Articoli Normative: PRIMA CASA, NIENTE BONUS PER UN SECONDO IMMOBILE . Chiarimenti dell`Agenzia delle Entrate
27/08/2010 |
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Le agevolazioni ``prima casa`` non possono comunque spettare
al contribuente gia` proprietario di un`abitazione acquistata con i medesimi
benefici, a nulla rilevando il fatto che, per sopravvenute esigenze familiari,
la casa gia` posseduta non risulti piu` idonea a soddisfare i bisogni abitativi
della famiglia.
Questo quanto chiarito dall`Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 86/E del
20 agosto 2010, in risposta ad un interpello di un contribuente
che, risiedendo in un`abitazione acquistata in regime agevolato dal proprio
coniuge prima del matrimonio, chiede la possibilita` di applicare di nuovo, ed
integralmente, le agevolazioni ``prima casa``[1] per l`acquisto, in comunione
con il coniuge, di un`altra abitazione, tenuto conto che le mutate esigenze
familiari hanno reso inidonea la casa gia` posseduta.
A sostegno di tale possibilita`, il contribuente richiama l`Ordinanza
della Corte di Cassazione n.100 dell`8 gennaio 2010, nella quale e`
stato riconosciuto il diritto di fruire dei citati benefici fiscali anche al
contribuente gia` proprietario di un altro immobile che, tuttavia, per
dimensioni e caratteristiche, non risultava idoneo a soddisfare i bisogni
abitativi familiari.
Sul punto, l`Agenzia delle Entrate specifica innanzitutto che, ai sensi della
Nota II-bis, all`art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986[2],
l`applicabilita` delle agevolazioni ``prima casa`` e` da
ritenersi comunque esclusa in tutti i casi in cui il soggetto che intende fruire
dei benefici risulti gia` in possesso di un immobile ad uso abitativo nello
stesso Comune, o nell`intero territorio nazionale, se acquistato con le medesime
agevolazioni.
Si tratta di principi inderogabili, che, avendo natura
agevolativa, non sono suscettibili di interpretazioni tali da estenderne la
portata applicativa ad ipotesi non espressamente contemplate dalla normativa.
Inoltre, a parere dell`Agenzia, il richiamo all`Ordinanza della
Corte di Cassazione n.100/2010, effettuato dall`istante per legittimare la
reiterazione delle agevolazioni, non risulta assolutamente pertinente al caso
prospettato, in quanto la stessa pronuncia giurisprudenziale si e` occupata di
una fattispecie molto particolare, nella quale il contribuente, che intendeva
fruire nuovamente dei benefici ``prima casa``, risultava gia`
titolare di un locale assolutamente inadatto a fungere da abitazione, sia per le
sue caratteristiche, che per le relative dimensioni (22 mq).
Diversamente, la situazione prospettata nell`interpello (relativa all`esistenza,
nell`abitazione, di soli 2 vani per 3 componenti del nucleo familiare) non puo`
ritenersi sufficiente a concretizzare un`ipotesi di assoluta inidoneita` (quale
puo` essere, ad esempio, l`inagibilita`) dell`immobile all`uso abitativo.
In virtu` di tali considerazioni, pertanto, l`Agenzia precisa che, nel caso di
specie, non e` possibile applicare le agevolazioni ``prima casa`` al complessivo
acquisto, da parte di entrambi i coniugi (in comunione legale), della nuova
abitazione.
Tuttavia, cosi` come precisato anche nella precedente Circolare n.38/E/2005[3],
viene ribadito che il coniuge che non risulti gia` proprietario
di un`altra abitazione (e sempreche` siano rispettate tutte le altre condizioni
stabilite dalla citata Nota II-bis) puo` richiedere, in sede di acquisto in
comunione della nuova casa, l`applicazione del regime agevolato nella misura del
50% (ossia limitatamente alla relativa quota di possesso).
Fonte:
Ance.it
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