Il Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 ha approvato uno schema di
decreto legislativo, proposto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
che disciplina l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo
indeterminato, finalizzato all'occupazione e alla formazione dei giovani.
La riforma, ha dichiarato il Ministro Sacconi, concorre a riportare il
lavoro a componente essenziale del processo formativo ed educativo di una
persona.
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Il decreto attua la delega conferita al Governo dalla legge n. 247/07 in
materia di previdenza, lavoro e competitivita' per favorire la crescita e
modifica in parte la disciplina contenuta nel decreto legislativo 276/2003; sul
testo verra' sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari.
Queste alcune delle disposizioni.
Sono previste tre tipologie di contratto:
- apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a
partire dai 15 anni di eta';
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai
giovani di eta' compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il
loro iter formativo e professionale;
- apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che
aspirano ad un piu' alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del
dottorato e del praticantato in studi professionali.
Con contratto di apprendistato per la qualifica professionale possono
essere assunti in tutti i settori di attivita', anche per l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione, i giovani che abbiano compiuto 15 anni. La
durata del contratto e' determinata in considerazione della qualifica e del
titolo di studio da conseguire e non puo' essere superiore a tre anni.
Con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
possono essere assunti in tutti i settori di ativita', pubblici o privati, per
il conseguimento di una qualificazione contrattuale i giovani di eta' compresa
tra i 18 e i 29 anni. Per coloro che hanno gia' una qualifica professionale
( come specificato da dal decreto n. 226/05) il contratto puo' essere
stipulato a partire dai 17 anni. Con contratti collettivi e accordi
interconfederali vengono stabiliti, in base all'eta' dell'apprendista e del tipo
di qualificazione da conseguire, la durate e le modalita' della formazione per
l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il
contratto non pu? superiore a sei anni.
Con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca possono essere
assunti giovani di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di
attivita', pubblici e privati. In questo caso si tratta di attivita' di ricerca
o per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore, con
particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione
tecnologica degli istituti tecnici superiori.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere
con contratto di apprendistato non pu? superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso di lui. Se non ha alle
proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha in numero
inferiore a tre, puo' assumere tre apprendisti. La norma non si applica alle
imprese artigiane ne' alle agenzie di somministrazione.
La regolamentazione dei profili formativi sara' attuata d'intesa tra le regioni
e province autonome e i ministeri del lavoro e politiche sociali e
dell'istruzione, dell'universit? e della ricerca.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali
http://www.governo.it
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