Gare, il cessionario non eredita errori
Non puo` essere esclusa da un gara l`impresa che subentra ad una societa` che
non ha adempiuto agli obblighi previdenziali, perche` il codice dei contratti
nulla afferma in materia di cessioni d`azienda.
La questione e` stata presa in esame dal Consiglio di Stato, che,
con la decisione n. 3213 del 21 maggio scorso, ha approfondito la problematica
conseguente al fatto che il dlgs 163/2006, non contiene alcuna norma esplicita
che preveda, in caso di cessione d`azienda, il trasferimento alla cessionaria
dei requisiti soggettivi del cedente. Di conseguenza, va considerato
irrilevante il fatto che il cedente dell`impresa che aveva partecipato alla gara
avesse un debito tributario e previdenziale che gli avrebbe inibito la
partecipazione alle gare. Secondo il Cds, il fatto che in base al codice
contratti «sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne` possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i
soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti».
Perche` a tal proposito, spiega la sentenza, «in materia di procedure
ad evidenza pubblica le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando in
ordine alle dichiarazioni cui e` tenuta la impresa partecipante alla gara sono
di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni
letterali in esse contenute restando preclusa ogni forma di estensione analogica
diretta a evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare
l`affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l`esigenza
della piu` ampia partecipazione».
«Pertanto, dice la sentenza 3213/2010, le norme di legge e di bando
che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche
devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicita` e
tassativita` delle ipotesi di esclusione, che di per se` costituiscono
fattispecie di restrizione della liberta` di iniziativa economica tutelata
dall`art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato Ce». Del resto, dice
il Cds, gia` in primo grado il Tar Campania aveva rilevato che manca nel codice
appalti una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione
d`azienda un obbligo di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della
cedente riferita sia agli amministratori e direttori tecnici della cedente sia
ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti.
Ne discende che in assenza di tale norma e per il principio di
personalita` della responsabilita` non puo` essere esclusa dalla gara l`impresa
cessionaria del ramo d`azienda che non ha presentato le dichiarazioni sulla
posizione della cedente.
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