AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.115 DEL 16/06/2010
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa OPRA
Costruzioni S.r.l. – Affidamento della concessione di costruzione e gestione di
un Centro di Servizio per anziani non autosufficienti nel Comune di Galzignano
Terme – S.A.: Comune di Galzignano Terme (PD).
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 22 dicembre 2009 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata
in epigrafe, con la quale l'impresa Opra Costruzioni S.r.l. ha contestato la
legittimita' della propria esclusione dalla procedura di gara in oggetto,
evidenziando l'errore in cui e' incorsa l'Amministrazione concedente nel
richiedere, per l'ammissione alla procedura ad evidenza pubblica di cui
trattasi, il possesso del requisito della qualificazione ISO 14000 in capo alle
imprese esecutrici, in contrasto con quanto stabilito nel D.P.R. n. 34/2000, che
prevede, quale unico sistema obbligatorio per la qualificazione SOA, la
certificazione ISO 9001.
L'impresa istante segnala, altresi', che la certificazione richiesta individua un
genere che non sarebbe nemmeno pertinente alle opere da realizzare, dato che
essa e' riferita ad un Sistema di Gestione Ambientale, che non ha nulla a che
vedere con l'oggetto dell'affidamento.
A riscontro della richiesta di informazioni formulata da questa Autorita'
nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Galzignano Terme ha ribadito la
legittimita' del proprio operato, evidenziando che il disciplinare di gara, al
punto 7.4, prevede che il candidato concessionario che intende eseguire i lavori
con la propria organizzazione d'impresa, oltre ad essere in possesso della
qualificazione SOA, deve essere in possesso della qualificazione ISO 14000.
Al riguardo, la stazione appaltante ha precisato che tale certificazione, che
identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione
ambientale delle organizzazioni, in quanto requisito soggettivo non puo' essere
oggetto di avvalimento (citando al riguardo il parere di questa Autorita' n.
254 del 10 dicembre 2008) e che a fronte di tale chiara clausola del
disciplinare di gara l'odierna istante Opra Costruzioni S.r.l., concorrente
alla procedura medesima, non ha dimostrato il possesso della predetta
qualificazione ISO 14000, volutamente inserita dall'Amministrazione
aggiudicatrice in aggiunta ai requisiti minimi di qualificazione previsti per la
certificazione SOA, stante l'intenzione di avvalersi per l'opera in questione di
impresa certificata dal punto di vista ambientale per i propri processi
costruttivi. Il provvedimento di esclusione, pertanto, si giustifica per la
semplice constatazione dell'assenza in capo al soggetto candidato concessionario
del requisito di cui trattasi, espressamente richiesto dalla lex specialis di
gara.
Ritenuto in diritto
Al fine di definire la questione controversa sottoposta con l'istanza di parere
in epigrafe preliminarmente si rileva che l'oggetto della gara non sembra
presentare specifiche peculiarita' e che, come rappresentato dalla stessa
stazione appaltante, la certificazione ISO 14000 “e' frutto della scelta
volontaria dell'Azienda che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo o
migliorare un proprio sistema di gestione ambientale e tale certificazione viene
rilasciata da organismi accreditati a seguito di una analisi ambientale iniziale
e di politiche di controllo e miglioramento dei processi, che sono di esclusiva
soggettivita' dell'Azienda certificata”.
In merito, questa Autorita' ha espresso in piu' occasioni l'avviso secondo il
quale, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso
della qualificazione attestata dalla certificazione SOA e' sufficiente ad
assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei
requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori
pubblici.
L'art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti,
che “Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione
di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce
condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei
requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori
pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni
appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della
qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti
dal presente titolo, nonche' dai titoli III e IV”.
Sulla base di tale precetto normativo i requisiti di ordine generale, tecnico
ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare
alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati dagli
artt. 17 e ss. del suddetto regolamento, devono intendersi come inderogabili da
parte della stazione appaltante, che non puo' prevedere requisiti maggiori od
ulteriori rispetto a quelli fissati gia' dalla legge.
Relativamente al possesso del sistema di qualita', l'art. 4 del citato D.P.R. n.
34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono
possedere il sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi
significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista
dall'allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B al
medesimo decreto e, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, agli organismi
di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione di sistema di qualita' UNI EN ISO 9000.
Pertanto, dal complesso delle citate disposizioni discende, in assenza di una
specifica peculiarita' della fattispecie in esame, come chiarito nella
deliberazione dell'Autorita' n. 108 del 5 aprile 2007, le stazioni appaltanti,
diversamente da quanto ritenuto dal Comune di Galzignano Terme, che non si
possono prevedere per le imprese esecutrici di lavori pubblici ulteriori
requisiti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal legislatore.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la clausola del disciplinare,
secondo la quale il candidato concessionario che intende eseguire i lavori deve
possedere la qualificazione ISO 14000, e la conseguente esclusione dalla gara
dell'impresa OPRA Costruzioni S.r.l. non siano conformi alla normativa di
settore.
Firmato:
I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza
Il Presidente.: Luigi Giampaolino
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