Firmato dal Presidente dell'AVCP, Giuseppe Brienza, un comunicato per
richiamare l'attenzione delle stazioni appaltanti a non inserire nei bandi di
gara clausole che riconoscano una qualche preferenza alle imprese operanti sul
territorio di riferimento, violando i principi di uguaglianza, non
discriminazione, parita' di trattamento e concorrenza.
Segue il comunicato.
Bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale.
Nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull'osservanza della disciplina
normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici, contemplati
nell'art. 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, questa Autorita' e' venuta a
conoscenza della prassi, seguita da molte stazioni appaltanti, di inserire
nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato CE e
richiamati dall'art. 2 del suindicato decreto legislativo, con particolare
riferimento ai principi di libera concorrenza, parita' di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalita'.
In particolare, si e' potuto constatare l'inserimento in detti bandi, di clausole
contemplanti condizioni di partecipazione alle gare, modalita' di valutazione
dell'offerta e di esecuzione dei relativi contratti, volte a riconoscere
preferenza alle imprese operanti sul territorio di riferimento (es.
richiesta della sede legale nel territorio quale requisito di accesso,
svolgimento di servizi/esperienze nel territorio stesso ai fini della
valutazione dell'offerta con assegnazione di maggior punteggio).
Tale prassi e' stata piu' volte censurata da questa Autorita' (ex multis
deliberazioni n. 45/2010, n. 43/2009, n. 245/2007, n. 314/2007, parere n.
83/2008), ad avviso della quale i bandi di gara non possono stabilire
limitazioni di carattere territoriale ai fini della partecipazione a gare
pubbliche e dell'esecuzione dei relativi contratti, quali disposizioni in grado
di favorire gli operatori economici locali e di determinare effetti
discriminatori nei confronti dei concorrenti non localizzati nel territorio (e'
evidentemente, infatti, che anche imprese aventi sede ed organizzazione al di
fuori del territorio interessato ben possono avere i requisiti
tecnico-organizzativi necessari per assicurare un'efficiente esecuzione degli
appalti).
Quanto sopra, anche nel caso in cui le clausole in argomento trovino conferma in
disposizioni normative regionali le quali, ove contemplanti previsioni
discriminatorie nel senso indicato, devono ritenersi non conformi ai principi di
uguaglianza e di libera circolazione delle persone e delle cose, costituendo,
peraltro, una limitazione del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro (cfr.
Corte Cost., sentenza 22 dicembre 2006 n. 440).
Alla luce di quanto sopra,
1.I bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei
concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale, con effetti
escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di
valutazione delle offerte, e non attinenti alle reali esigenze di esecuzione del
contratto ma esclusivamente ai requisiti tecnico-organizzativi delle imprese.
Simili clausole rappresentano, infatti, una violazione dei principi di
uguaglianza, non discriminazione, parita' di trattamento e concorrenza, i quali
vietano ogni discriminazione dei concorrenti ratione loci.
2.Detti principi trovano applicazione sia per gli appalti di importo
superiore alla soglia comunitaria, sia per quelli di valore inferiore, stante il
rinvio dell'art. 121 del D.Lgs. 163/2006 alla Parte I del D.Lgs. 163/2006 e,
dunque, all'art. 2 sopra richiamato.
Si richiama l'attenzione delle stazioni appaltanti al rispetto del principi e
delle indicazioni contenute nel presente Comunicato.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Brienza
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