E' attualmente all'esame dell'VIII Commissione della Camera (Ambiente e
Lavori Pubblici), in sede referente, il DDL, il cui iter e' iniziato il 17 marzo
2009, recante la "Disciplina dell'attivita' professionale di costruttore edile
e delle attivita' professionali di completamento e finitura edilizia"che intende
definire una disciplina per la qualificazione dell'accesso all'attivita'
professionale di costruttore edile.
Nel gennaio 2010 un comitato ristretto della Camera ha redatto un testo
unificato adottato come testo base unificando i 6 diversi DDL correlati.
Il 10 febbraio 2010 la Commissione ha avviato la verifica delle proposte
emendative, tutt'ora in corso.
Di seguito si propone una disamina aggiornata sui contenuti del
provvedimento cosi' come risulta dagli emendamenti fino ad ora approvati.
L'articolo 1 mira a definire i princi'pi fondamentali dell'attivita'
professionale di costruttore edile e delle attivita' professionali di
completamento e finitura in edilizia - denominate "attivita' professionali in
edilizia" - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in
materia di tutela della concorrenza e di professioni. Il comma 2 stabilisce
inoltre che l'esercizio delle attivita' professionali in edilizia rientra nella
sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41
della Costituzione.
Il medesimo comma prevede quindi che la disciplina proposta e' volta ad
assicurare l'adozione di criteri di omogeneita' dei requisiti professionali e la
parita' di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali
del settore al mercato, nonche' a garantire la tutela dei consumatori e dei
lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attivita'
professionale.
Il comma 3, infine, estende la disciplina in esame alle persone fisiche e
giuridiche straniere che intendono esercitare l'attivita' nel settore privato nel
territorio dello Stato italiano.
L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della legge, escludendo
le attivita' di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari nonche' le
attivita' di installazione di impianti. Ai sensi del comma 3, l'accesso alla
professione di costruttore edile e' subordinato al possesso dei requisiti di cui
ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 fermo restando quanto previsto
dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso ciascuna Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, della sezione speciale dell'edilizia
alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle
attivita' previste.
L'articolo 4 disciplina i requisiti di idoneita' professionale del
responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di
cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
che possono coincidere in un unico soggetto a cio' designato.
L'articolo 5 riguarda i requisiti di onorabilita', che devono essere
posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli
amministratori nel caso di societa', e dal responsabile tecnico.
L'articolo 6 riguarda in particolare i requisiti morali del responsabile
tecnico, mentre l'articolo 7 reca i requisiti di idoneita' professionale che il
medesimo deve possedere.
Il comma 4 chiarisce che la qualifica di responsabile tecnico e' riconosciuta
di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli
ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia.
Ai sensi dell'articolo 8, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
con la Conferenza Stato - Regioni, sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definiti i programmi
di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalita' per la formazione
delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo
svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del
responsabile tecnico.
Successivamente, le regioni provvedono alla regolamentazione dei corsi e
delle prove d'esame nonche' all'accreditamento degli enti autorizzati,
attribuendo priorita' agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni
di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti
collettivi nazionali e comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale.I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di
approfondimento, dovranno riguardare le seguenti materie: a) urbanistica ed
edilizia; b) normativa tributaria; c) normativa contrattuale di settore per i
lavoratori; d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei
rischi negli ambienti di lavoro; e) normativa ambientale; f) normativa
tecnica;g) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti; h) tutela
dei consumatori; i) contrattualistica privata; l) organizzazione e gestione di
impresa.Si rammenta infatti che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, rientra
nelle materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni, la disciplina
delle professioni.
A tal proposito, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli
abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo
Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti
che presentano uno specifico collegamento con la realta' regionale (sentenza n.
138/2009; nello stesso senso, nonche', ex plurimis, sentenze n. 328/2009, n.
57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006).
Ai sensi dell'articolo 9, all'atto dell'iscrizione alla sezione speciale
dell'edilizia deve essere dimostrato il possesso, o la disponibilita' attraverso
locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio
dell'attivita' edile per un valore minimo di 30.000 euro.
L'articolo 10 attribuisce alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura i seguenti compiti:
a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al
registro dell'edilizia;
b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla
sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;
c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;
d) comunicazione alla Cassa edile territorialmente competente dell'avvenuta
iscrizione.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il diritto di
prima iscrizione che viene determinato per il 2010 in 500 euro e sara'
aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata
dall'ISTAT.
Con l'articolo 11 si autorizzano le regioni, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, a prevedere sistemi
premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che partecipano
alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute
e sicurezza sul lavoro previsti all'articolo 11, commi 3-bis e 5 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli articoli 12 e 13 regolano, rispettivamente, le modalita' di sospensione e
decadenza dell'attivita' nonche' il periodo transitorio, nel quale la
prosecuzione dell'attivita' delle imprese gia' operanti nel settore e' subordinata
alla comunicazione del nominativo del responsabile tecnico.
Gli articoli 14 e 15 regolano le sanzioni amministrative, destinando il
50 per cento delle relative entrate prioritariamente per l'organizzazione dei
controlli sull'attivita' edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte e'
devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento
dei corsi di apprendimento.
L'articolo 16, al fine di assicurare una costante attivita' di monitoraggio
sull'applicazione della legge, affida ai comuni un onere di comunicazione
tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente.
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