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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Rendimento energetico nell'edilizia
16/02/2007

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 

Disposizioni  correttive  ed  integrative  al  decreto legislativo 19
agosto  2005,  n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  192, recante
attuazione   della   direttiva   2002/91/CE  relativa  al  rendimento
energetico nell'edilizia;
  Vista   la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   16 dicembre   2002,   sul   rendimento  energetico
nell'edilizia;
  Vista   la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1,  comma 4,  che  prevede che entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel
rispetto  dei  principi  e  dei criteri direttivi fissati dalla legge
medesima,  il  Governo  puo'  emanare, con la procedura ivi indicata,
disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;
  Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare il titolo
II,  recante  norme  per il contenimento dei consumi di energia negli
edifici;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  Ritenuto   opportuno  apportare  le  modifiche  e  le  integrazioni
necessarie,  al  fine  di meglio conformare le disposizioni contenute
nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 novembre 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali   e   le  autonomie  locali,  degli  affari  esteri,  della
giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 3  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  All'articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
di  seguito  denominato:  «decreto legislativo n. 192 del 2005», sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito con il seguente:
    «1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si
applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
      a) alla  progettazione  e  realizzazione  di  edifici  di nuova
costruzione  e  degli  impianti in essi installati, di nuovi impianti
installati  in  edifici  esistenti,  delle  opere di ristrutturazione
degli  edifici  e  degli  impianti  esistenti  con  le modalita' e le
eccezioni previste ai commi 2 e 3;
      b) all'esercizio,  controllo,  manutenzione  e  ispezione degli
impianti  termici  degli  edifici, anche preesistenti, secondo quanto
previsto agli articoli 7, 9 e 12;
      c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto
previsto all'articolo 6.»;
    b) alla  lettera b)  del  comma 2, dopo la parola: «applicazione»
sono inserite le seguenti: «integrale, ma»;
    c) il numero 1) della lettera c) del comma 2 e' sostituito con il
seguente:
    «1)    ristrutturazioni    totali    o   parziali,   manutenzione
straordinaria   dell'involucro  edilizio  e  ampliamenti  volumetrici
all'infuori di quanto gia' previsto alle lettere a) e b);»;
    d) al  comma  3,  dopo  la  parola:  «edifici»  sono  inserite le
seguenti: «e di impianti»;
    e) al  comma 3),  lettera a),  dopo le parole: «recante il codice
dei  beni  culturali  e  del  paesaggio»  sono  aggiunte, in fine, le
seguenti:   «nei   casi   in   cui  il  rispetto  delle  prescrizioni
implicherebbe  una  alterazione  inaccettabile  del  loro carattere o
aspetto   con   particolare   riferimento   ai  caratteri  storici  o
artistici»;
    f) al comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)  gli  impianti installati ai fini del processo produttivo
realizzato   nell'edificio,   anche   se  utilizzati,  in  parte  non
preponderante, per gli usi tipici del settore civile.».

