Non si decade dall'agevolazione nel caso di riacquisto dell'immobile in
uno stato estero.
Buone notizie dall'Agenzia delle Entrate sul fronte delle agevolazioni
fiscali per l'abitazione principale. Il beneficio spetta, infatti, anche a
chi compra metri quadri aggiuntivi o una pertinenza dell'immobile principale
acquistato in passato senza aliquote agevolate.
Non si decade dall'agevolazione, inoltre, nel caso di riacquisto
dell'immobile in uno stato estero nel quale siano presenti strumenti di
cooperazione amministrativa. Infine, non e' di ostacolo alla conservazione del
beneficio fiscale sul primo immobile venduto anche l'esistenza di un'abitazione
secondaria nello stesso comune dove verra' eseguito il riacquisto. Le
delucidazioni arrivano con la circolare pubblicata oggi con la quale l'amministrazione
finanziaria scioglie alcuni dubbi sulle modalita' di applicazione delle
agevolazioni 'prima casa', dando spazio a nuove interpretazioni a favore dei
contribuenti.
L'Agenzia delle Entrate apre una finestra sull'estero e riconosce anche ai
cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza oltre confine il
diritto a conservare le agevolazioni prima casa.
La circolare spiega, infatti, che il beneficio non si perde nel caso in cui lo
stato estero di nuova residenza del contribuente garantisca lo scambio di
informazioni, necessario per verificare l'esistenza di un immobile adibito a
dimora abituale del richiedente. - L'acquisto della prima casa antecedente
l'agevolazione non compromette lo sconto sulle pertinenze: via libera
all'agevolazione fiscale per chi acquista oggi un box auto o altre pertinenze
anche nel caso in cui l'abitazione principale sia stata comprata prima
dell'introduzione delle agevolazioni prima casa.
Dello stesso tenore l'ok riconosciuto dall'Amministrazione fiscale anche alle
pertinenze di immobili acquistati allo 'stato rustico', in anni in cui non era
riconosciuto il beneficio per questa tipologia di beni. L'Agenzia viene
incontro ai contribuenti e riconosce gli sconti fiscali anche a chi, avendo
acquisito l'abitazione principale senza usufruire, a vario titolo, degli sconti
del fisco, vuole allargarsi acquistando un'unita' immobiliare adiacente. -
Agevolazione salve anche in presenza di seconda casa: non si decade
dall'agevolazione "prima casa", fruita in relazione all'acquisto del primo
immobile, se tra il primo acquisto agevolato e il successivo riacquisto
infrannuale, il contribuente e' entrato in possesso di un altro immobile nello
stesso comune in cui e' situato quello che intende riacquistare.
E', comunque sempre indispensabile che il nuovo immobile acquistato sia
utilizzato come dimora abituale del contribuente. Sono richiesti requisiti
piu' stringenti invece nell'ipotesi in cui lo stesso contribuente intenda
accedere, anche per il secondo acquisto, alle agevolazioni 'prima casa'.
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