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sentenze e pareri: SISTEMA DI QUALITA' - La stazione appaltante non puo' richiedere requisiti relativi al possesso del sistema di qualita' maggiori rispetto a quelli previsti dal legislatore
04/11/2010

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.115 DEL 16/06/2010

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa OPRA Costruzioni S.r.l. – Affidamento della concessione di costruzione e gestione di un Centro di Servizio per anziani non autosufficienti nel Comune di Galzignano Terme – S.A.: Comune di Galzignano Terme (PD).
 

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 22 dicembre 2009 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Opra Costruzioni S.r.l. ha contestato la legittimita' della propria esclusione dalla procedura di gara in oggetto, evidenziando l'errore in cui e' incorsa l'Amministrazione concedente nel richiedere, per l'ammissione alla procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi, il possesso del requisito della qualificazione ISO 14000 in capo alle imprese esecutrici, in contrasto con quanto stabilito nel D.P.R. n. 34/2000, che prevede, quale unico sistema obbligatorio per la qualificazione SOA, la certificazione ISO 9001.

L'impresa istante segnala, altresi', che la certificazione richiesta individua un genere che non sarebbe nemmeno pertinente alle opere da realizzare, dato che essa e' riferita ad un Sistema di Gestione Ambientale, che non ha nulla a che vedere con l'oggetto dell'affidamento.

A riscontro della richiesta di informazioni formulata da questa Autorita' nell'istruttoria procedimentale, il Comune di Galzignano Terme ha ribadito la legittimita' del proprio operato, evidenziando che il disciplinare di gara, al punto 7.4, prevede che il candidato concessionario che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa, oltre ad essere in possesso della qualificazione SOA, deve essere in possesso della qualificazione ISO 14000. Al riguardo, la stazione appaltante ha precisato che tale certificazione, che identifica una serie di standard internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni, in quanto requisito soggettivo non puo' essere oggetto di avvalimento (citando al riguardo il parere di questa Autorita' n. 254 del 10 dicembre 2008) e che a fronte di tale chiara clausola del disciplinare di gara l'odierna istante Opra Costruzioni S.r.l., concorrente alla procedura medesima, non ha dimostrato il possesso della predetta qualificazione ISO 14000, volutamente inserita dall'Amministrazione aggiudicatrice in aggiunta ai requisiti minimi di qualificazione previsti per la certificazione SOA, stante l'intenzione di avvalersi per l'opera in questione di impresa certificata dal punto di vista ambientale per i propri processi costruttivi. Il provvedimento di esclusione, pertanto, si giustifica per la semplice constatazione dell'assenza in capo al soggetto candidato concessionario del requisito di cui trattasi, espressamente richiesto dalla lex specialis di gara.

Ritenuto in diritto

Al fine di definire la questione controversa sottoposta con l'istanza di parere in epigrafe preliminarmente si rileva che l'oggetto della gara non sembra presentare specifiche peculiarita' e che, come rappresentato dalla stessa stazione appaltante, la certificazione ISO 14000 “e' frutto della scelta volontaria dell'Azienda che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo o migliorare un proprio sistema di gestione ambientale e tale certificazione viene rilasciata da organismi accreditati a seguito di una analisi ambientale iniziale e di politiche di controllo e miglioramento dei processi, che sono di esclusiva soggettivita' dell'Azienda certificata”.

In merito, questa Autorita' ha espresso in piu' occasioni l'avviso secondo il quale, per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara, il possesso della qualificazione attestata dalla certificazione SOA e' sufficiente ad assolvere ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici.

L'art. 1, comma 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. prevede, infatti, che “Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici”. Il successivo comma 4 stabilisce, inoltre, che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonche' dai titoli III e IV”.

Sulla base di tale precetto normativo i requisiti di ordine generale, tecnico ed organizzativo che devono essere posseduti dalle imprese per poter partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici, dettagliatamente individuati dagli artt. 17 e ss. del suddetto regolamento, devono intendersi come inderogabili da parte della stazione appaltante, che non puo' prevedere requisiti maggiori od ulteriori rispetto a quelli fissati gia' dalla legge.

Relativamente al possesso del sistema di qualita', l'art. 4 del citato D.P.R. n. 34/2000, prescrive che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall'allegato C, secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B al medesimo decreto e, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006, agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione di sistema di qualita' UNI EN ISO 9000.

Pertanto, dal complesso delle citate disposizioni discende, in assenza di una specifica peculiarita' della fattispecie in esame, come chiarito nella deliberazione dell'Autorita' n. 108 del 5 aprile 2007, le stazioni appaltanti, diversamente da quanto ritenuto dal Comune di Galzignano Terme, che non si possono prevedere per le imprese esecutrici di lavori pubblici ulteriori requisiti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal legislatore.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la clausola del disciplinare, secondo la quale il candidato concessionario che intende eseguire i lavori deve possedere la qualificazione ISO 14000, e la conseguente esclusione dalla gara dell'impresa OPRA Costruzioni S.r.l. non siano conformi alla normativa di settore.

Firmato:

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente.: Luigi Giampaolino
 

 


 
 
 
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