E` stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2010, n. 281 il
DM 27 settembre 2010 che definisce i nuovi criteri di ammissibilita` dei
rifiuti in discarica, in applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2003
e che abroga il precedente DM 3 agosto 2005.
Rispetto alla disciplina previgente non si registrano rilevanti novita`: il
decreto, in particolare, contiene il richiamo al Regolamento CE 850/2004 del
Parlamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti e rivede alcune
soglie di concentrazione di determinate sostanze.
Viene ribadito l`obbligo per il produttore di effettuare la caratterizzazione
di base dei rifiuti, in occasione del primo conferimento, ovvero in caso di
variazione significativa del processo produttivo e comunque una volta l`anno.
Da tale obbligo sono comunque esclusi alcuni rifiuti inerti (ad
esempio CER 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170504, 200202)
per i quali e` consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva
caratterizzazione, in quanto sono considerati gia` conformi ai criteri di
ammissibilita` stabiliti nel decreto medesimo. Al riguardo, si ricorda pero`
che nella prassi puo` accadere che proprietari di discariche subordinino il
conferimento di questi materiali presso il proprio impianto alla
caratterizzazione da parte del produttore.
Peraltro si segnala che il Decreto ha introdotto, tra i rifiuti inerti
conferibili senza preventiva caratterizzazione i rifiuti inerti individuati dal
Codice Cer 101208 e cioe' "scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da
costruzione" (sottoposti a trattamento termico).
Si segnala, altresi`, in quanto di interesse del settore, che e` confermata la
possibilita` di conferire i materiali edili contenenti amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi anche in discariche per rifiuti non pericolosi, a
condizione che siano rispettate le condizioni prescritte nell`allegato 2 del
decreto stesso (deposito in celle esclusivamente dedicate, obbligo di
copertura e allestimento di apposita area ecc.).
Il decreto, infine, introduce la possibilita` di realizzare all`interno delle
discariche per rifiuti pericolosi lotti identificati come sottocategorie di
discariche per rifiuti non pericolosi, purche` sia garantita all`ingresso
al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli
pericolosi. A tal fine e` necessario il rilascio di un`apposita
autorizzazione da parte dell`autorita` competente che dovra` verificare caso per
caso la sussistenza delle condizioni richieste e procedere con una valutazione
del rischio.
Per completezza, si ricorda che la disciplina delle discariche e` contenuta nel
D.Lgs. 36/2003, con il quale e` stata introdotta la nuova classificazione delle
discariche stesse, vale a dire per i rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi
e per rifiuti pericolosi.
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