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  decreto  legislativo  19 agosto  2005, n. 192, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
          222 supplemento ordinario.
              - La  direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L. 1 del 4 gennaio
          2003.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge
          31   ottobre  2003,  n.  306,  recante:  «Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003.».
              «4.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi 2  e  3,  disposizioni  integrative  e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1».
              - La  legge  9 gennaio  1991,  n.  10, reca: «Norme per
          l'attuazione  del  Piano energetico nazionale in materia di
          uso  razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di
          sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n.  412,  reca:  «Regolamento  recante  norme per la
          progettazione,    l'istallazione,    l'esercizio    e    la
          manutenzione  degli  impianti termici degli edifici ai fini
          del  contenimento  dei  consumi  di  energia, in attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
              - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - La  legge  1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
          delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
          Kyoto l'11 dicembre 1997».
              - Il  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
          «Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai sensi
          dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».
              - La  legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto   delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di
          energia».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie locali.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202.
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno».
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  legislativo 19
          agosto  2005,  n. 192, come modificato dal presente decreto
          legislativo cosi' recita:
              «Art.   3   (Ambito  di  intervento).  -  1.  Salve  le
          esclusioni  di  cui  al  comma  3,  il  presente decreto si
          applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
                a) alla  progettazione  e realizzazione di edifici di
          nuova  costruzione  e degli impianti in essi installati, di
          nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere
          di   ristrutturazione   degli   edifici  e  degli  impianti
          esistenti  con  le  modalita'  e  le  eccezioni previste ai
          commi 2 e 3;
                b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione
          degli  impianti  termici degli edifici, anche preesistenti,
          secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
                c) alla   certificazione  energetica  degli  edifici,
          secondo quanto previsto all'art. 6.
              2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e
          per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui
          all'art.   4,   e'  prevista  un'applicazione  graduale  in
          relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti
          diversi gradi di applicazione:
                a) una  applicazione integrale a tutto l'edificio nel
          caso di:
                  1)   ristrutturazione   integrale   degli  elementi
          edilizi  costituenti  l'involucro  di  edifici esistenti di
          superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
                  2)  demolizione  e  ricostruzione  in  manutenzione
          straordinaria  di  edifici  esistenti  di  superficie utile
          superiore a 1000 metri quadrati;
                b) una  applicazione  integrale,  ma limitata al solo
          ampliamento   dell'edificio   nel   caso   che   lo  stesso
          ampliamento  risulti  volumetricamente  superiore al 20 per
          cento dell'intero edificio esistente;
                c) una applicazione limitata al rispetto di specifici
          parametri,  livelli  prestazionali e prescrizioni, nel caso
          di interventi su edifici esistenti, quali:
                  1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione
          straordinaria   dell'involucro   edilizio   e   ampliamenti
          volumetrici   all'infuori  di  quanto  gia'  previsto  alle
          lettere a) e b);
                  2)  nuova  installazione  di  impianti  termici  in
          edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
                  3) sostituzione di generatori di calore.
              3.  Sono escluse dall'applicazione del presente decreto
          le seguenti categorie di edifici e di impianti:
                a) gli    immobili    ricadenti   nell'ambito   della
          disciplina  della  parte  seconda e dell'art. 136, comma 1,
          lettere b)  e c),  del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio
          nei   casi   in   cui   il   rispetto   delle  prescrizioni
          implicherebbe   una   alterazione  inaccettabile  del  loro
          carattere   o   aspetto   con  particolare  riferimento  ai
          caratteri storici o artistici;
                b) i  fabbricati  industriali, artigianali e agricoli
          non  residenziali  quando  gli ambienti sono riscaldati per
          esigenze  del  processo  produttivo  o  utilizzando  reflui
          energetici   del   processo   produttivo   non   altrimenti
          utilizzabili;
                c) i  fabbricati  isolati  con  una  superficie utile
          totale inferiore a 50 metri quadrati.
                c-bis)  gli  impianti installati ai fini del processo
          produttivo  realizzato  nell'edificio, anche se utilizzati,
          in  parte non preponderante, per gli usi tipici del settore
          civile.

      

                               Art. 2.
Modifiche  all'articolo 6  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  La  rubrica  dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del
2005  e'  sostituita dalla seguente: «Certificazione energetica degli
edifici».
  2.  All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano agli
edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la
seguente  gradualita' temporale e con onere a carico del venditore o,
con riferimento al comma 4, del locatore:
    a) a  decorrere  dal  1° luglio  2007, agli edifici di superficie
utile  superiore  a  1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a
titolo oneroso dell'intero immobile;
    b) a  decorrere  dal  1° luglio  2008, agli edifici di superficie
utile  fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo
oneroso  dell'intero  immobile  con l'esclusione delle singole unita'
immobiliari;
    c) a   decorrere   dal   1° luglio   2009   alle  singole  unita'
immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
  1-ter.   A   decorrere   dal   1° gennaio   2007,   l'attestato  di
certificazione  energetica  dell'edificio  o  dell'unita' immobiliare
interessata,  conforme a quanto specificato al comma 6, e' necessario
per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura,
sia  come  sgravi  fiscali  o contributi a carico di fondi pubblici o
della  generalita'  degli  utenti, finalizzati al miglioramento delle
prestazioni  energetiche  dell'unita'  immobiliare,  dell'edificio  o
degli  impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed
il  legittimo affidamento in relazione ad iniziative gia' formalmente
avviate  a realizzazione o notificate all'amministrazione competente,
per  le  quali  non  necessita il preventivo assenso o concessione da
parte della medesima.
  1-quater.  A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi
o  rinnovati,  relativi  alla  gestione  degli  impianti termici o di
climatizzazione  degli  edifici pubblici, o nei quali figura comunque
come   committente   un   soggetto  pubblico,  debbono  prevedere  la
predisposizione    dell'attestato    di   certificazione   energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei
mesi  di  vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al
pubblico della targa energetica.».
  3.  All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato
di   qualificazione   energetica   puo'  essere  predisposto  a  cura
dell'interessato,   al   fine   di  semplificare  il  rilascio  della
certificazione  energetica,  come  precisato al comma 2 dell'allegato
A.».
  4.  All'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi
3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o
di   singole   unita'   immobiliari   gia'  dotati  di  attestato  di
certificazione  energetica  in  base  ai  commi  1,  1-bis,  1-ter  e
1-quater,  detto  attestato  e'  allegato all'atto di trasferimento a
titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
  4.  Nel  caso  di  locazione di interi immobili o di singole unita'
immobiliari  gia' dotati di attestato di certificazione energetica in
base  ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato e' messo a
disposizione  del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata
dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.».

