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sentenze e pareri: delibera' Autority: Requisiti per partecipare alla gara eccessici per la concorrenza
12/02/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici: Deliberazione n.33 del 6.02.2007. Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs n. 163/2006 ....... Si Ritiene che i
requisiti per partecipare alla gara siano eccessivi per la concorrenza.


Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Deliberazione n.  33 del 6.02.2007
 
PREC22/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Federlazio –  fornitura e posa in opera di impianto automatizzato trattamento bagagli e relativa manutenzione.S.A.: Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio (S.A.C.B.O.) s.p.a.

Il Consiglio

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 22.12.2006 la Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio (S.A.C.B.O.) s.p.a. poneva a gara il bando per la fornitura e posa in opera in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base d’asta di euro 2.741.125,00 più euro 600.000,00 per manutenzione biennale globale dell’impianto esistente e nuovo impianto in ampliamento.

I requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale richiesti per la partecipazione sono:

- aver realizzato nel periodo 2000-2005 un fatturato per forniture e servizi di manutenzione analoghi a quelli del bando almeno pari a euro 30.000.000,00;

- aver fornito ed installato nel periodo 2000-2006 impianti automatizzati di trattamento bagagli in partenza per almeno 6 milioni di euro, di cui almeno uno di valore unitario superiore a 2 milioni di euro presso un aeroporto caratterizzato da almeno 4 milioni di passeggeri annui in partenza;

aver fornito servizi manutentivi relativi a impianti automatizzati di trattamento bagagli nel periodo 2000-2006 per almeno 2 milioni di euro.

In data 17.01.2007, è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale la Federlazio rappresenta la controversia insorta con la Stazione appaltante in merito alla richiesta di rettifica del bando di gara, relativamente ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica ivi richiesti per la partecipazione alla gara, ritenuti fortemente restrittivi e sproporzionati. In particolare si contesta:

-         la richiesta di un fatturato pari a circa undici volte l’importo dell’appalto, che, anche considerato nel suo valore medio annuo di euro 5.000.000 è comunque pari a quasi il doppio dell’importo dell’appalto;

-         la fornitura di impianti automatizzati di trattamento bagagli per un importo pari a tre volte la fornitura in gara;

-         la fornitura di un impianto di valore unitario superiore a 2 milioni di euro in un aeroporto caratterizzato da almeno 4 milioni di passeggeri in partenza: tale volume di passeggeri non si realizza a Bergamo e, sul territorio nazionale, forse solo a Roma e Milano.

A riscontro dell’istruttoria procedimentale, la stazione appaltante, nel confermare il proprio operato, ha rappresentato la necessità di disporre di interlocutori altamente specializzati e qualificati. Per quanto attiene ai rilievi formulati dall’Associazione istante, la S.A. ritiene non sproporzionati i requisiti richiesti, tenuto conto dell’orizzonte temporale di riferimento utilizzato per la loro dimostrazione.

Ritenuto in diritto

Ai sensi degli articoli 41 e 42 del d. Lgs. n. 163/2006, la dimostrazione dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica - quali il fatturato globale e l’importo relativo a forniture e servizi analoghi – è effettuata con riferimento agli ultimi tre anni.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 42, prescrive che le informazioni relative alla capacità tecnico professionale non possono eccedere l’oggetto dell’appalto.

In linea generale, la individuazione di un arco temporale più ampio per la dimostrazione dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, potrebbe far ritenere ragionevole e proporzionato quanto richiesto.

Tuttavia, per costante giurisprudenza, la ragionevolezza dei requisiti non viene valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell’appalto: al riguardo, ad esempio, il giudice amministrativo ha ritenuto immotivata la fissazione, in relazione al fatturato, per un importi, rispettivamente, superiori al doppio, ovvero nove volte del valore dell’appalto.

Sempre secondo giurisprudenza, appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante di fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, “rigorosi ed anche superiori rispetto a quelli previsti dalla legge, essendo coessenziale il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure più adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare” (Cons. Stato 10.01.2007, n. 37).

Unico limite a detta insindacabilità della scelta, si rinviene allorche' la stessa sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonche' lesiva della concorrenza. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13.12.2005 n. 7081; Cons. Stato, sez. IV, 22.10.2004, n. 6967)

Nel caso di specie, ai fini della ragionevolezza e proporzionalità dei requisiti richiesti, la valutazione deve essere effettuata sia con riferimento a ciascun requisito sia al loro complesso.

Valutazione che induce a ritenere, sulla scorta del dettato normativo di cui all’articolo 42, comma 3 del d. Lgs. n. 163/2006 e dell’orientamento della giurisprudenza, eccessive e restrittive della concorrenza le prescrizioni del bando.


In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene i requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale individuati per la partecipazione alla gara di che trattasi, eccessivi, sproporzionati e restrittivi della concorrenza.

  


                                                                                          Il Presidente Relatore 
                                                                                    Alfonso M. Rossi Brigante



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 Febbraio 2007


 


 
 
 
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