Articoli Normative: ANNO 2009 - SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN FAVORE DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO - MODALITA` OPERATIVE . I nuovi codici e il termine per effettuare le operazioni di conguaglio del beneficio
27/08/2010 |
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Con riferimento allo sgravio contributivo in favore della contrattazione di
secondo livello, l`Inps, ha fornito alcune
importanti istruzioni operative che i datori di lavoro dovranno osservare ai
fini della fruizione del beneficio di cui alla Legge n. 247/07.
In particolare l 'inps, nel ricordare che per il calcolo dello
sgravio deve essere presa in considerazione l`aliquota in
vigore nel mese di corresponsione del premio e che la stessa
agevolazione e` subordinata al possesso della regolarita` contributiva
nonche` al rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi,
pone all`attenzione il caso di coesistenza di piu` premi, ossia
del caso in cui al lavoratore vengano corrisposti premi di natura sia aziendale
che territoriale.
In tale circostanza, l`Istituto previdenziale evidenzia che il beneficio dovra`
essere fruito in proporzione all`entita` dei rispettivi premi,
seguendo l`esempio dello schema di ripartizione contenuto nella nota in parola.
Per le aziende autorizzate allo sgravio 2009, ma cessate
durante il periodo di ammissione al beneficio, le indicazioni dell`Inps
confermano che ai fini della fruizione dello stesso sara` necessario avvalersi
della procedura delle regolarizzazioni contributive, utilizzando il
modello DM10V.
Tra le modalita` di recupero vengono riportati i nuovi codici-causale,
che differiscono a seconda che si tratti di sgravi riconducibili a
premi previsti dalla contrattazione aziendale (L944 e L945) o territoriale (L946
e L947) e alle quote agevolative spettanti al datore di lavoro e al lavoratore,
rispettivamente pari al 25% e al 9,19%.
Tali operazioni di recupero, che impongono al datore di lavoro di restituire
all`atto del conguaglio dello sgravio la quota di beneficio spettante al
lavoratore, dovranno essere effettuate entro il giorno 16 novembre p.v.,
con riferimento a periodi contributivi non antecedenti al mese di agosto 2010.
Fonte:
Ance.it
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