AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N.12 DEL 12/01/2011
Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6,
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate da Lista Appalti spa piu'
altri e dall'API Basilicata Matera - Procedura aperta per l'affidamento della
progettazione ed esecuzione dei lavori denominati “interventi per la lotta alla
erosione costiera della fascia jonica lucana anche mediante realizzazione di
interventi di ricucitura e ricostruzione dei sistemi dunali attraverso azioni
avanzate di restauro ambientale e valorizzazione attiva del paesaggio” – Importo
a base d'asta € 14.060.000,00 – S.A.: Comunita' Montana Basso Sinni
Il Consiglio
Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso
Considerato in fatto
In data 19 novembre 2010 e' pervenuta da parte dell'API Basilicata Matera
l'istanza in oggetto, con cui l'Associazione ha chiesto l'avviso di questa
Autorita' in merito alla procedura indicata in epigrafe, ritenendola viziata in
quanto, da un lato, la stazione appaltante ha indetto la gara in esame senza
avere la preventiva copertura finanziaria, e, dall'altro, ha previsto un termine
di ricezione delle offerte di 60 giorni che, non solo non tiene conto della
necessita' di concedere la proroga di cui all'art. 70, comma 10, Dlgs. 163/2006,
ma non rispetta neanche il termine di 80 giorni fissato dall'art. 70, comma
6, Dlgs. citato.
In seguito in data 22 novembre 2010 e' pervenuta l'istanza di parere in epigrafe
indicata, con la quale le societa' Lista Appalti srl, SO.GE.MI. Ingegneria srl,
Medit Costruzioni srl, ICOS srl hanno censurato la procedura in esame per le
medesime ragioni di diritto gia' evidenziate dall'API, rappresentando come
l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici intimamente connessa nell'ambito
della contrattualistica pubblica alle ragioni di correttezza, efficienza ed
efficacia dell'agere amministrativo, impongono che la pubblicazione di un bando
implichi, indefettibilmente, la copertura finanziaria dell'intervento oggetto di
gara.
In riscontro all'istruttoria procedimentale avviata da questa Autorita', la
stazione appaltante ha confermato la legittimita' del proprio operato eccependo,
preliminarmente e con riferimento alla sola istanza presentata dalle societa' su
indicate, la carenza di legittimazione a contestare il bando di queste ultime,
in quanto le stesse non hanno partecipato alla gara in questione.
Nel merito, sulla prima censura la stazione appaltante ha ritenuto di
aver correttamente operato, in quanto ha chiaramente indicato che “per l'opera
sussistono le procedure di richiesta di finanziamento su fondi di scopo di
ripartizione regionale” (punto III.1.2 del bando) e nel disciplinare di gara
punto VII.1.3 ha richiesto alle imprese esecutrici di dichiarare: “di accettare
espressamente, con la sottoscrizione della presente, che non vantera' diritti e/o
interessi se nel corso della procedura d'appalto e di affidamento non si
perfezioneranno le procedure di cui al punto III.1.2) del bando di gara” e “di
non richiedere oneri, compensi o risarcimenti aggiuntivi, in caso di non
aggiudicazione dei lavori”. Quindi, secondo la stazione appaltante, le sopra
richiamate disposizioni della lex specialis la tutelerebbero nei confronti di
qualsiasi pretesa risarcitoria connessa ad una sua eventuale responsabilita'
precontrattuale conseguente alla mancata stipula del contratto, legittimando la
stessa procedura concorsuale. Inoltre, la stazione appaltante invoca
l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, a prescindere da un'espressa
riserva inserita nel bando, l'amministrazione conserva il potere di non
aggiudicare la gara per ragioni di interesse pubblico anche sopravvenute.
Quanto alla seconda censura, la stazione appaltante osserva che il
termine minimo per la presentazione delle offerte non deve essere inferiore a 60
giorni dalla trasmissione del bando quando il contratto ha ad oggetto la
progettazione esecutiva, mentre se il contratto ha ad oggetto anche la
progettazione definitiva il predetto termine non puo' essere inferiore a 80
giorni. Ne deriva, secondo la stazione appaltante, che qualora il concorrente
debba in sede di gara presentare un solo livello di progettazione il termine e'
di 60 giorni, mentre in caso di presentazione di due livelli di progettazione
tale termine e' ovviamente piu' ampio e pari ad 80 giorni. Nel caso in esame la
Comunita' ha richiesto un solo livello di progettazione, pertanto ritiene congruo
il termine assegnato di 60 giorni.
Quanto al mancato rispetto della proroga di cui all'art. 70, comma 10, Dlgs.
citato, la stazione appaltante ritiene che nel caso di specie tale disposizione
non trova applicazione in quanto ha posto a base di gara un progetto preliminare
estremamente ampio e analiticamente supportato da studi e rilievi tecnici,
conseguentemente i concorrenti, sin dall'avvio della procedura concorsuale erano
in possesso di tutte le informazioni necessarie per presentare l'offerta.
