Potranno chiedere la pensione con tre anni di anticipo, rispetto agli
altri lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati in lavori usuranti.
E' quanto prevede lo schema di decreto legislativo attuativo della delega
conferita dall'articolo 1 della legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) volta
a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attivita' connotati
da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al
trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni.
Hanno diritto alla pensione anticipata:
- i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti in galleria,
lavori nelle cave, ad alte temperature, lavorazione del vetro;
- i lavoratori subordinati notturni (almeno 64 notti per chi matura i
requisiti dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima meta'
del 2009);
- i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell'ambito di un
processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione
costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
- i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di
trasporto di persone.
Per godere del beneficio pensionistico e' necessario che le attivita' usuranti
vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte
per una certa durata nel corso della carriera lavorativa.
Per almeno sette anni negli ultimi 10 nel caso di decorrenza entro il 31
dicembre 2017, mentre dal 2018 bisognera' aver effettuato lavori faticosi per
meta' della propria vita lavorativa.
Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla
produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti
richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico.
Ferma restando la disciplina vigente in materia di revoca dei trattamenti
pensionistici e ripetizione dell'indebito, si prevede che nel caso di
erogazione dei benefici sulla base di documentazione non veritiera il datore di
lavoro che l'ha fornita sia tenuto al pagamento di una sanzione in favore degli
istituti previdenziali eroganti.
Una apposita clausola di salvaguardia, infine, e' volta a garantire il rispetto
dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei
trattamenti (con criteri di priorita' basati sulla data di maturazione dei
requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e
la copertura finanziaria a disposizione.
Dal 2013 l'accesso alla pensione e' permesso con un'eta' anagrafica di tre anni
inferiore a quella prevista (o tre punti in meno se si considera la quota tra
eta' e anni di contribuzione, 94 invece di 97 e un'eta' anagrafica minima di 58
anni). In via transitoria (tra il 2008 e il 2012) l'anticipo per l'accesso alla
pensione varia da uno a tre anni.
Sullo schema di decreto legislativo attuativo della delega la XI Commissione
(Lavoro) della Camera ha espresso parere favorevole nella seduta del 9 marzo
2011.
Fonte: Camera dei Deputati
http://www.governo.it
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