Bastera` la mera denuncia di inizio attivita per realizzare
impianti solari fotovoltaici sugli edifici, con superficie dei pannelli non
superiore a quella del tetto delle case su cui saranno collocati i moduli. La
Dia sara` sufficiente anche per gli impianti mini, quelli cioe` aventi capacita`
di generazione inferiore a 20 kW.
E bastera` anche per gli impianti elettrici di cogenerazione a biomasse,
con capacita` massima inferiore a mille kWe (piccola cogenerazione) e a 3.000
kWt. Idem, per gli impianti a biomasse, aventi capacita` di generazione
inferiore a 200 kW. Nel caso dell`eolico, poi, la denuncia d`inizio attivita`
sara` sufficiente per gli impianti eolici con capacita` inferiore a 60 kW e per
le torri anemometriche nate per misurare temporaneamente il vento; la fase di
rilevazione, pero`, dovra` superare i tre anni.
La sola Dia, infine, bastera` agli impianti idroelettrici e
geotermoelettrici, con capacita` di generazione inferiore a 100 kW. Le
linee guida per le energie rinnovabili, allegate al nuovo decreto dello Sviluppo
economico sul conto energia (in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale),
rispondono cosi` all`istanza avanzata dalla Corte costituzionale. Che, con
sentenza 119/2010 del 22 marzo scorso (depositata il 26/03/2010), aveva definito
incostituzionale la legge della regione Puglia, n. 31 del 2008.
Il caso Puglia.
In pratica, l`amministrazione pugliese aveva reso possibile (grazie a
deroghe contenute nella legge 31/08) costruire con una mera autodenuncia,
impianti fotovoltaici, eolici e a biomasse fino a un limite massimo di energia
prodotta pari a 1 Mw. Anche se, va detto, l`assetto originario della legge
pugliese prevedeva, che la semplificazione delle richieste fosse adottabile per
i soli impianti rientranti entro gli stessi limiti che oggi dettano le linee
guida nazionali. E cioe`: 60 kW per l`eolico, 20kW per il fotovoltaico, 200 kW
per la biomassa. Oggi, pero` le linee guida non si fermano qui. E
prevedono anche:
- un sistema di autorizzazione unica rilasciata dalle regioni per la
costruzione, l`esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili di maggiore importanza;
- un sistema di comunicazione unica, da inviare on-line al municipio competente
(con tanto di documentazione,) per gli impianti considerati come opere di
edilizia libera di maggiore rilevanza;
- un terzo sistema facilitato, basato sulla sola Dia, per gli impianti domestici
piu` piccoli.
La legge pugliese, va detto, innalzando tutti i limiti a 1.000 kW
(kilowatt), equivalenti a 1 Mw, aveva permesso di costruire veri e
propri impianti industriali con una semplice autocertificazione. Cosi`, la
Consulta, con la sua pronuncia, pur riconoscendo legittime la compensazioni
economiche aveva rilevato come l`assenza delle Linee guida nazionali
creasse gravi problemi nel «contemperare la diffusione degli impianti da energie
rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale». I giudici
rinviarono quindi la definizione dei limiti per la sola Dia alle linee guida
nazionali. Queste oggi spiegano anche quando puo` scattare la verifica
di assoggettabilita` alla Valutazione d`impatto ambientale (Via). In
sintesi: per gli impianti da fonti rinnovabili, di potenza nominale complessiva
superiore a 1 megawatt.
Altre criticita`.
Il decreto dello Sviluppo economico sul conto energia apre spazio anche ad
alcune contraddizioni irrisolte. Una prima questione riguarda il premio
previsto per gli impianti fotovoltaici, la cui costruzione viene
abbinata a un impiego piu` efficiente di energia. Questo premio, consistente in
una maggiorazione della tariffa incentivante (fino a un massimo del 30%), potra`
essere riconosciuto agli impianti fotovoltaici integrati negli edifici, con
caratteristiche innovative, ma non ai concentratori solari.
Una seconda contraddizione riguarda la maggiorazione del 10%
della tariffa incentivante prevista per chi installa impianti fotovoltaici sui
tetti, in sostituzione delle coperture in eternit o, comunque, contenenti
amianto. Bene, a questo premio aggiuntivo potranno accedere solo coloro che
installano fotovoltaico tradizionale sui tetti, mentre l`agevolazione
aggiuntiva resta off limit, sia per chi ricorre al fotovoltaico
innovativo integrato, sia per chi installa impianti a concentrazione solare.
Terzo, il decreto sul conto energia introduce una nuova definizione, oltre al
fotovoltaico innovativo. E cioe` «l`impianto fotovoltaico con
innovazione tecnologica», Restano pero` da chiarire quali siano gli
impianti inclusi in questa categoria. Anche se un apposito articolo, il 14 bis,
rimanda a un prossimo decreto i requisiti tecnici e le modalita` per incentivare
gli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica.
Infine, una chicca: il decreto prevede che si possano cumulare
le agevolazioni del conto energia con «contributi in conto capitale in
misura non superiore al 30% del costo dell`investimento per impianti
fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 3
kW». Ma non risulta che, al momento, esistano contributi di questo genere. Si
tratta, dunque, dell`annuncio di un nuovo strumento agevolativo in arrivo?
Cambi di tariffa.
Rispetto alle ultime bozze di decreto, circolate sul Conto energia, la
versione definitiva prevede un cambio di tariffa incentivante per i
piccoli impianti a concentrazione solare da 0,32 a 0,37 euro a kWh.
Inoltre, e` stata introdotta una nuova fascia di potenza incentivata
(200-1000kw) con 0,32 euro a kWh, mentre per gli impianti oltre un Mw la tariffa
e` di 0,28 euro a kWh.
Aumenta anche il volume massimo incentivabile, che passa da 200 a 300 Mw per il
fotovoltaico innovativo e da 150 a 200 Mw per i concentratori solari.
Per quanto riguarda il fotovoltaico tradizionale, le tariffe crescono
di una misura inferiore al centesimo di euro e la potenza
massima incentivabile resta a 3.000 Mw Ma vengono incentivatianche gli impianti
fotovoltaici installati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e
pensiline, per i quali la tariffa e` una media tra la tariffa incentivante
prevista per gli impianti installati su edifici (0,40 euro a kWh) e quella
disposta per gli altri tipi di impianti fotovoltaici (0,36 euro a kWh).
Tornando, infine, ai premi «aggiuntivi», come detto riservati al solo
fotovoltaico tradizionale, viene previsto un +5% della tariffa incentivante se
gli impianti fotovoltaici sono in regime di scambio sul posto e sono realizzati
da comuni con meno di cinquemila abitanti; di questi impianti, pero`, gli stessi
comuni dovranno essere soggetti responsabili.
Fonte:
Ance.it
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