Ritenuto in diritto
In via preliminare, in relazione all'asserita assenza di legittimazione delle
societa' istanti a contestare il bando di gara, si osserva che nella prassi
dell'Autorita' la partecipazione alla procedura concorsuale contestata viene
generalmente considerata requisito necessario per poter presentare istanza di
parere ex articolo 6, comma 7, lettera n) del DLgs. n. 163/2006, anche in
considerazione della specifica causa di inammissibilita' della stessa di cui
all'art. 3 del Nuovo Regolamento sul procedimento per la soluzione delle
controversie, adottato dall'Autorita' e concernente “l'assenza di una
controversia insorta tra le parti”, dal momento che chi non ha presentato la
propria offerta non puo' essere considerato parte della procedura concorsuale
rimanendo soggetto terzo rispetto alla stessa.
Conseguentemente, non puo' negarsi che in linea di principio la stazione
appaltante possa correttamente ritenere che la mancata partecipazione ad una
gara impedisca ad un operatore economico di impugnare la relativa lex specialis
per carenza di interesse. Tuttavia, va considerato il principio piu' volte
ribadito anche dall'Autorita' secondo cui, laddove si sia in presenza di clausole
c.d. escludenti - cioe' di clausole che precludono la partecipazione alla gara,
impedendo l'ammissione alla stessa, o di quelle che non consentono di effettuare
un'offerta concorrenziale - l'onere di presentare la domanda di partecipazione
costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa (Consiglio Stato, sez. V,
25 maggio 2009, n. 3217).
Inoltre, nei casi in cui, come quello in esame, la richiesta di parere censuri
profili della lex specialis che attengono alla corretta applicazione della
disciplina legislativa di settore, impedendo la partecipazione, ostacolando o,
comunque, restringendo la concorrenza, puo' sussistere un interesse strumentale
di un soggetto non partecipante alla gara all'enunciazione di principi che
possano orientare, anche in futuro, le stazioni appaltanti nella stesura dei
bandi di gara nel pieno rispetto della disciplina legislativa vigente in materia
di appalti pubblici.
Peraltro, come gia' evidenziato l'Autorita' e' competente ad esaminare l'avvenuto
rispetto della concorrenza sotto il profilo della garanzia di un'ampia apertura
al mercato a tutti gli operatori economici del settore ed in particolare e'
chiamata a vigilare su un'effettiva concorrenza che, come statuito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza del 22 novembre 2007, n. 401, deve essere intesa
come concorrenza “per” il mercato, in cui il contraente venga scelto mediante
procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e
costituzionali (AVCP pareri n. 33 del 10.2.2010 e n. 95 del 20.3.2008). Pertanto
questa Autorita', valutate le doglianze delle societa' istanti, ha ritenuto di
potersi pronunciare sulla procedura in oggetto, censurando l'istanza profili che
si riflettono sulla concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche.
Passando all'esame del merito, si deve osservare che risulta pacificamente dagli
atti di gara e non e' contestato dalla stazione appaltante che al momento della
pubblicazione del bando in esame essa non disponeva delle somme necessarie per
far fronte all'impegno di spesa scaturente dall'aggiudicazione ed esecuzione del
contratto in oggetto. Erroneamente la stazione appaltante ritiene che tale
circostanza non abbia alcun riflesso sulla procedura di gara, solo per il fatto
che, avendo indicato nel bando che sono ancora in corso le procedure per
accedere al finanziamento necessario per far fronte alla spesa in questione,
sarebbe esente da responsabilita' precontrattuale per mancanza di buona fede e
correttezza nei comportamenti posti in essere.
In realta' la stazione appaltante non considera che l'azione
dell'amministrazione conosce dei limiti interni, costituiti dal necessario
rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dei principi di
contabilita' pubblica ex art. 81 e di legalita' e buon andamento ex art. 97.
Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, “il corretto svolgimento
dell'azione amministrativa ed un generale principio di contabilita' dello Stato
risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti
una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria”
(Cons. Stato, sez. IV, 19.3.2003 n. 1457), e tale non puo' considerarsi il
riferimento contenuto in un bando di gara ad un finanziamento solo ipotetico e
potenziale come quello in esame. Ne' giova alla stazione appaltante la
copiosa giurisprudenza richiamata, che riconosce all'amministrazione la facolta'
di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione
dell'impegno di spesa, perche' la stessa si e' formata su fattispecie diversa da
quella in esame: ossia la sopravvenuta assenza di finanziamenti, mentre nel caso
in oggetto la procedura e' stata bandita senza la disponibilita' ab initio dei
necessari fondi.
A cio' si aggiunga che l'art. 151 del Dlgs. n.167/2000 prevede che “i
provvedimenti dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria”, e che il successivo art. 153, comma 5, del medesimo Dlgs.
n.167/2000 dispone che “il responsabile del servizio finanziario effettua le
attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa”. Ne deriva che nel caso in esame
l'amministrazione non avrebbe potuto dar corso ad una procedura ad evidenza
pubblica avente quale atto presupposto una determinazione a contrarre non
esecutiva per mancanza del visto di regolarita' contabile.
Stante il carattere dirimente ed assorbente del motivo di illegittimita' sopra
esaminato, si rende superfluo valutare gli ulteriori profili di non conformita'
del bando di gara alla specifica normativa di settore evidenziati dalle istanti.
In base a quanto sopra considerato
il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la procedura di gara in
oggetto non sia conforme ai principi di legalita' e buon andamento (ex artt. 81 e
97 Cost.).
Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro
Il Presidente: Giuseppe Brienza
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 1 febbraio 2011
Il Segretario: Maria Esposito
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