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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Contributo obbligatorio a carico dei costruttori per fideiussione
08/02/2007

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 31 ottobre 2006 - Determinazione della misura del contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, da destinare al fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili da costruire, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 122 del 2005. (GU n. 18 del 23-1-2007)

                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E FINANZE
  Vista la legge 2 agosto 2004, n. 210, recante delega al governo per
la  tutela  dei  diritti patrimoniale degli acquirenti di immobili da
costruire;
  Visto  l'art. 3, comma 1, lettera 3/4) della legge n. 210 del 2004,
il  quale  detta principi e criteri direttivi per l'istituzione di un
fondo  di  solidarieta'  a  beneficio degli acquirenti che, a seguito
dell'insolvenza  del  costruttore  che abbia comportato l'apertura di
procedura  implicanti  una  situazione  di  crisi del costruttore non
conclusa  alla  data del 31 dicembre 1993, ne' aperta successivamente
alla  data  di  pubblicazione del decreto legislativo delegato, hanno
subito  la  perdita  di  somme  di denaro o di altri beni e non hanno
conseguito  il  diritto  di  proprieta'  o  altro  diritto  reale  di
godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore
o  l'acquisto  delle  titolarita' di un diritto reale di godimento su
immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;
  Visto l'art. 3, comma 1, lettere g), h), i), della legge n. 210 del
2004,  il quale detta principi e criteri direttivi per il reperimento
delle risorse destinate ad alimentari il fondo, di individuazione del
gestore  del fondo, l'articolazione del fondo in sezioni autonome, la
disciplina  dei  requisiti e della modalita' di accesso ai contributi
del fondo;
  Visto  l'art.  12  del  decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,
recante  disposizione  per  la  tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti  degli  immobili da costruire a norma della legge 2 agosto
2005,  n. 210, istituisce il fondo di solidarieta' per gli acquirenti
degli immobili da costruire;
  Visto  l'art. 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che
stabilisce i requisiti per l'accesso alle prestazioni del fondo;
  Visto  l'art. 14 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che
prevede la struttura ed il funzionamento del fondo;
  Visto  l'art. 15 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 che
disciplina le modalita' di gestione del fondo;
  Visto  l'art.  17, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n.  122  che  istituisce  il  contributo  obbligatorio  a  carico dei
costruttori   tenuti  all'obbligo  di  procurare  il  rilascio  e  di
provvedere  alla consegna della fideiussione prevista dall'art. 2 del
medesimo decreto;
  Visto  l'art.  17, comma 3, del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n.  122  che, per la prima annualita', fissa la misura del contributo
obbligatorio  nel  quattro  per  mille  dell'importo  complessivo  di
ciascuna fideiussione;
  Visto,  in particolare, l'art. 17, comma 4, del decreto legislativo
20 giugno  2005,  n.  122,  il  quale  prevede che, per le annualita'
successive  alla  prima,  la  misura  del  contributo e stabilita con
decreto  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo del cinque per
mille dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione;
  Visto  il decreto del Ministro della giustizia del 2 febbraio 2006,
recante  istituzione  del fondo di solidarieta' per gli acquirenti di
beni  immobili  da  costruire,  ai  sensi dell' art. 18, comma 6, del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione del presente
decreto   nella   Gazzetta   Ufficiale,   la  misura  del  contributo
obbligatorio  previsto dall'art. 17, comma 4, del decreto legislativo
20 giugno 2005, n. 122 e' stabilito nella misura del cinque per mille
dell'importo complessivo di ciascuna fideiussione.
  2.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso ai competenti organi di
controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 ottobre 2006

                                        Il Ministro della giustizia
                                                  Mastella
Il Ministro dell'economia
   e delle finanze
   Padoa Schioppa



Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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