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sentenze e pareri: OG11 E CATEGORIE SPECIALISTICHE - L'impresa con la qualificazione di lavori OG11 puo' partecipare ai bandi che prevedono lavori nelle categorie specialistiche
27/09/2010

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.87 DEL 29/04/2010


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa PIPPONZI s.r.l. – Appalto integrato di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di adeguamento a norma dei fabbricati mense n. 28 di P.G. Loreto e n. 36 di P.G. Potenza Picena, per conseguimento autorizzazione igienico sanitaria – Importo a base di gara: euro 249.112,19 – S.A.: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 1 dicembre 2009 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa PIPPONZI s.r.l., risultata in un primo momento aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto in A.T.I. con l'impresa NEW ENERGY s.r.l., ha chiesto a questa Autorita' di esprimersi in merito alla legittimita' della riammissione alla gara stessa disposta dalla stazione appaltante nei confronti della ditta COLUCCINI Impianti, previamente esclusa e poi risultata aggiudicataria definitiva dell'appalto di che trattasi.

Nello specifico, l'impresa istante ha rappresentato che le lavorazioni di cui si compone l'appalto integrato in oggetto sono state individuate dal bando di gara nella categoria prevalente OG1 - classifica I, per l'importo di euro 204.062,35, e nella categoria speciale scorporabile, a qualificazione obbligatoria, OS3 - classifica I, per l'importo di euro 29.154,73, e che, dopo l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'istante medesima, concorrente in A.T.I. con la NEW ENERGY s.r.l., la stazione appaltante avviava, su istanza della ditta controinteressata COLUCCINI Impianti, un procedimento di riesame dell'esclusione dalla gara disposta in danno di quest'ultima, al termine del quale ne disponeva la riammissione con conseguente riapertura della gara stessa, in base alla seguente motivazione: “la ditta puo' essere riammessa in quanto pur non essendo qualificata per i lavori nella categoria OS3, richiesta nel bando di gara come altra categoria speciale a qualificazione obbligatoria, la stessa puo' essere assorbita dalla categoria OG11, posseduta in classifica IV”.

Ad avviso dell'impresa istante, la predetta riammissione in gara e' da ritenersi illegittima, in quanto il bando “ha stabilito un incontrovertibile obbligo di possesso da parte dei partecipanti di quanto indicato e percio' l'implicita esclusione della surrogabilita' con altre categorie”.

A riscontro della richiesta di informazioni formulata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, hanno svolto le rispettive deduzioni sia il Ministero appaltante sia l'impresa controinteressata COLUCCINI Impianti.

La stazione appaltante, con memoria del 15 gennaio 2010, ha ribadito la legittimita' del proprio operato, evocando in proprio favore il costante indirizzo di questa Autorita' sulla questione sollevata dall'impresa istante.

La controinteressata COLUCCINI Impianti, a sua volta, ha sostenuto un ulteriore argomento a favore della scelta operata dalla stazione appaltante di riammetterla in gara, rilevando che la prescrizione di cui a punto b.2 del bando permette comunque ai concorrenti non in possesso della qualificazione in categoria OS3 di eseguire dette lavorazioni per mezzo di subappalto, essendo l'importo di detta categoria inferiore al 15% dell'importo totale dell'appalto, qualora il concorrente medesimo sia – come la controinteressata – in grado di coprire il requisito mancante nel relativo importo (pari a euro 29.154,73) attraverso l'attestazione nella categoria prevalente.

Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta con l'istanza di parere in oggetto consiste nel valutare se, nella fattispecie in esame, la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 possa assorbire quella per la categoria di opera speciale OS3.

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che il principio dell'assorbenza fra categorie generali e categorie specializzate e' stato piu' volte oggetto di pronunce di questa Autorita' (cfr.: determinazioni n. 48/2000, n. 7/2001, n. 8/2002; deliberazioni n. 83/2004 e n.135/2004; pareri n. 122/2007, n. 116/2007, n.150/2008, n. 207/2008, n. 74/2008, n. 23/2008), con le quali e' stato, innanzitutto, chiarito che detto principio trova applicazione esclusivamente in riferimento alla categoria OG11, nello specifico senso che, ove nel bando sia richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3, OS30, OS28 e' consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in categoria OG11. Cio', in quanto, detta categoria generale e' in effetti la sommatoria di categorie speciali e, pertanto, sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente (anche) tutte le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale. E' stato, peraltro, altrettanto chiaramente precisato che la qualificazione per la categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere speciali solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non rechi alcuna clausola in contrario.

Premesso quanto sopra, atteso che dalla documentazione di gara depositata in atti emerge che la stessa non contiene alcuna chiara ed esplicita previsione che il requisito della categoria speciale OS3 non possa essere soddisfatto con l'iscrizione alla categoria OG11, la riammissione dell'impresa COLUCCINI Impianti, disposta dalla stazione appaltante, e' da ritenersi legittimamente fondata sul possesso, da parte di quest'ultima, della qualificazione in classifica IV della categoria OG11, da considerarsi assorbente della qualificazione nella categoria OS3, richiesta nel bando di gara come “altra categoria speciale a qualificazione obbligatoria”.

L'impresa riammessa, quindi, poteva senz'altro partecipare alla gara d'appalto in oggetto, ancor piu' se si considera che lo stesso bando, al “NOTA BENE” immediatamente successivo al punto b.2), per il caso che il concorrente non fosse qualificato per le lavorazioni in categoria OS3, prevedeva che potesse comunque partecipare qualora fosse capace di coprire il relativo importo, nel requisito minimo pari ad euro 29.154,73 – inferiore al 15% dell'importo totale dell'appalto – attraverso l'attestazione nella categoria prevalente, ed indicando la volonta' di subappaltare tali lavorazioni.

Correttamente, pertanto, la stazione appaltante, riesaminando in autotutela l'esclusione inizialmente disposta, ha riammesso alla gara la ditta odierna controinteressata, poi risultata aggiudicataria definitiva dell'appalto integrato di cui trattasi.

In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante e' conforme alla lex specialis di gara e alla normativa di settore.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 Maggio 2010

 

 


 
 
 
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