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Guide: Spiegazione della nuova normativa sul rumore
07/02/2007

Sintesi dei passaggi logici del nuovo decreto riguardante la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro da rischio rumore. (decreto n. 195 del 10/04/06)

RUMORE
RECEPITA IN ITALIA LA DIRETTIVA EUROPEA
SULL’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AGLI EFFETTI DEL
RUMORE ( 2003/10/CE)

Sedicesima Direttiva europea recepita, nel decreto legislativo 626/94, grazie al decreto n. 195
del 10/04/06
riguardante la protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro da rischio rumore in
vigore dal 14 giugno 2006.
In sintesi saranno qui di seguito elencati i passaggi logici e consequenziali ( dal punto 1 al punto
6 ) che i datori devono compiere al fine di ottemperare in modo corretto alle disposizioni del decreto secondo lo “spirito “ della norma ossia l’eliminazione o la riduzione al minimo del rischio lavorativo.

Indice del documento:


1° Obblighi del datore di lavoro
Il Titolo V-bis del D.lgs 626/94, introdotto dal D.lgs 195/06, stabilisce che fra gli obblighi
spettanti al datore di lavoro, nell’ambito della Valutazione dei Rischi, vi è quello di valutare il rischio da esposizione a Rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare (art. 49-quinquies):


a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione, di cui all’art. 49-quater;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori
derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra
rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra
rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di
infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in
conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali
di cui è responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.

Qualora a seguito della Valutazione svolta, il datore di lavoro dovesse fondatamente ritenere che
i valori inferiori di azione possono essere superati, può ricorrere alla Misurazione dei livelli di
rumore a cui risultano essere esposti i lavoratori e riportare i relativi risultati nel
Documento di Valutazione (art. 49-quinquies, comma 2) indicando i metodi e le
apparecchiature utilizzate in quanto ritenute più idonee alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell’esposizione, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell’apparecchio
di misurazione. Inoltre, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purche' risulti
rappresentativa dell’esposizione del lavoratore (art. 49-quinquies, comma 3).

Valori limite di esposizione e valori che fanno scattare l’azione
 LEX 8HPpeak *
Valori limite di esposizione 87 dB(A) 140 dB(C)
Valore superiore che fa scattare l’azione 85 dB(A) 137 dB(C)
Valore inferiore che fa scattare l’azione 80 dB(A) 135 dB(C)
*PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO = valore massimo della pressione acustica istantanea

1.1 Programmazione delle misurazioni
Valutazione e Misurazione devono essere programmate ed effettuate con cadenza almeno
quadriennale, da personale adeguatamente qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione
e Protezione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 626/94. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad
aggiornare la Valutazione dei Rischi in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla
resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero mostrare la
necessità (art. 49-quinquies, comma 7).

2° Misure tecniche e organizzative limitative del livello di rumore
A seguito della Valutazione e/o della Misurazione svolta, il datore di lavoro deve provvedere a
eliminare i rischi alla fonte o a ridurli al minimo ed in ogni caso a livelli non superiori
ai valori limite di esposizione, attraverso Misure di Prevenzione e Protezione indicate dall’art.
49-sexiex di seguito riportate:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al Titolo III del D.Lgs.626/94, il cui obiettivo o effetto è di
limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:
1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati
con materiali fonoassorbenti;
2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e
dei sistemi sul posto di lavoro;
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Qualora dovesse risultare dalla Valutazione che i valori superiori di azione risultino oltrepassati,
il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare e ad applicare un Programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in modo
particolare le Misure di Prevenzione e Protezione sopraelencate. Inoltre, i luoghi di lavoro dove
i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
devono essere indicati da apposita segnaletica, delimitati e, quando possibile, ne deve
venire limitato l’accesso ai soli addetti ai lavori.

3° Dispositivi di protezione individuale
In caso di impossibilità ad evitare i rischi da esposizione al rumore attraverso le Misure di
Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro deve provvedere a fornire ai lavoratori i
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per l’udito conformi alle disposizioni contenute
nel Titolo IV del D.Lgs. 626/94 ed alle condizioni definite dall’art.49-septies:

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa
tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.

L’AVER LEGATO I VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE ALL’EFFETTO DEI D.P.I. UDITIVI
RAPPRESENTA SICURAMENTE LA PIU’ RILEVANTE NOVITA’ MA ANCHE LA PRINCIPALE
CRITICITA’ DELLA NUOVA NORMATIVA.

4° Deroghe all’uso dei DPI
Il datore di lavoro può richiedere opportune Deroghe all’uso dei DPI e al rispetto del valore
limite di esposizione, solamente quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed
appropriata del Dispositivo potrebbe comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Tali deroghe vengono
concesse, sentite le parti sociali, dall’Organo di vigilanza territorialmente competente
che provvede a darne opportuna comunicazione e a riesaminarle ogni quattro anni, quindi ad
abrogarle non appena le circostanze che le hanno giustificate dovessero cessare di sussistere
(art. 49-undecies).

5° informazione e formazione dei lavoratori
Nell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 il datore di lavoro deve
provvedere a garantire ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
un’adeguata Informazione e Formazione, come stabilito dall’art. 49-nonies e facendo particolare
riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il
rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo
49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo
della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

6° sorveglianza sanitaria
Il datore di lavoro deve provvedere a sottoporre a Sorveglianza Sanitaria, di cui all’art. 16 del
D.Lgs. 626/94, i lavoratori la cui esposizione a rumore risulti eccedere i valori superiori di
azione. Tale sorveglianza può essere estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione a seguito di una loro esplicita richiesta o quando il Medico competente ne
dovesse confermare l’opportunità (art. 49-decies).

7° sanzioni
Precisamente il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
€ 1549,37 a 4131,66 per la violazione dell’art. 49-quinquies, commi 1 e 6.
Mentre il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da € 1549,37 a 4131,66 per la violazione degli artt.49-quinquies, commi 2, 3 e 7;
49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4;
49-undecies, comma 3, secondo periodo.

8° abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 195/2006 (14 giugno 2006) vengono
abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, mentre
limitatamente al danno uditivo, non deve essere più applicato l’art. 24 del Decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e la voce «rumori» nella Tabella allegata allo
stesso Decreto n. 303/56 è soppressa.

fonte: A.P.I.

 


 
 
 
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