27 maggio 2010. Sono stati fissati i nuovi importi a carico del Fondo di
sostegno. Due le tipologie di benefici previste: una prestazione
una tantum da 5mila a 15mila euro (a seconda del numero dei componenti del
nucleo dei superstiti) e un'anticipazione di tre mensilita' della rendita
annua
ROMA - Piu' benefici in aiuto di chi ha perso un familiare a seguito di un
incidente sul lavoro. Secondo quanto disposto dal decreto del ministro del
Lavoro del 22 gennaio scorso e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 maggio,
sono stati fissati i nuovi importi a carico del Fondo di sostegno per i
familiari delle vittime di gravi infortuni, verificati nel 2010 e che hanno
provocato la morte dell'interessato.
Due le tipologie di interventi previsti. Il primo e' relativo a una
prestazione una tantum a carico del Fondo e il cui importo e' determinato in
funzione del numero dei componenti del nucleo dei superstiti. Tale prestazione e'
destinata ai familiari sia di lavoratori tutelati e non tutelati ai sensi del
Testo unico (Dpr n.1124/65), sia di quelli ai quali si applica l'assicurazione
contro gli infortuni in ambito domestico (legge 493/99). Tra i lavoratori
non tutelati rientrano, per esempio, i militari, i vigili del fuoco, le
forze di polizia, i liberi professionisti, ecc... I nuovi importi sono
pari, cosi', a 5mila euro in caso di famiglie con un solo superstite, 7.500 euro
per quelle con due superstiti, 10mila euro per quelle con tre e 15mila euro per
quelle con piu' di tre.
Il secondo intervento previsto, invece, corrisponde a un'anticipazione della
rendita pari a tre mensilita' della rendita annua - calcolata sul minimale di
legge per la liquidazione delle rendite - destinata ai familiari di lavoratori
tutelati ai sensi del citato Testo unico e della legge 493/99. Entrambi i
benefici non sono soggetti a tassazione e la loro erogazione e' subordinata alla
presentazione dell'apposita istanza - compilata secondo la modulistica
allegata al DM del 19 novembre 2009 - che dovra' pervenire all'INAIL o all'Ipsema
(in relazione ai rispettivi ambiti di competenza). A tale scopo gli interessati
potranno avvalersi anche del supporto gratuito dei patronati.
Con riferimento a lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa INAIL
per i quali e' gia' stata costituita la rendita ai superstiti, sara' l'Istituto ad
attivarsi al fine della presentazione della istanza da parte degli aventi
diritto. L'effettiva erogazione del beneficio una tantum e' subordinata al
trasferimento agli istituti assicuratori delle risorse finanziarie da parte del
Ministero del lavoro, mentre l'avvio dell'istruttoria prescinde da detto
trasferimento.
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