Il Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2011 ha esaminato uno schema di
decreto legislativo che modifica la normativa vigente in materia di congedi,
permessi e aspettative fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro
pubblici e privati, razionalizzando e semplificando i criteri e le modalit? di
fruizione dei permessi, al fine di prevenire possibili abusi.
Il decreto, proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e
l?innovazione e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali , di concerto
con il Ministro dell?economia e delle finanze, attua la delega contenuta
nella L. n.183/2010 (cosiddetto ?Collegato lavoro?); sar? ora
trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
La normativa riordinata e' contenuta in gran parte nel decreto legislativo
n.151/2001 e nella n. L. 104/92
Tra le novit?:
- Permessi per assistenza ai soggetti portatori di handicap grave
Due le novit?: nel caso in cui la persona assistita e' residente in un comune
situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza
del lavoratore, si stabilisce che quest?ultimo avr? l?obbligo di attestare il
raggiungimento del luogo di residenza del disabile, con titolo di viaggio o
altra documentazione idonea.
Inoltre, viene ristretta la platea dei dipendenti che ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di pi? persone in situazione di handicap grave: il
dipendente potr? assistere il coniuge, o un parente o affine entro il primo
grado o entro il secondo grado, solo se i genitori o il coniuge della persona
con handicap grave abbiano compiuto i 65 anni di et? oppure siano anch?essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. La modifica
riguarda l?art. 33 della L. n.104/92.
- Congedo di maternit?
In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al
180? giorno dall?inizio della gestazione, le lavoratrici, su loro richiesta,
possono riprendere l?attivit? lavorativa in anticipo rispetto alla normativa
vigente (art.20 decreto n.151/01), a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente
riguardo alla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute delle lavoratrici.
- Congedo parentale
Viene precisato, modificando l?art.33 D. lgs. 151/01, che per ogni minore con
handicap grave, la lavoratrice madre, o in alternativa il lavoratore padre,
anche adottivi, hanno diritto di fruire entro il compimento dell?ottavo anno di
vita del bambino del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per
un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Fonte: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione / Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
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