L`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici potra` disporre
l`esclusione dalle gare per un anno, in presenza di false dichiarazioni o false
documentazioni delle imprese di costruzioni, solo per dolo o colpa grave;
previsto l`obbligo di segnalazione all`Autorita` da parte delle Soa.
E` questa la principale novita` contenuta nell`emendamento
governativo all`articolo 11 del disegno di legge sulla semplificazione
amministrativa (c.d. ddl Calderoli) firmato dal ministro delle Infrastrutture e
Trasporti, Altero Matteoli e presentato in commissione affari costituzionali.
L`emendamento si affianca, assorbendone la maggior parte dei contenuti, a quello
gia` presentato rispetto agli emendamenti gia` presentati dal presidente della
commissione Lavori pubblici del Senato, Luigi Grillo e ha ad oggetto diverse
modifiche al Codice dei contratti pubblici. La novita` contenuta
nell`emendamento siglato dal ministro riguarda l`articolo 40 del Codice e,
quindi, i profili della qualificazione delle imprese di costruzioni e delle
relative attestazioni che le Soa (Societa` Organismi di attestazione) devono
rilasciare previa verifica del possesso dei requisiti di legge.
In particolare si intende agire sul fenomeno delle false dichiarazioni e
delle false documentazioni che possono essere rilevate dalle Soa nell`ambito
delle funzioni di propria competenza, prevedendo che in presenza di tali falsi
la Soa debba effettuare una immediata segnalazione all`Autorita` per la
vigilanza sui contratti pubblici. L`Avcp, laddove ritenga che le
false dichiarazioni siano state rese con dolo o con colpa grave, dopo avere
anche considerato la rilevanza e la gravita` del falso, potra` disporre
l`iscrizione le Casellario informatico. L`iscrizione nel casellario avra`
l`effetto di escludere l`impresa per un anno dalle gare e dagli affidamenti di
subappalti e, decorso l`anno, l`iscrizione sara` cancellata e perdera`
efficacia.
Non e` invece riprodotto nell`emendamento Matteoli la disposizione,
contenuta nell`emendamento Grillo, che prevede modifiche alla disciplina sulla
revisione dei prezzi contrattuali; in particolare la disposizione presentata
dal presidente della commissione Lavori pubblici, prevede che sia eliminato il
riferimento alle «circostanze eccezionali» che devono essere, oggi, collegate
all`aumento del prezzo del materiale da costruzioni e che si abbia ha riguardo
soltanto al valore economico dell`aumento (che passerebbe pero` dal 10 al 13%
rispetto al prezzo rilevato dal ministero nell`anno di presentazione
dell`offerta).
Per il resto sono riprodotte tutte le proposte di modifica del
Codice gia` presentate da Grillo, tra cui anche quella sul project financing
ammesso anche per iniziative al di fuori della programmazione territoriale,
definito dal presidente della commissione Lavori pubblici come «project di terza
generazione». Altre disposizioni sostanzialmente fatte proprie dal
Governo sono quelle sulla proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2013 delle
norme agevolative per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione triennale
e quinquennali; l`innalzamento da 500 mila euro a un milione di euro del limite
massimo per l`affidamento lei lavori con procedura negoziata senza bando (ma
previo esperimento di gara informale con cinque soggetti); l`aumento da 1
milione di euro a 1,5 milioni di euro del limite massimo di importo per
l`affidamento dei lavori con procedura ristretta semplificata; il periodo
transitorio (fino al 31 dicembre 2013), durante il quale mantenere la
possibilita` dell`esclusione automatica delle offerte anomale, per gli appalti
di lavori, forniture e servizi) di importo non superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, aggiudicati con il criterio del prezzo piu` basso.
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