      
                  Note all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          legislativo  n.  192 del 2005, come modificato dal presente
          decreto:
              «Art. 6 (Certificazione energetica degli edifici). - 1.
          Entro  un anno dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  gli  edifici di nuova costruzione e quelli di cui
          all'art.  3,  comma 2,  lettera a), sono dotati, al termine
          della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un
          attestato  di  certificazione energetica, redatto secondo i
          criteri e le metodologie di cui all'art. 4, comma 1.
              1-bis.   Le   disposizioni   del  presente  articolo si
          applicano  agli  edifici  che  non  ricadono  nel  campo di
          applicazione   del  comma 1  con  la  seguente  gradualita'
          temporale  e  con  onere  a  carico  del  venditore  o, con
          riferimento al comma 4, del locatore:
                a) a  decorrere  dal  1° luglio 2007, agli edifici di
          superficie  utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso
          di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
                b) a  decorrere  dal  1° luglio 2008, agli edifici di
          superficie  utile  fino  a 1000 metri quadrati, nel caso di
          trasferimento  a  titolo  oneroso  dell'intero immobile con
          l'esclusione delle singole unita' immobiliari;
                c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita'
          immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
              1-ter.  A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di
          certificazione   energetica   dell'edificio  o  dell'unita'
          immobiliare  interessata,  conforme a quanto specificato al
          comma 6,  e' necessario per accedere agli incentivi ed alle
          agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o
          contributi  a  carico di fondi pubblici o della generalita'
          degli    utenti,   finalizzati   al   miglioramento   delle
          prestazioni     energetiche     dell'unita'    immobiliare,
          dell'edificio  o  degli  impianti.  Sono in ogni caso fatti
          salvi  i  diritti  acquisiti ed il legittimo affidamento in
          relazione   ad   iniziative   gia'  formalmente  avviate  a
          realizzazione  o notificate all'amministrazione competente,
          per   le  quali  non  necessita  il  preventivo  assenso  o
          concessione da parte della medesima.
              1-quater.  A  decorrere  dal  1°  luglio  2007, tutti i
          contratti,  nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli
          impianti   termici   o  di  climatizzazione  degli  edifici
          pubblici,  o  nei quali figura comunque come committente un
          soggetto  pubblico,  debbono  prevedere  la predisposizione
          dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o
          dell'unita'  immobiliare interessati entro i primi sei mesi
          di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione
          al pubblico della targa energetica.
              2.   La  certificazione  per  gli  appartamenti  di  un
          condominio   puo'   fondarsi,   oltre   sulla   valutazione
          dell'appartamento interessato:
                a) su una certificazione comune dell'intero edificio,
          per i condomini dotati di un impianto termico comune;
                b) sulla   valutazione   di   un  altro  appartamento
          rappresentativo  dello  stesso  condominio  e  della stessa
          tipologia.
              2-bis.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  8, comma 2,
          l'attestato   di   qualificazione  energetica  puo'  essere
          predisposto   a   cura   dell'interessato,   al   fine   di
          semplificare  il  rilascio della certificazione energetica,
          come precisato al comma 2 dell'allegato A.
              3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi
          immobili  o  di  singole  unita' immobiliari gia' dotati di
          attestato  di certificazione energetica in base ai commi 1,
          1-bis,  1-ter  e  1-quater,  detto  attestato  e'  allegato
          all'atto  di trasferimento a titolo oneroso, in originale o
          copia autenticata.
              4.  Nel  caso  di  locazione  di  interi  immobili o di
          singole  unita'  immobiliari  gia'  dotati  di attestato di
          certificazione  energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter
          e  1-quater,  detto  attestato  e' messo a disposizione del
          conduttore  o  ad  esso  consegnato in copia dichiarata dal
          proprietario conforme all'originale in suo possesso.
              5.-9. (omissis)».

