AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.20 DEL 28/01/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Pinto Vraca
S.r.l. – Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica R.S.U. sita
in C/da Serro Zoi – Importo a base d'asta € 206.804,84 – S.A.: Comune di
Mongiuffi Melia (ME)
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
Con istanza pervenuta in data 14 agosto 2009 l'impresa Pinto Vraca S.r.l. ha
chiesto all'Autorita' di esprimere un parere in merito alla procedura aperta
avviata dal Comune di Mongiuffi Melia per l'affidamento dell'appalto di lavori
in oggetto, concernente la messa in sicurezza di emergenza della discarica
R.S.U. sita in C/da Serro Zoi.
In particolare, l'istante ha chiesto di valutare la regolarita' dell'inserimento
nel bando di gara del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali per la categoria 9D, considerando che l'appalto non avrebbe ad
oggetto lavorazioni rientranti nella categoria indicata, come emerge - ad
avvisio del'istante - dal computo metrico prodotto.
A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, con nota del 15 ottobre 2009 il Comune di
Mongiuffi Melia ha rilevato che: - la categoria OG 12 classifica I e
l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9 classe
D, sono stati richiesti in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e
con quanto affermato dall'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture con deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007 e 96/2007; -
con circolare n. 1650 del 28 ottobre 2005, il Comitato Nazionale dell'albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha chiarito che
sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica siti)
per tutte le imprese svolgenti le attivita' previste e disciplinate dall'articolo
17 del D.Lgs. n. 22/1997 (messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale)
anche se svolte in forma parziale nell'ambito di un intervento complessivo di
bonifica; - per l'espletamento dell'attivita' di messa in sicurezza permanente
dei siti, e' necessario possedere l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali, in quanto nella categoria “bonifica siti” rientrano anche le
attivita' di messa in sicurezza del sito a prescindere dall'attivita' di gestione
dei rifiuti, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto attuativo
25 ottobre 1999 n. 471; - nel caso di specie, la Pinto Vraca S.r.l. non ha
partecipato alla gara e con determinazione dirigenziale n. 28 del 21 agosto 2008
l'appalto e' stato aggiudicato all'ATI Pizzo Pippo (Capogruppo) e Alkantara
Costruzioni S.r.l. (Mandante).
Ritenuto in diritto
Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame,
va, preliminarmente, rilevato che non vi sono motivi per discostarsi dal
precedente orientamento espresso dall'Autorita' con deliberazioni nn. 93/2007,
95/2007 e 96/2007 in quanto, anche se nella fattispecie l'appalto ha ad oggetto
lavori di messa in sicurezza di “emergenza” della discarica di R.S.U. sita in
Contrada Serro Zoi nel Comune di Mongiuffi Melia - e non lavori di messa in
sicurezza “permanente” - ricorrono i presupposti e le condizioni stabilite dalla
vigente disciplina dettata in materia, al fine di richiedere l'iscrizione
all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9 classe D, in quanto
l'allegato 3 al D.Lgs. n. 152/2006 (recante norme in materia ambientale)
individua i criteri generali per la selezione e l'esecuzione, tra gli altri,
degli interventi di messa in sicurezza d'urgenza, operativa o permanente, mentre
l'articolo 212, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che
l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali costituisce requisito per
lo svolgimento, tra le altre, delle attivita' di bonifica dei siti.
Il Comitato Nazionale dell'albo nazionale delle imprese ha chiarito che gli
operatori che effettuano la gestione dei rifiuti hanno obbligo di iscriversi
all'Albo nella categoria 9 (bonifica siti) se svolgono le attivita' previste e
disciplinate dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 22/1997 (messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale) anche se in forma parziale nell'ambito di un
intervento complessivo di bonifica, ad esclusione della sola attivita' di
progettazione (circolare n. 1650 del 28 ottobre 2005), precisando che solo per
l'attivita' di caratterizzazione del sito inquinato (intesa come l'insieme delle
attivita' che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico
delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui
prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o
bonifica del sito) non e' richiesta l'iscrizione nella categoria 9 dell'Albo
(cfr. circolare n. 614/2006).
L'articolo 183, comma 1, lettera v), del D.Lgs. n. 152/2006, infine, dispone che
l'impresa che intende svolgere l'attivita' di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e
bonifica dei siti dell'Albo, nonche' nella categoria OG12 di cui al D.P.R. n.
34/2000.
Quindi, deve ritenersi che la disciplina richiamata, cosi' come interpretata dal
Comitato Nazionale dell'Albo nazionale delle imprese, imponga l'iscrizione
all'Albo nazionale dei gestori ambientali per l'espletamento dell'attivita' di
messa in sicurezza dei siti, poiche' nella categoria “bonifica siti” rientrano
anche le attivita' di messa in sicurezza del sito a prescindere dall'attivita' di
gestione dei rifiuti, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto
attuativo 25 ottobre 1999 n. 471 secondo il quale “ai siti sottoposti ad
interventi di messa in sicurezza permanente si applicano le norme tecniche,
finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, per
il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.”
Per completare il quadro, va anche ricordato che con determinazione n. 7/2005,
l'Autorita' ha chiarito che l'attivita' relativa al trattamento dei rifiuti puo'
comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei movimenti di materia
per la sistemazione dell'area destinata a discarica, la stabilizzazione del
terreno e del corpo rifiuti, l'esecuzione di strutture di contenimento, la
realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del
percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione di servizi
(la raccolta e trasporto dei rifiuti ecc.).
Nella fattispecie, pertanto, poiche' l'appalto riguarda opere e impianti di
bonifica e protezione ambientale, la stazione appaltante ha correttamente
previsto al punto 3.4. del bando di gara che non sarebbe stato possibile
stipulare il contratto qualora l'operatore economico fosse risultato sprovvisto
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.
Si tratta, quindi, di un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla
gara che, come tale, rappresenta solo il presupposto legittimante per la
stipulazione del contratto, per cui all'impresa istante Pinto Vraca S.r.l. (che,
secondo quanto affermato dalla stazione appaltante con nota prot. n. 5932/2009,
non ha partecipato alla gara), non e' stata di fatto impedita la partecipazione
alla procedura gara in questione.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante abbia
correttamente inserito nel bando di gara il contestato requisito dell'iscrizione
all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9D, quale condizione
per la stipulazione del contratto di affidamento dei lavori di messa in
sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in Contrada Serro Zoi.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010
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