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sentenze e pareri: BONIFICA SITI - E' necessario avere l'iscrizione all'albo gestori ambientali nella categoria 9 (BONIFICA SITI) nel caso in cui si tratta di lavori di ''EMERGENZA'' su discariche
28/05/2010

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.20 DEL 28/01/2010


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Pinto Vraca S.r.l. – Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica R.S.U. sita in C/da Serro Zoi – Importo a base d'asta € 206.804,84 – S.A.: Comune di Mongiuffi Melia (ME)

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

Con istanza pervenuta in data 14 agosto 2009 l'impresa Pinto Vraca S.r.l. ha chiesto all'Autorita' di esprimere un parere in merito alla procedura aperta avviata dal Comune di Mongiuffi Melia per l'affidamento dell'appalto di lavori in oggetto, concernente la messa in sicurezza di emergenza della discarica R.S.U. sita in C/da Serro Zoi.

In particolare, l'istante ha chiesto di valutare la regolarita' dell'inserimento nel bando di gara del requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9D, considerando che l'appalto non avrebbe ad oggetto lavorazioni rientranti nella categoria indicata, come emerge - ad avvisio del'istante - dal computo metrico prodotto.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, con nota del 15 ottobre 2009 il Comune di Mongiuffi Melia ha rilevato che: - la categoria OG 12 classifica I e l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9 classe D, sono stati richiesti in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e con quanto affermato dall'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture con deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007 e 96/2007; - con circolare n. 1650 del 28 ottobre 2005, il Comitato Nazionale dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ha chiarito che sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nella categoria 9 (bonifica siti) per tutte le imprese svolgenti le attivita' previste e disciplinate dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 22/1997 (messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale) anche se svolte in forma parziale nell'ambito di un intervento complessivo di bonifica; - per l'espletamento dell'attivita' di messa in sicurezza permanente dei siti, e' necessario possedere l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in quanto nella categoria “bonifica siti” rientrano anche le attivita' di messa in sicurezza del sito a prescindere dall'attivita' di gestione dei rifiuti, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto attuativo 25 ottobre 1999 n. 471; - nel caso di specie, la Pinto Vraca S.r.l. non ha partecipato alla gara e con determinazione dirigenziale n. 28 del 21 agosto 2008 l'appalto e' stato aggiudicato all'ATI Pizzo Pippo (Capogruppo) e Alkantara Costruzioni S.r.l. (Mandante).

Ritenuto in diritto

Ai fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, va, preliminarmente, rilevato che non vi sono motivi per discostarsi dal precedente orientamento espresso dall'Autorita' con deliberazioni nn. 93/2007, 95/2007 e 96/2007 in quanto, anche se nella fattispecie l'appalto ha ad oggetto lavori di messa in sicurezza di “emergenza” della discarica di R.S.U. sita in Contrada Serro Zoi nel Comune di Mongiuffi Melia - e non lavori di messa in sicurezza “permanente” - ricorrono i presupposti e le condizioni stabilite dalla vigente disciplina dettata in materia, al fine di richiedere l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9 classe D, in quanto l'allegato 3 al D.Lgs. n. 152/2006 (recante norme in materia ambientale) individua i criteri generali per la selezione e l'esecuzione, tra gli altri, degli interventi di messa in sicurezza d'urgenza, operativa o permanente, mentre l'articolo 212, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, stabilisce che l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali costituisce requisito per lo svolgimento, tra le altre, delle attivita' di bonifica dei siti.

Il Comitato Nazionale dell'albo nazionale delle imprese ha chiarito che gli operatori che effettuano la gestione dei rifiuti hanno obbligo di iscriversi all'Albo nella categoria 9 (bonifica siti) se svolgono le attivita' previste e disciplinate dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 22/1997 (messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale) anche se in forma parziale nell'ambito di un intervento complessivo di bonifica, ad esclusione della sola attivita' di progettazione (circolare n. 1650 del 28 ottobre 2005), precisando che solo per l'attivita' di caratterizzazione del sito inquinato (intesa come l'insieme delle attivita' che permettono di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali, in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o bonifica del sito) non e' richiesta l'iscrizione nella categoria 9 dell'Albo (cfr. circolare n. 614/2006).

L'articolo 183, comma 1, lettera v), del D.Lgs. n. 152/2006, infine, dispone che l'impresa che intende svolgere l'attivita' di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo, nonche' nella categoria OG12 di cui al D.P.R. n. 34/2000.

Quindi, deve ritenersi che la disciplina richiamata, cosi' come interpretata dal Comitato Nazionale dell'Albo nazionale delle imprese, imponga l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per l'espletamento dell'attivita' di messa in sicurezza dei siti, poiche' nella categoria “bonifica siti” rientrano anche le attivita' di messa in sicurezza del sito a prescindere dall'attivita' di gestione dei rifiuti, cosi' come previsto dall'articolo 6, comma 3 del decreto attuativo 25 ottobre 1999 n. 471 secondo il quale “ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura.”

Per completare il quadro, va anche ricordato che con determinazione n. 7/2005, l'Autorita' ha chiarito che l'attivita' relativa al trattamento dei rifiuti puo' comprendere sia esecuzione di lavori (la realizzazione dei movimenti di materia per la sistemazione dell'area destinata a discarica, la stabilizzazione del terreno e del corpo rifiuti, l'esecuzione di strutture di contenimento, la realizzazione di barriere di impermeabilizzazione, di sistemi di drenaggio del percolato e di pozzi di captazione del geogas, ecc.) che prestazione di servizi (la raccolta e trasporto dei rifiuti ecc.).

Nella fattispecie, pertanto, poiche' l'appalto riguarda opere e impianti di bonifica e protezione ambientale, la stazione appaltante ha correttamente previsto al punto 3.4. del bando di gara che non sarebbe stato possibile stipulare il contratto qualora l'operatore economico fosse risultato sprovvisto dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Si tratta, quindi, di un requisito di esecuzione e non di partecipazione alla gara che, come tale, rappresenta solo il presupposto legittimante per la stipulazione del contratto, per cui all'impresa istante Pinto Vraca S.r.l. (che, secondo quanto affermato dalla stazione appaltante con nota prot. n. 5932/2009, non ha partecipato alla gara), non e' stata di fatto impedita la partecipazione alla procedura gara in questione.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante abbia correttamente inserito nel bando di gara il contestato requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 9D, quale condizione per la stipulazione del contratto di affidamento dei lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in Contrada Serro Zoi.

Firmato:
I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi
Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 febbraio 2010
 

 


 
 
 
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