      

                               Art. 3.
Modifiche  all'articolo 8  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  All'articolo 8  del  decreto  legislativo  n.  192  del 2005, i
commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «2.  La  conformita'  delle opere realizzate rispetto al progetto e
alle  sue  eventuali  varianti  ed  alla  relazione tecnica di cui al
comma 1,    nonche'    l'attestato   di   qualificazione   energetica
dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore
dei  lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla
dichiarazione  di  fine  lavori  senza  alcun onere aggiuntivo per il
committente.   La  dichiarazione  di  fine  lavori  e'  inefficace  a
qualsiasi   titolo   se   la  stessa  non  e'  accompagnata  da  tale
documentazione asseverata.
  3.  Una  copia  della  documentazione  di  cui  ai  commi  1 e 2 e'
conservata  dal  comune,  anche  ai fini degli accertamenti di cui al
comma  4.  A  tale scopo, il comune puo' richiedere la consegna della
documentazione anche in forma informatica.».

      
                  Note all'art. 3:
              -  Il  testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
          n. 192 del 2005, come modificato dal presente decreto cosi'
          recita:
              «Art.  8 (Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni).
          -  1.  La  documentazione  progettuale  di cui all'art. 28,
          comma 1,  della  legge  9 gennaio 1991, n. 10, e' compilata
          secondo  le  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela del territorio, da adottare
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, sentita la Conferenza unificata.
              2.  La  conformita'  delle opere realizzate rispetto al
          progetto  e  alle  sue eventuali varianti ed alla relazione
          tecnica   di   cui   al  comma 1,  nonche'  l'attestato  di
          qualificazione  energetica  dell'edificio  come realizzato,
          devono   essere  asseverati  dal  direttore  dei  lavori  e
          presentati  al  comune  di  competenza contestualmente alla
          dichiarazione  di  fine lavori senza alcun onere aggiuntivo
          per  il  committente.  La  dichiarazione  di fine lavori e'
          inefficace   a   qualsiasi  titolo  se  la  stessa  non  e'
          accompagnata da tale documentazione asseverata.
              3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2
          e'  conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti
          di  cui al comma 4. A tale scopo, il comune puo' richiedere
          la   consegna   della   documentazione   anche   in   forma
          informatica.
              4.  Il  Comune,  anche  avvalendosi  di  esperti  o  di
          organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le
          modalita'   di   controllo,  ai  fini  del  rispetto  delle
          prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni
          in  corso  d'opera,  ovvero entro cinque anni dalla data di
          fine  lavori dichiarata dal committente, volte a verificare
          la  conformita'  alla  documentazione progettuale di cui al
          comma 1.
              5.  I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4
          anche  su  richiesta del committente, dell'acquirente o del
          conduttore  dell'immobile.  Il  costo degli accertamenti ed
          ispezioni  di  cui  al presente comma e' posto a carico dei
          richiedenti».

      

                               Art. 4.
Modifiche  all'articolo 9  del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in accordo con gli enti locali,
predispongono   entro   il   31 dicembre   2008   un   programma   di
sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare
territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
    a) la    realizzazione    di    campagne    di   informazione   e
sensibilizzazione  dei  cittadini,  anche  in  collaborazione  con le
imprese  distributrici  di energia elettrica e gas, in attuazione dei
decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  20 luglio  2004
concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
    b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla
materia;
    c) l'applicazione  di  un  sistema  di  certificazione energetica
coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
    d) la  realizzazione  di  diagnosi  energetiche  a  partire dagli
edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
    e) la  definizione di regole coerenti con i principi generali del
presente  decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione
locali;
    f) la  facolta'  di  promuovere,  con  istituti  di  credito,  di
strumenti  di  finanziamento  agevolato  destinati alla realizzazione
degli   interventi  di  miglioramento  individuati  con  le  diagnosi
energetiche   nell'attestato   di  certificazione  energetica,  o  in
occasione delle attivita' ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
  3-ter.  Ai  fini  della  predisposizione  del  programma  di cui al
comma 3-bis,  i  comuni  possono  richiedere  ai  proprietari  e agli
amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire
gli  elementi  essenziali,  complementari  a  quelli  previsti per il
catasto  degli  impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
costituzione  di  un sistema informativo relativo agli usi energetici
degli  edifici.  A  titolo  esemplificativo,  tra  detti elementi, si
segnalano:   il   volume  lordo  climatizzato,  la  superficie  utile
corrispondente  e  i  relativi  consumi  di combustibile e di energia
elettrica.
  3-quater.  Su  richiesta  delle regioni e dei comuni, le aziende di
distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette
amministrazioni  ritengono  utili  per  i riscontri e le elaborazioni
necessarie  alla migliore costituzione del sistema informativo di cui
al comma 3-ter.
  3-quinquies.  I  dati  di  cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono
essere  utilizzati  dalla  pubblica amministrazione esclusivamente ai
fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.».
  2.  All'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «5-bis.  Le  regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e
gli  enti  locali  considerano,  nelle normative e negli strumenti di
pianificazione  ed  urbanistici di competenza, le norme contenute nel
presente  decreto,  ponendo  particolare  attenzione  alle  soluzioni
tipologiche  e  tecnologiche  volte  all'uso razionale dell'energia e
all'uso  di  fonti  energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
ordine   all'orientamento  e  alla  conformazione  degli  edifici  da
realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e
con  particolare  cura  nel  non  penalizzare,  in  termini di volume
edificabile, le scelte conseguenti.».

