13 aprile 2011. Entra in vigore oggi il decreto che stabilisce
l'organizzazione, il finanziamento e le modalit? di erogazione della prestazione
aggiuntiva ai lavoratori titolari di rendita a seguito di una patologia
asbesto-correlata.
E' in vigore da oggi il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche
sociali n.30 del 12 gennaio 2011 (G.U. n.72 del 29 marzo 2011) che
regolamenta il "Fondo per le vittime dell'amianto" previsto dalla Legge
finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246) e ne disciplina l'organizzazione, il
finanziamento e le modalita' di erogazione della prestazione aggiuntiva.
Le risorse.
Il fondo e' istituto presso l'INAIL, con contabilita' autonoma e
separata, ed e' finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio
dello Stato e per un quarto dalle imprese. La sua disponibilita' ammonta a 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 29,3 milioni di euro a
decorrere dal 2010.
Chi ne beneficia.
Finalita' del fondo e' l'erogazione di uno speciale beneficio a favore dei
lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata
riconosciuta, dall'INAIL e dall'ex IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per
esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", nonchè i loro familiari
titolari di rendita a superstiti.
La prestazione.
Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita
percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con
decreto ministeriale. La prestazione e' erogata d'ufficio dall'INAIL, con
decorrenza dal 1? gennaio 2008, ed e' subordinata alla disponibilita' delle
risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per l'accesso al
beneficio, pertanto, non deve essere presentata alcuna istanza.
Le modalita' di erogazione.
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione e' erogata in una unica
soluzione entro il 31 dicembre 2011, per il 2008 e il 2009, ed entro il 30
giugno 2012 per il 2010. La percentuale e' fissata in misura pari al 20%, per
gli anni 2008 e 2009, e pari al 15% per il 2010. Dal 2011 il beneficio e' erogato
mediante: un primo acconto del 10% sui ratei di rendita; un secondo acconto e un
conguaglio che saranno fissati nei successivi anni.
La tempistica.
L'INAIL sta realizzando le attivita' necessarie per l'erogazione della
prestazione aggiuntiva che sarà avviata a partire dagli importi dovuti per gli
anni 2008 e 2009, per i quali sono gi? disponibili i trasferimenti da parte
dello Stato. L'avvio del pagamento sarà reso noto attraverso specifica
comunicazione sul portale dell'Istituto.
http://www.inail.it
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