Qualora dovesse risultare dalla Valutazione che i valori superiori di azione risultino oltrepassati,
il datore di lavoro deve provvedere ad elaborare e ad applicare un Programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in modo
particolare le Misure di Prevenzione e Protezione sopraelencate. Inoltre, i luoghi di lavoro dove
i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione
devono essere indicati da apposita segnaletica, delimitati e, quando possibile, ne deve
venire limitato l’accesso ai soli addetti ai lavori.
3° Dispositivi di protezione individualeIn caso di impossibilità ad evitare i rischi da esposizione al rumore attraverso le Misure di
Prevenzione e Protezione, il datore di lavoro deve provvedere a fornire ai lavoratori i
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) per l’udito conformi alle disposizioni contenute
nel Titolo IV del D.Lgs. 626/94 ed alle condizioni definite dall’art.49-septies:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro
mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa
tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
L’AVER LEGATO I VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE ALL’EFFETTO DEI D.P.I. UDITIVI
RAPPRESENTA SICURAMENTE LA PIU’ RILEVANTE NOVITA’ MA ANCHE LA PRINCIPALE
CRITICITA’ DELLA NUOVA NORMATIVA.
4° Deroghe all’uso dei DPIIl datore di lavoro può richiedere opportune Deroghe all’uso dei DPI e al rispetto del valore
limite di esposizione, solamente quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed
appropriata del Dispositivo potrebbe comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Tali deroghe vengono
concesse, sentite le parti sociali, dall’Organo di vigilanza territorialmente competente
che provvede a darne opportuna comunicazione e a riesaminarle ogni quattro anni, quindi ad
abrogarle non appena le circostanze che le hanno giustificate dovessero cessare di sussistere
(art. 49-undecies).
5° informazione e formazione dei lavoratoriNell’ambito degli obblighi di cui agli artt. 21 e 22 del D. Lgs. 626/94 il datore di lavoro deve
provvedere a garantire ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione
un’adeguata Informazione e Formazione, come stabilito dall’art. 49-nonies e facendo particolare
riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il
rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49-quater;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo
49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo
della stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.
6° sorveglianza sanitariaIl datore di lavoro deve provvedere a sottoporre a Sorveglianza Sanitaria, di cui all’art. 16 del
D.Lgs. 626/94, i lavoratori la cui esposizione a rumore risulti eccedere i valori superiori di
azione. Tale sorveglianza può essere estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori
inferiori di azione a seguito di una loro esplicita richiesta o quando il Medico competente ne
dovesse confermare l’opportunità (art. 49-decies).
7° sanzioniPrecisamente il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
€ 1549,37 a 4131,66 per la violazione dell’art. 49-quinquies, commi 1 e 6.
Mentre il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da € 1549,37 a 4131,66 per la violazione degli artt.49-quinquies, commi 2, 3 e 7;
49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies, commi 1, 2 e 4;
49-undecies, comma 3, secondo periodo.
8° abrogazioniA decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 195/2006 (14 giugno 2006) vengono
abrogate le disposizioni di cui al Capo IV del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277, mentre
limitatamente al danno uditivo, non deve essere più applicato l’art. 24 del Decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 e la voce «rumori» nella Tabella allegata allo
stesso Decreto n. 303/56 è soppressa.