      
                  Note all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art. 9 del citato decreto legislativo
          n.  192  del  2005,  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              «Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
          1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
          provvedono all'attuazione del presente decreto.
              2.  Le  autorita'  competenti  realizzano,  con cadenza
          periodica,  privilegiando  accordi  tra  gli  enti locali o
          anche  attraverso altri organismi pubblici o privati di cui
          sia  garantita  la  qualificazione  e  l'indipendenza,  gli
          accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle
          norme  relative  al  contenimento  dei  consumi  di energia
          nell'esercizio    e    manutenzione   degli   impianti   di
          climatizzazione  e  assicurano  che  la copertura dei costi
          avvenga  con  una  equa  ripartizione  tra tutti gli utenti
          finali  e  l'integrazione  di  questa attivita' nel sistema
          delle  ispezioni  degli  impianti all'interno degli edifici
          previsto  all'art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004,
          n.  239,  cosi'  da  garantire  il  minor  onere e il minor
          impatto  possibile  a carico dei cittadini; tali attivita',
          le   cui  metodologie  e  requisiti  degli  operatori  sono
          previsti  dai  decreti  di  cui  all'art.  4, comma 1, sono
          svolte  secondo  principi  di  imparzialita',  trasparenza,
          pubblicita', omogeneita' territoriale e sono finalizzate a:
                a) ridurre  il  consumo  di  energia  e  i livelli di
          emissioni inquinanti;
                b) correggere   le   situazioni   non  conformi  alle
          prescrizioni del presente decreto;
                c) rispettare quanto prescritto all'art. 7;
                d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
              3.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   allo   scopo   di   facilitare  e  omogeneizzare
          territorialmente  l'impegno degli enti o organismi preposti
          agli  accertamenti  e  alle ispezioni sugli edifici e sugli
          impianti,  nonche' per adempiere in modo piu' efficace agli
          obblighi   previsti   al  comma 2,  possono  promuovere  la
          realizzazione  di programmi informatici per la costituzione
          dei  catasti  degli  impianti  di climatizzazione presso le
          autorita'  competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli
          enti    interessati.    In    questo    caso,    stabilendo
          contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7,
          comma 1,    di   comunicare   ai   Comuni   le   principali
          caratteristiche   del  proprio  impianto  e  le  successive
          modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1999,  n.  551,  di  comunicare  le  informazioni  relative
          all'ubicazione  e alla titolarita' degli impianti riforniti
          negli ultimi dodici mesi.
              3.bis  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 3, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli
          enti  locali,  predispongono  entro  il 31 dicembre 2008 un
          programma    di    sensibilizzazione   e   riqualificazione
          energetica  del parco immobiliare territoriale, sviluppando
          in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
                a) la  realizzazione  di  campagne  di informazione e
          sensibilizzazione  dei  cittadini,  anche in collaborazione
          con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in
          attuazione   dei   decreti  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive    20 luglio   2004   concernenti   l'efficienza
          energetica negli usi finali;
                b) l'attivazione  di  accordi  con  le  parti sociali
          interessate alla materia;
                c) l'applicazione  di  un  sistema  di certificazione
          energetica  coerente  con  i principi generali del presente
          decreto legislativo;
                d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire
          dagli edifici presumibilmente a piu' bassa efficienza;
                e) la  definizione  di regole coerenti con i principi
          generali  del  presente  decreto  legislativo per eventuali
          sistemi di incentivazione locali;
                f) la   facolta'   di  promuovere,  con  istituti  di
          credito,  di strumenti di finanziamento agevolato destinati
          alla   realizzazione   degli  interventi  di  miglioramento
          individuati  con  le diagnosi energetiche nell'attestato di
          certificazione  energetica,  o in occasione delle attivita'
          ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
              3-ter.  Ai  fini della predisposizione del programma di
          cui   al   comma 3-bis,  i  comuni  possono  richiedere  ai
          proprietari   e  agli  amministratori  degli  immobili  nel
          territorio   di   competenza   di   fornire   gli  elementi
          essenziali,  complementari a quelli previsti per il catasto
          degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la
          costituzione  di  un  sistema informativo relativo agli usi
          energetici  degli  edifici.  A  titolo esemplificativo, tra
          detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato,
          la  superficie utile corrispondente e i relativi consumi di
          combustibile e di energia elettrica.
              3-quater.  Su  richiesta delle regioni e dei comuni, le
          aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i
          dati  che le predette amministrazioni ritengono utili per i
          riscontri   e  le  elaborazioni  necessarie  alla  migliore
          costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
              3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater
          possono  essere  utilizzati  dalla pubblica amministrazione
          esclusivamente   ai  fini  dell'applicazione  del  presente
          decreto legislativo.
              4.  Per  gli  impianti che sono dotati di generatori di
          calore  di  eta'  superiore  a  quindici anni, le autorita'
          competenti  effettuano, con le stesse modalita' previste al
          comma 2,  ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso
          comprendendo   una   valutazione   del   rendimento   medio
          stagionale  del  generatore  e una consulenza su interventi
          migliorativi che possono essere correlati.
              5.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano    riferiscono   periodicamente   alla   Conferenza
          unificata   e  ai  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
          dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, sullo stato di attuazione
          del presente decreto.
              5-bis.  Le regioni, le province autonome di Trento e di
          Bolzano  e  gli  enti locali considerano, nelle normative e
          negli   strumenti   di  pianificazione  ed  urbanistici  di
          competenza,   le  norme  contenute  nel  presente  decreto,
          ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e
          tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso
          di  fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in
          ordine  all'orientamento e alla conformazione degli edifici
          da   realizzare  per  massimizzare  lo  sfruttamento  della
          radiazione   solare   e   con   particolare  cura  nel  non
          penalizzare,  in  termini  di volume edificabile, le scelte
          conseguenti».

