AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.87 DEL 29/04/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa PIPPONZI
s.r.l. – Appalto integrato di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di
adeguamento a norma dei fabbricati mense n. 28 di P.G. Loreto e n. 36 di P.G.
Potenza Picena, per conseguimento autorizzazione igienico sanitaria – Importo a
base di gara: euro 249.112,19 – S.A.: Ministero della Difesa - Aeronautica
Militare - 1° Reparto Genio
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 1 dicembre 2009 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe,
con la quale l'impresa PIPPONZI s.r.l., risultata in un primo momento
aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto in A.T.I. con l'impresa NEW
ENERGY s.r.l., ha chiesto a questa Autorita' di esprimersi in merito alla
legittimita' della riammissione alla gara stessa disposta dalla stazione
appaltante nei confronti della ditta COLUCCINI Impianti, previamente esclusa e
poi risultata aggiudicataria definitiva dell'appalto di che trattasi.
Nello specifico, l'impresa istante ha rappresentato che le lavorazioni di cui si
compone l'appalto integrato in oggetto sono state individuate dal bando di gara
nella categoria prevalente OG1 - classifica I, per l'importo di euro 204.062,35,
e nella categoria speciale scorporabile, a qualificazione obbligatoria, OS3 -
classifica I, per l'importo di euro 29.154,73, e che, dopo l'aggiudicazione
provvisoria in favore dell'istante medesima, concorrente in A.T.I. con la NEW
ENERGY s.r.l., la stazione appaltante avviava, su istanza della ditta
controinteressata COLUCCINI Impianti, un procedimento di riesame dell'esclusione
dalla gara disposta in danno di quest'ultima, al termine del quale ne disponeva
la riammissione con conseguente riapertura della gara stessa, in base alla
seguente motivazione: “la ditta puo' essere riammessa in quanto pur non essendo
qualificata per i lavori nella categoria OS3, richiesta nel bando di gara come
altra categoria speciale a qualificazione obbligatoria, la stessa puo' essere
assorbita dalla categoria OG11, posseduta in classifica IV”.
Ad avviso dell'impresa istante, la predetta riammissione in gara e' da ritenersi
illegittima, in quanto il bando “ha stabilito un incontrovertibile obbligo di
possesso da parte dei partecipanti di quanto indicato e percio' l'implicita
esclusione della surrogabilita' con altre categorie”.
A riscontro della richiesta di informazioni formulata dall'Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, hanno svolto le rispettive deduzioni sia il
Ministero appaltante sia l'impresa controinteressata COLUCCINI Impianti.
La stazione appaltante, con memoria del 15 gennaio 2010, ha ribadito la
legittimita' del proprio operato, evocando in proprio favore il costante
indirizzo di questa Autorita' sulla questione sollevata dall'impresa istante.
La controinteressata COLUCCINI Impianti, a sua volta, ha sostenuto un ulteriore
argomento a favore della scelta operata dalla stazione appaltante di
riammetterla in gara, rilevando che la prescrizione di cui a punto b.2 del bando
permette comunque ai concorrenti non in possesso della qualificazione in
categoria OS3 di eseguire dette lavorazioni per mezzo di subappalto, essendo
l'importo di detta categoria inferiore al 15% dell'importo totale dell'appalto,
qualora il concorrente medesimo sia – come la controinteressata – in grado di
coprire il requisito mancante nel relativo importo (pari a euro 29.154,73)
attraverso l'attestazione nella categoria prevalente.
Ritenuto in diritto
La questione controversa sottoposta con l'istanza di parere in oggetto
consiste nel valutare se, nella fattispecie in esame, la qualificazione nella
categoria di opera generale OG11 possa assorbire quella per la categoria di
opera speciale OS3.
Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che il principio dell'assorbenza fra
categorie generali e categorie specializzate e' stato piu' volte oggetto di
pronunce di questa Autorita' (cfr.: determinazioni n. 48/2000, n. 7/2001, n.
8/2002; deliberazioni n. 83/2004 e n.135/2004; pareri n. 122/2007, n. 116/2007,
n.150/2008, n. 207/2008, n. 74/2008, n. 23/2008), con le quali e' stato,
innanzitutto, chiarito che detto principio trova applicazione esclusivamente
in riferimento alla categoria OG11, nello specifico senso che, ove nel bando sia
richiesta la qualificazione di cui alle categorie di opere specializzate OS3,
OS30, OS28 e' consentita la partecipazione anche delle imprese qualificate in
categoria OG11. Cio', in quanto, detta categoria generale e' in effetti la
sommatoria di categorie speciali e, pertanto, sussiste la presunzione che un
soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente (anche) tutte
le lavorazioni speciali contenute in questa categoria generale. E' stato,
peraltro, altrettanto chiaramente precisato che la qualificazione per la
categoria di opere generali OG11 assorbe quella per la categoria di opere
speciali solo nel caso in cui la disciplina speciale della singola gara non
rechi alcuna clausola in contrario.
Premesso quanto sopra, atteso che dalla documentazione di gara depositata in
atti emerge che la stessa non contiene alcuna chiara ed esplicita previsione che
il requisito della categoria speciale OS3 non possa essere soddisfatto con
l'iscrizione alla categoria OG11, la riammissione dell'impresa COLUCCINI
Impianti, disposta dalla stazione appaltante, e' da ritenersi legittimamente
fondata sul possesso, da parte di quest'ultima, della qualificazione in
classifica IV della categoria OG11, da considerarsi assorbente della
qualificazione nella categoria OS3, richiesta nel bando di gara come “altra
categoria speciale a qualificazione obbligatoria”.
L'impresa riammessa, quindi, poteva senz'altro partecipare alla gara d'appalto
in oggetto, ancor piu' se si considera che lo stesso bando, al “NOTA BENE”
immediatamente successivo al punto b.2), per il caso che il concorrente non
fosse qualificato per le lavorazioni in categoria OS3, prevedeva che potesse
comunque partecipare qualora fosse capace di coprire il relativo importo, nel
requisito minimo pari ad euro 29.154,73 – inferiore al 15% dell'importo totale
dell'appalto – attraverso l'attestazione nella categoria prevalente, ed
indicando la volonta' di subappaltare tali lavorazioni.
Correttamente, pertanto, la stazione appaltante, riesaminando in autotutela
l'esclusione inizialmente disposta, ha riammesso alla gara la ditta odierna
controinteressata, poi risultata aggiudicataria definitiva dell'appalto
integrato di cui trattasi.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione
appaltante e' conforme alla lex specialis di gara e alla normativa di settore.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci
Il Presidente: Luigi Giampaolino
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 14 Maggio 2010
|