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sentenze e pareri: Delibera' Autority: Il sopralluogo va fatto a nome della ATI e non della capogrup
12/02/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: Deliberazione n. 26 del 6.02.07. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 ...... se
specificato nel disciplinare Il sopralluogo va fatto a nome della ATI e non della capogruppo.


Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Deliberazione n.   26 del 6.02.2007
 

PREC12/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’Impresa ********* s.r.l. (Le)– Comune di Carpino (Prov. Di Foggia) - lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex Discarica R.S.U. in località Difesa.
 
Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto


In data 7 novembre 2006 il Comune di Carpino (Prov. Di Foggia) poneva a gara il bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta - pubblico incanto ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006, per un importo complessivo di Euro 412.171,22.


L’Impresa ********* s.r.l., come capogruppo di una associazione temporanea di imprese con la ditta “Ambiente e Verde”, effettuava il sopralluogo firmando e ritirando il certificato di presa visione rilasciato dalla stazione appaltante e inserendolo nella documentazione presentata.


L’Ati ********* s.r.l., veniva esclusa dalla gara “per aver presentato la dichiarazione di cui al punto 8 del disciplinare di gara non conforme a quanto richiesto dal bando, in quanto la stessa doveva riguardare ciascun concorrente che costituiva l’associazione temporanea di imprese e non solo l’impresa mandataria.”


In data 9 gennaio 2006, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’Impresa ********* s.r.l., in qualità di concorrente alla gara, contesta la legittimità dell’avvenuta esclusione dalla gara.


A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante ha rappresentato che, l’Impresa ********* s.r.l. ha effettuato il sopralluogo come impresa singola partecipante e non come Impresa capogruppo di un ATI, ed è stata esclusa per mancato rispetto di quanto prescritto al citato punto 8 del disciplinare di gara


Ritenuto in diritto


Dall’esame della documentazione acquisita, risulta che nel disciplinare di gara veniva espressamente stabilito, a pena di esclusione, che “in caso di associazioni temporanea o consorzio la certificazione di cui al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’Associazione”.


Detta previsione trova fondamento nel fatto che l’effettuazione del sopralluogo rappresenta uno dei momenti essenziali di valutazione del progetto e dei luoghi, ai fini della formulazione dell’offerta e mira a rafforzare il coinvolgimento del futuro appaltatore nell’esame e verifica della situazione dei luoghi dove verrà eseguito l’appalto, al fine di prevenire eccezioni e riserve circa gli eventuali ostacoli incontrati nell’attività realizzativa dell’appalto.


Poiche' il bando di gara vincola la stazione appaltante ad applicare incondizionatamente le disposizioni ivi contenute, non potendole disapplicare, nel caso di specie, in presenza di clausola non equivoca, non si rilevano elementi di non conformità nell’operato della commissione di gara.


Infatti, nella richiesta di sopralluogo presentata dall’Impresa ********* s.r.l., non vi è alcun riferimento alla costituenda associazione temporanea di imprese.
 

Come peraltro rilevato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 1160 dell’1.3.2003, il sopralluogo s’intende riferito a tutte le imprese associate solo in presenza di apposita delega rilasciata da ciascuna impresa componente il raggruppamento.


In base a quanto sopra considerato


Il Consiglio


- ritiene conforme l’avvenuta esclusione dalla gara operata dalla stazione appaltante nei confronti della impresa istante, in quanto la stessa non ha rispettato le prescrizioni previste dal disciplinare di gara.
 

Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente
    Guido Moutier                                                           Alfonso M. Rossi Brigante



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 Febbraio 2007



 

 


 
 
 
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