      

                               Art. 5.
Modifiche  all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il
comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  «1-bis.  Fino  alla  data  di  entrata  in vigore delle Linee guida
nazionali  per  la  certificazione  energetica  degli edifici, di cui
all'articolo 6,  comma 9,  l'attestato  di  certificazione energetica
degli  edifici  e'  sostituito  a tutti gli effetti dall'attestato di
qualificazione   energetica   rilasciato  ai  sensi  dell'articolo 8,
comma 2,  o da una equivalente procedura di certificazione energetica
stabilita  dal  comune  con proprio regolamento antecedente alla data
dell'8 ottobre 2005.
  1-ter.  Trascorsi  dodici  mesi  dall'emanazione  delle Linee guida
nazionali   di   cui   all'articolo 6,   comma   9,   l'attestato  di
qualificazione    energetica    e   la   equivalente   procedura   di
certificazione  energetica  stabilita  dal  comune  perdono  la  loro
efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.».

      
                  Note all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art. 1 del citato decreto legislativo
          n.  192  del  2005,  come  modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
              «Art.  11 (Requisiti della prestazione energetica degli
          edifici).  -  1.  Fino  alla  data di entrata in vigore dei
          decreti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,  il  calcolo della
          prestazione  energetica degli edifici nella climatizzazione
          invernale  ed,  in  particolare,  il  fabbisogno  annuo  di
          energia  primaria  e'  disciplinato  dalla  legge 9 gennaio
          1991,  n.  10,  come modificata dal presente decreto, dalle
          norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.
              1-bis  Fino  alla data di entrata in vigore delle Linee
          guida  nazionali  per  la  certificazione  energetica degli
          edifici,  di  cui  all'art.  6,  comma  9,  l'attestato  di
          certificazione  energetica  degli  edifici  e' sostituito a
          tutti   gli   effetti   dall'attestato   di  qualificazione
          energetica  rilasciato  ai sensi dell'art. 8, comma 2, o da
          una  equivalente  procedura  di  certificazione  energetica
          stabilita  dal  comune  con proprio regolamento antecedente
          alla data dell'8 ottobre 2005.
              1-ter.  Trascorsi  dodici  mesi  dall'emanazione  delle
          linee   guida   nazionali  di  cui  all'art.  6,  comma  9,
          l'attestato  di  qualificazione energetica e la equivalente
          procedura di certificazione energetica stabilita dal comune
          perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis».

