Articoli Normative: NORME ANTIMAFIA, LE NOVITÀ PER GLI APPALTI PUBBLICI . Al via dal 7 settembre l'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari e le misure sull'identificazione degli addetti al cantiere.
03/09/2010 |
|
E` stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto u.s. la
legge 13 agosto 2010 n.136, recante il ``Piano straordinario contro le mafie,
nonche` delega al Governo in materia antimafia``.
Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la legge
prevede (articolo 3) l`obbligo di tracciabilita` dei flussi finanziari a
decorrere dal 7 settembre p.v.. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti
appartenenti alla filiera delle imprese (nonche` i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente conti
correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario o postale. In caso di violazione dell`obbligo e` prevista
l`applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento
del valore della transazione stessa.
Sempre a partire dal 7 settembre e`, inoltre, previsto, per una migliore
individuazione dei soggetti operanti in cantiere, l`obbligo di indicare:
-nella bolla di consegna del materiale numero di targa e
nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali
per l`attivita` dei cantieri (articolo 4);
-nella tessera di riconoscimento di cui all`articolo 18, comma
1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre agli elementi
ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la
relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l`indicazione del committente
(articolo 5).
Da settembre sara`, infine, introdotto il nuovo art. 353-bis c.p.,
relativo al reato di ``turbata liberta` del procedimento di
scelta del contraente``, che punisce, gia` in fase pre-gara, chiunque con
violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,
turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando
o di altro atto equipollente (art. 9 della legge). Il reato e` punito con la
reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che e` ora prevista anche riguardo
alla turbativa d`asta (art. 10 della legge).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri dovra` promuovere:
- un decreto contenete le modalita` per l`istituzione, in ambito regionale, di
una o piu` stazioni uniche appaltanti (SUA), stabilendo gli enti, gli organismi
e le societa` che potranno aderire alla SUA nonche` le attivita` e i servizi
svolti dalla SUA (cfr. articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163), incluse le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti (articolo 13
della legge).
Entro il 7 settembre del prossimo anno, il Governo dovra` adottare,:
- un decreto legislativo recante il ``codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione`` per la rivisitazione della disciplina nazionale, che
tenga conto dell`istituzione dell`Agenzia nazionale per l`amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita` organizzata;
- un decreto legislativo per la revisione della disciplina relativa alle
procedure di rilascio e validita` della documentazione antimafia di cui alla
legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all`articolo 4 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490, e successive modifiche, che si basera` su una banca dati
nazionale unica sia rispetto a tutto il territorio nazionale che con riferimento
a tutti i rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione.
Fonte:
Ance.it
|
|
|
| |
|