AREE INEDIFICATE: NIENTE "1%" SE LA VENDITA È ANTICIPATA . Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati - Decadenza dal regime fiscale agevolato
08/09/2010 |
|
Il regime fiscale agevolato per i trasferimenti di immobili compresi in
piani urbanistici particolareggiati (imposta di Registro all`1% ed
Ipotecarie e Catastali in misura fissa) si applica a condizione che
l`utilizzazione edificatoria avvenga, entro 5 anni dal trasferimento, ad opera
dello stesso soggetto acquirente. Pertanto, la vendita dell`area ancora ``inedificata``
comporta la decadenza dalle medesime agevolazioni fiscali.
Cosi` si e` espressa la Corte di Cassazione con l`Ordinanza n.18679
del 13 agosto 2010, confermando l`orientamento dell`Agenzia delle
Entrate in base al quale soggetto obbligato all`utilizzazione edificatoria
diretta del terreno e` il primo acquirente dell`area, a pena di decadenza dai
benefici
Come noto, il previgente art.33, comma 3, della legge 388/2000
(di fatto abrogato dall`art.1, commi 25-27, della legge 244/2007), stabiliva che
i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati,
comunque denominati e regolarmente approvati, fossero soggetti ad imposta di
Registro all`1% ed alle Ipotecarie e Catastali in misura fissa (ciascuna
pari a 168 euro), a condizione che entro 5 anni dall`acquisto avvenisse
l`utilizzazione edificatoria dell`area.
Al riguardo, l`ANCE, cosi` come la giurisprudenza di merito
formatasi in materia , ha da sempre sostenuto che il citato art.33 non
prevedeva, come altre norme analoghe, quale ad esempio l`art.5 della legge
168/1982, che l`intervento dovesse essere eseguito direttamente dall`impresa
acquirente.
Infatti, l`unica condizione normativa risultava quella dell`utilizzazione
edificatoria entro 5 anni dall`acquisto agevolato, senza precludere la
possibilita` di trasferire l`area totalmente o parzialmente inedificata,
ferma restando la necessita` che l`utilizzazione edificatoria avvenisse entro il
quinquennio successivo al primo acquisto.
In sostanza, si e` sempre ritenuto che laddove il Legislatore
abbia voluto introdurre limitazioni ai benefici di carattere soggettivo, le ha
espressamente previste.
Diversamente, la Corte di Cassazione, nella recente pronuncia ed a conferma del
restrittivo orientamento dell`Agenzia delle Entrate, precisa che la vendita
dell`area inedificata da parte del primo acquirente comporta la decadenza dal
regime fiscale ridotto, affermando altresi` che «la disposizione
agevolativa, ispirata alla ratio di diminuire per l`acquirente
edificatore il primo costo di edificazione connesso all`acquisto dell`area,
appare .... di stretta interpretazione.... e sarebbe sospetta di
incostituzionalita` se il predetto beneficio potesse essere ricollegalo alla
tempestivita` dell`attivita` edificatoria di un successivo acquirente[4]».
Al fine di superare in via definitiva tale controversa questione, l`ANCE
continuera` a sostenere presso le competenti sedi la necessita` di un
intervento normativo diretto a chiarire la volonta` del Legislatore di non
introdurre limiti soggettivi all`applicazione del regime agevolato.
Qualsiasi altra soluzione (intervento presso l`Agenzia delle Entrate, come gia`
effettuato nel passato, o contenzioso tributario), infatti, appare destinata ad
un esito negativo, stante la chiusura della Corte di Cassazione in materia.
Fonte:
Ance.it
|
|
|
| |
|