      

                               Art. 6.
Modifiche  all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  All'articolo 15  del  decreto legislativo n. 192 del 2005, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1  la  parola:  «progettista»  e'  sostituita  dalle
seguenti:    «professionista   qualificato»   e   dopo   la   parola:
«certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
    b) al  comma 2  la  parola:  «progettista»  e'  sostituita  dalle
seguenti:    «professionista   qualificato»   e   dopo   la   parola:
«certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione»;
    c) al  comma 3,  dopo  le  parole: «conformita' delle opere» sono
inserite   le   seguenti:   «e   dell'attestato   di   qualificazione
energetica»;
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori
che  presenta  al  comune  la  asseverazione  di  cui all'articolo 8,
comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato
di  qualificazione energetica o la conformita' delle opere realizzate
rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28,
comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' punito con la sanzione
amministrativa di 5000 euro.»;
    e) al   comma 8  la  parola:  «compratore»  e'  sostituita  dalla
seguente: «acquirente».

      
                  Note all'art. 6:
              - Il  testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 192
          del  2005,  come  modificato  dal  presente  decreto, cosi'
          recita:
              «Art.  15 (Sanzioni). -1. Il professionista qualificato
          che rilascia la relazione di cui all'art. 8 compilata senza
          il  rispetto  delle  modalita' stabilite nel decreto di cui
          all'art.  8,  comma  1,  o un attestato di certificazione o
          qualificazione  energetica  senza il rispetto dei criteri e
          delle metodologie di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con
          la  sanzione  amministrativa  pari  al  30  per cento della
          parcella    calcolata    secondo    la    vigente   tariffa
          professionale.
              2.   Salvo   che   il   fatto   costituisca  reato,  il
          professionista qualificato che rilascia la relazione di cui
          all'art.   8   o   un   attestato   di   certificazione   o
          qualificazione  energetica  non veritieri, e' punito con la
          sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella
          calcolata  secondo  la  vigente  tariffa  professionale; in
          questo  caso l'autorita' che applica la sanzione deve darne
          comunicazione   all'ordine   o  al  collegio  professionale
          competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
              3.  Il direttore dei lavori che omette di presentare al
          Comune   l'asseverazione   di  conformita'  delle  opere  e
          dell'attestato   di   qualificazione   energetica,  di  cui
          all'art.  8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di
          fine  lavori, e' punito con la sanzione amministrativa pari
          al  50 per  cento  della parcella calcolata secondo vigente
          tariffa  professionale; l'autorita' che applica la sanzione
          deve   darne   comunicazione   all'ordine   o  al  collegio
          professionale  competente  per i provvedimenti disciplinari
          conseguenti.
              4.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il direttore
          dei  lavori  che presenta al comune la asseverazione di cui
          all'art.  8,  comma  2,  nella  quale attesta falsamente la
          correttezza  dell'attestato  di qualificazione energetica o
          la  conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto
          o alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della
          legge  9  gennaio  1991,  n.  10, e' punito con la sanzione
          amministrativa di 5000 euro.
              5.   Il   proprietario   o  il  conduttore  dell'unita'
          immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale
          terzo  che  se  ne  e'  assunta la responsabilita', che non
          ottempera  a  quanto  stabilito  dell'art.  7,  comma 1, e'
          punito  con  la sanzione amministrativa non inferiore a 500
          euro e non superiore a 3000 euro.
              6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione,
          che  non  ottempera a quanto stabilito all'art. 7, comma 2,
          e'  punito  con  la sanzione amministrativa non inferiore a
          1000  euro  e  non  superiore  a 6000 euro. L'autorita' che
          applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di
          commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura  di
          appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
              7.  Il  costruttore  che  non consegna al proprietario,
          contestualmente     all'immobile,     l'originale     della
          certificazione  energetica  di  cui all'art. 6, comma 1, e'
          punito  con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000
          euro e non superiore a 30000 euro.
              8.   In   caso   di  violazione  dell'obbligo  previsto
          dall'art.  6,  comma  3, il contratto e' nullo. La nullita'
          puo' essere fatta valere solo dall'acquirente.
              9.   In   caso   di  violazione  dell'obbligo  previsto
          dall'art.  6,  comma  4, il contratto e' nullo. La nullita'
          puo' essere fatta valere solo dal conduttore».

