Con la risoluzione n. 4/E del 4/1/2011 l'Agenzia delle entrate ha dato
risposta ad un quesito posto da un contribuente relativamente alla possibilita'
di usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste,
rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (legge n.
449 del 1997, art. 1) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del
2006, art. 1, commi 344 e seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio
esistente per quanto attiene gli interventi di ampliamento previsti dal c.d.
Piano Casa - introdotto dall'art. 11 del decreto legge 112 del 2008.
La questione e' sorta per effetto delle molteplici richieste di chiarimento
che sono pervenute all'Agenzia delle entrate, in considerazione del fatto
che il Piano Casa prevede la possibilita' di effettuare ampliamenti o
ricostruzioni di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali.
Con riferimento al quesito posto, il servizio di consulenza giuridica
dell'Agenzia premette che l'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico
dell'edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce interventi di
"nuova costruzione" quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi
fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno
della sagoma esistente.
Sulla base di tali assunti, la predetta Agenzia, con riguardo agli interventi
di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del
36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell'ipotesi di ristrutturazione con
demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele
ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente;
conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento,
la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso,
una "nuova costruzione".
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione
dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete
solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento
configura, comunque, una "nuova costruzione" (cfr Circ. n. 57/E del 1998,
Circ. n. 36/E del 2007 e, da ultimo, Circ. n. 39/E del 2010).I criteri indicati
si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in
attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli
strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono
influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle
norme nazionali. Ne consegue che, ai fini fiscali, gli interventi di
ampliamento, come definiti dall'art. 3 del richiamato Testo Unico dell'Edilizia,
continuano a configurarsi come "nuova costruzione" e, pertanto, si considerano
ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni del 36 e 55 per cento solo alle
condizioni precisate nei richiamati provvedimenti di prassi.
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