codice dei contratti nulla afferma in materia di cessioni d`azienda.



 La questione e` stata presa in esame dal Consiglio di Stato, che, con la decisione n. 3213 del 21 maggio scorso, ha approfondito la problematica conseguente al fatto che il dlgs 163/2006, non contiene alcuna norma esplicita che preveda, in caso di cessione d`azienda, il trasferimento alla cessionaria dei requisiti soggettivi del cedente. Di conseguenza, va considerato irrilevante il fatto che il cedente dell`impresa che aveva partecipato alla gara avesse un debito tributario e previdenziale che gli avrebbe inibito la partecipazione alle gare. Secondo il Cds, il fatto che in base al codice contratti «sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne` possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti».

 Perche` a tal proposito, spiega la sentenza, «in materia di procedure ad evidenza pubblica le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui e` tenuta la impresa partecipante alla gara sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta a evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l`affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l`esigenza della piu` ampia partecipazione».

 «Pertanto, dice la sentenza 3213/2010, le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicita` e tassativita` delle ipotesi di esclusione, che di per se` costituiscono fattispecie di restrizione della liberta` di iniziativa economica tutelata dall`art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato Ce». Del resto, dice il Cds, gia` in primo grado il Tar Campania aveva rilevato che manca nel codice appalti una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione d`azienda un obbligo di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente riferita sia agli amministratori e direttori tecnici della cedente sia ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti.

 Ne discende che in assenza di tale norma e per il principio di personalita` della responsabilita` non puo` essere esclusa dalla gara l`impresa cessionaria del ramo d`azienda che non ha presentato le dichiarazioni sulla posizione della cedente.


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