      

                               Art. 7.
Modifiche  all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
                                 192
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del
2005 e' sostituito dai seguenti:
  «1.  Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
10:
    a) l'articolo 4,  commi  1,  2  e  4; l'articolo 28, commi 3 e 4;
l'articolo 29;  l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33,
commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.
  1-bis.  Il  comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Per  gli  interventi  sugli  edifici e sugli impianti volti al
contenimento  del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti
di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato
di  certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da
un  tecnico  abilitato,  le  pertinenti  decisioni  condominiali sono
valide   se   adottate   con  la  maggioranza  semplice  delle  quote
millesimali."».
  2.  Il  comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del
2005, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Il  decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412,  si  applica,  in  quanto  compatibile  con  il presente decreto
legislativo, e puo' essere modificato o abrogato con i decreti di cui
all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:
    a) l'articolo 5,  commi  1,  2,  3  e  4;  l'articolo 7, comma 7;
l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.».

      
                  Note all'art. 7:
              - Il  testo dell'art. 16, del decreto legisltivo n. 192
          del  2005,  come  modificato  dal  presente  decreto, cosi'
          recita:
              «Art. 16 (Abrogazioni e disposizioni finali). - 1. Sono
          abrogate  le  seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n.
          10:
                a) l'art.  4, commi 1, 2 e 4; l'art. 28, commi 3 e 4;
          l'art.  29; l'art. 30; l'art. 31, comma 2, l'art. 33, commi
          1 e 2; l'art. 34, comma 3.
              1-bis.  Il  comma  2 dell'art. 26 della legge 9 gennaio
          1991, n. 10, e' sostituito dal seguente:
              "2.  Per  gli interventi sugli edifici e sugli impianti
          volti   al   contenimento   del   consumo   energetico   ed
          all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'art. 1,
          individuati   attraverso  un  attestato  di  certificazione
          energetica  o  una  diagnosi  energetica  realizzata  da un
          tecnico  abilitato,  le  pertinenti  decisioni condominiali
          sono  valide  se adottate con la maggioranza semplice delle
          quote millesimali".
              2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1993,  n.  412,  si  applica,  in quanto compatibile con il
          presente  decreto  legislativo,  e puo' essere modificato o
          abrogato  con i decreti di cui all' art. 4. Di tale decreto
          sono abrogate le seguenti norme:
                a)  l'art.  5,  commi 1, 2, 3 e 4; l'art. 7, comma 7;
          l'art. 8; l'art. 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.
              3.  E'  abrogato  l'art.  1  del decreto ministeriale 6
          agosto   1994  del  Ministro  dell'industria,  commercio  e
          artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del
          24   agosto  1994,  recante  recepimento  delle  norme  UNI
          attuative  del  decreto del Presidente della Repubblica del
          26  agosto  1993,  n.  412,  recante  il regolamento per il
          contenimento  dei consumi di energia degli impianti termici
          degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno
          energetico normalizzato.
              4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del
          presente  decreto, sono modificati con decreto del Ministro
          delle  attivita'  produttive,  di  concerto  con i Ministri
          dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  delle
          infrastrutture   e   trasporti,   sentita   la   Conferenza
          unificata,  in  conformita'  alle  modifiche  tecniche rese
          necessarie  dal  progresso  ovvero  a  quelle  introdotte a
          livello  comunitario  a  norma  dell'art.  13 della legge 4
          febbraio 2005, n. 11».

      

                               Art. 8.
Modifiche  agli  allegati  tecnici  del decreto legislativo 19 agosto
                            2005, n. 192
  1.  Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n.
192 del 2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L
al presente decreto.
  2.  L'allegato  D  del  decreto  legislativo  n.  192  del 2005, e'
abrogato.

      
                  Nota all'art. 8:
              -  Per  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
          vedi note alle premesse.

      

                               Art. 9.
                        Copertura finanziaria
  1.  All'attuazione del presente decreto si dovra' provvedere con le
risorse  umane,  finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      

                              Art. 10.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2006
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
                              e  della  tutela  del  territorio e del
                              mare
                              Di      Pietro,      Ministro     delle
                              infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella


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