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sentenze e pareri: LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEVONO RISPETTARE I TERMINI DI PAGAMENTO CONTRATTUALI nei confronti di imprese e fornitori. Lo ribadisce l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici
03/08/2010

Le pubbliche amministrazioni devono rispettare i termini di pagamento contrattuali nei confronti di imprese e fornitori. Lo ribadisce l'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici che ha approvato la determinazione n. 4 del 7 luglio 2010, recante "Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 luglio scorso in cui richiama le stazioni appaltanti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni del decreto legislativo 231 del 2002.



Il provvedimento e' frutto dell'indagine svolta dall'Autorita' in seguito a diverse segnalazioni ricevute in merito all'erronea applicazione della normativa in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, da parte delle stazioni appaltanti, nell'ambito di contratti pubblici di forniture e servizi.



Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha dato attuazione all'articolo 26 della legge 1 marzo 2002 n. 39, che delegava il Governo ad attuare la direttiva dell'unione europea 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.



Dall'indagine svolta dall'Autorita' in riferimento ai dati del 2009, sono state rilevate prassi delle amministrazioni consistenti nella individuazione unilaterale di termini di pagamento superiori a quelli previsti dal decreto, nell'inclusione dei termini di pagamento in deroga tra gli elementi di valutazione delle offerte, e nella previsione in alcuni capitolati speciali d'appalto della riduzione del tasso di interesse di mora previsto dal decreto medesimo.



Riconosciuto l'effetto negativo di tali prassi sul sistema economico delle imprese, il Consiglio dell'Autorita' ha disposto quindi che le stazioni appaltanti:



devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonche' dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo;



non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da quelli previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ne' prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.




Rilevante inoltre la posizione dell'Autorita' in merito all'opportunita' di inserire nei contratti l'obbligo per l'aggiudicatario che ha ottenuto un pagamento (tempestivo o ritardato) da una P.A. di provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta, in modo da non trasferire i costi dovuti all'inefficienza nei pagamenti su imprese piu' piccole e dunque piu' fragili economicamente.

 

 

Fonte: Governo.it

 


 
 
 
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