La previsione contenuta nella manovra d`estate. Oggi si chiude l`indagine
condotta dal Territorio
Tre mesi di tempo per regolarizzare gli immobili fantasma. Oggi si
chiude l`indagine condotta dall`Agenzia del Territorio concernente
l`individuazione degli immobili mai censiti in Catasto. Ci sara` tempo
fino al prossimo 31 dicembre per regolarizzare i fabbricati intercettati a
cura dei proprietari, pena successivo accatastamento d`ufficio con oneri e
sanzioni a carico dei contribuenti inerti.
Le disposizioni contenute nell`art. 19, del dl n. 78/2010 (manovra
d`estate) prevedono che i titolari di diritti reali sugli immobili non
dichiarati in Catasto, compresi quelli non conformi o che hanno perduto i
requisiti di ruralita`, procedano all`accatastamento attraverso la procedura
Docfa (Documento Catasto fabbricati), mentre il comma 7, dispone la chiusura
delle operazioni di ricognizione in data odierna (c.m. 10/08/2010 n. 3/T).
Intanto sulla Gazzetta Ufficiale di ieri n. 228/2010, l`Agenzia del territorio
ha pubblicato il comunicato con l`Elenco dei Comuni nei quali e` stata accertata
la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
- I fabbricati interessati
La disciplina richiamata e` quella del dl n. 262/2006, con particolare
riferimento al comma 36, dell`art. 2, in forza del quale il Territorio
procede, con riferimento ai dati in possesso dell`Agea (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura), dei telerilevamenti e dei sopralluoghi, ad
individuare i fabbricati non censiti.
Di fatto, non si tratta esclusivamente di fabbricati non censiti ma anche di
fabbricati sui quali, per esempio, sono stati effettuati lavori di
ristrutturazione che vanno a incidere sulla determinazione della rendita,
utilizzata per la determinazione del carico fiscale, sia in ordine
all`imposizione diretta che ai fini dei tributi locali (Ici e Tia). Inoltre,
ancorche` non espressamente richiamati, rientrano a pieno titolo i fabbricati
che non rispettano piu` i requisiti di ruralita`, di cui all`art. 9 (commi 3
e 3-bis) del dl 557/1993; sul punto e` solo utile ricordare l`attuale disputa,
anche giurisprudenziale, scaturita dalla nota sentenza della Cassazione a
sezioni unite (n. 18565/2009), non sedata dall`interpretazione autentica, di cui
al comma 1-bis, art. 23, dl n. 207/2008 («milleproroghe») e dalla nota
26/02/2010 n. 10933 del Territorio, con il permanere del dubbio se, per restare
esenti da tributi locali, sia necessario l`accatastamento dei rurali nella
categoria A/6, di fatto caduta in disuso e soppressa dal ministero delle Finanze
(c.m. 14J03/1992 n. 5/T), per gli abitativi e nella categoria D/10, per quelli
strumentali. Peraltro, si inseriscono in tale contesto, con termine fissato al
31 dicembre prossimo per la relativa regolarizzazione, anche quegli immobili
gia` scoperti dal territorio e indicati nelle pubblicazioni degli anni dal 2007
al 2009, collocati su tutto il territorio nazionale, con esclusione delle
Province autonome di Trento e Bolzano.
- La procedura
Dopo che il Territorio ha messo a disposizione dei Comuni e degli interessati,
sul proprio sito internet (www.agenziaterritorio.gov.it), l`elenco degli
immobili da regolarizzare, con indicazione della presunta data a cui riferire la
mancata presentazione della denuncia, i proprietari e i titolari di diritti
reali hanno tempo fino a fine anno (2010) per procedere in proprio a censire il
fabbricato, come stabilito dal comma 7, dell`art. 19 della manovra in
commento.
Se il contribuente intende, anche tramite il tecnico di fiducia,
regolarizzare il fabbricato, dovra` procedere a presentare la procedura Docfa,
di cui al comma 7, art. 1, dm 701/1994, proponendo la categoria con
indicazione della rendita.
Al contrario, decorsa la data indicata, le operazioni di iscrizione e di
attribuzione della rendita (presunta) saranno effettuate direttamente dal
Territorio, anche in collaborazione con i Comuni e con gli ordini professionali,
con addebito degli oneri relativi e applicazione delle relative sanzioni,
peraltro non indicate neppure per rinvio, dalla manovra; per effetto di cio` si
ritengono applicabili le sanzioni previste dall`art. 31, r.d.l. n. 652/1939, per
le denunce presentate oltre i 30 giorni, da 258 a 2066 euro.
- Le criticita`
Per come scritta la norma e per quanto chiarito anche dal Territorio
(c.m. 10/08/2010 n. 31T) emergono alcuni dubbi, in tema di corretta
applicazione della novellata disciplina. Innanzitutto, il Territorio iscrive il
fabbricato con attribuzione di una rendita «presunta», mentre nella procedura
ordinaria e` lo stesso interessato che propone la rendita che, decorso un
anno (ordinatorio), diventa definitiva; sul punto mancano indicazioni per
quanto tempo la rendita resta «transitoria» e sulla possibilita`, da parte
dell`interessato di contestare la non coerenza della stessa, anche in
autotutela. Infine, scatteranno tutte le procedure di recupero dei tributi
per le annualita` pregresse, con applicazione delle relative sanzioni, anche
per effetto di regolarizzazione «volontaria» dovendo tenere conto che, per il
comma 36, dell`art. 2, legge 262/2006, le rendite catastali dichiarate o
attribuite producono effetti fiscali (dirette e tributi locali) a decorrere dal
1° gennaio dell`anno successivo alla data a cui si puo` riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione,
dal 1° gennaio dell`anno di notifica della richiesta, mentre per gli ex rurali
dalla data di perdita dei requisiti.
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