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Articoli Normative: ANNO 2009 - SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO - MODALITA` OPERATIVE . I nuovi codici e il termine per effettuare le operazioni di conguaglio del beneficio
27/08/2010

Con riferimento allo sgravio contributivo in favore della contrattazione di secondo livello, l`Inps, ha fornito alcune importanti istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare ai fini della fruizione del beneficio di cui alla Legge n. 247/07.



In particolare l 'inps,  nel ricordare che per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l`aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio e che la stessa agevolazione e` subordinata al possesso della regolarita` contributiva nonche` al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi, pone all`attenzione il caso di coesistenza di piu` premi, ossia del caso in cui al lavoratore vengano corrisposti premi di natura sia aziendale che territoriale.



In tale circostanza, l`Istituto previdenziale evidenzia che il beneficio dovra` essere fruito in proporzione all`entita` dei rispettivi premi, seguendo l`esempio dello schema di ripartizione contenuto nella nota in parola.



Per le aziende autorizzate allo sgravio 2009, ma cessate durante il periodo di ammissione al beneficio, le indicazioni dell`Inps confermano che ai fini della fruizione dello stesso sara` necessario avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive, utilizzando il modello DM10V.



Tra le modalita` di recupero vengono riportati i nuovi codici-causale, che differiscono a seconda che si tratti di sgravi riconducibili a premi previsti dalla contrattazione aziendale (L944 e L945) o territoriale (L946 e L947) e alle quote agevolative spettanti al datore di lavoro e al lavoratore, rispettivamente pari al 25% e al 9,19%.



Tali operazioni di recupero, che impongono al datore di lavoro di restituire all`atto del conguaglio dello sgravio la quota di beneficio spettante al lavoratore, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 novembre p.v., con riferimento a periodi contributivi non antecedenti al mese di agosto 2010.

 

Fonte: Ance.it

 


 
 
 
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