Ecco le principali misure del decreto legge sul rilancio dello sviluppo
economico, su cui oggi la? Camera dei deputati ha votato la fiducia al
governo.
BONUS FISCALE PER OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO
Le imprese che assumono lavoratori "svantaggiati" a tempo?
indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Molise, Sardegna e? Sicilia) si vedranno riconoscere un
credito d'imposta "nella misura del 50% dei costi salariali" sostenuti nei
dodici mesi successivi all'assunzione. Nel caso di lavoratori "molto
svantaggiati", il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Torna
anche il credito di imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno,
introdotto inizialmente nel 2006. Entrambe le misure saranno finanziate con i
fondi strutturali europei e potranno partire solo quando saranno state
individuate le risorse necessarie.
SALTANO I DIRITTI DI SUPERFICIE PER LE SPIAGGE
Soppresso il diritto di superficie sugli arenili, che nella versione del
decreto licenziata in Consiglio dei ministri aveva una durata di 20 anni. Per
rilanciare il turismo, l'articolo 3 prevede l'istituzione di distretti
turistico-alberghieri sul modello delle reti di impresa. I distretti
costituiscono zone a burocrazia zero e si vedranno riconoscere tutta una serie
di agevolazioni fiscali e burocratiche.
LIMITI A GANASCE FISCALI. COMUNI DOVRANNO RISCUOTERE DA SOLI
Per i debiti fiscali fino a 2.000 euro Equitalia non potra' procedere alla
riscossione coattiva (le ganasce fiscali) delle somme iscritte a ruolo
senza prima aver inviato al contribuente due solleciti, intervallati l'uno
dall'altro da un periodo di almeno 6 mesi. Dal primo gennaio 2012 Equitalia
cessera' inoltre di riscuotere gettito fiscale per i comuni
LE NOVIT? SUL FRONTE DELLA RISCOSSIONE
Sale a 20.000 euro il tetto per le ipoteche nei confronti dei contribuenti
in debito con l'erario. Il nuovo limite, che riguarda le prime case,
si applica sui giudizi pendenti o sulle iscrizioni a ruolo contestabili. In
tutti gli altri casi resta il tetto di 8.000 euro. Nuovi limiti
all'accertamento esecutivo: l'obbligo che i contribuenti sotto procedimento
fiscale avranno dal mese di luglio di pagare il 50% della maggiore imposta
accertata. Il decreto prevede che il contribuente possa chiedere una
sospensiva fino a 180 giorni, 60 in pi? dai 120 del testo originario.
LE NORME CONTRO L'OPPRESSIONE FISCALE
Esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza,
il controllo amministrativo in forma d'accesso viene unificato, puo' avvenire
al massimo ogni sei mesi e durare non piu' di quindici giorni. La violazione
di questo principio costituisce, per i dipendenti pubblici, illecito
disciplinare. Vengono abolite le comunicazioni all'Agenzia delle entrate che
riguardano le ristrutturazioni soggette a detrazione del 36%. Cancellato
l'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per
familiari a carico, tranne nel caso di variazioni. Gli acquisti di importo
superiore a 3.000 euro non dovranno essere comunicati all'amministrazione
fiscale in caso di pagamento con carte di credito o bancomat. Il decreto
prevede anche norme per ridurre le procedure di appalto. Viene ad esempio
elevato da 500.000 e 1 milione di euro il limite di importo entro il quale e'
consentito affidare i lavori con procedura negoziata senza bando di gara. Slitta
di sei mesi, al primo giugno 2012, l'operativit? del Sistri, il Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti.
PARTENZA PIANO CASA AL MASSIMO TRA 120 GIORNI
Per rilanciare le aree degradate, i proprietari di immobili residenziali
potranno aumentare la volumetria fino al 20%. Nel caso di immobili destinati
ad altri usi il premio si riduce al 10%. Le regioni hanno 60 giorni di tempo per
adeguarsi. Scaduto il termine pi? ampio di 120 giorni, le disposizioni saranno
immediatamente operative.
LE BANCHE: DALLO IUS VARIANDI ALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI
Il tasso soglia per l'usura viene definito aumentando del 25% il tasso medio
rilevato da Bankitalia pi? quattro punti percentuali. La legge attuale, che
risale al 1997, calcola il tasso soglia come il tasso medio aumentato del 50%.
Previsto anche un differenziale massimo tra tasso soglia e tasso medio pari a 8
punti percentuali. Arrivano delle modifiche sullo ius variandi, cioe' la
facolt? che la banca ha di modificare unilateralmente i contratti di mutuo
stipulati con le imprese. Nel contatto dovranno essere inserite delle clausole,
approvate dal cliente, che consentano di modificare i tassi di interesse al
verificarsi di alcune condizioni. Fino al mese di aprile del 2012 chi ha un
mutuo a tasso variabile non superiore a 200 mila euro ha diritto alla
rinegoziazione a tasso fisso qualora abbia un indicatore della situazione
economica equivalente (Isee) non superiore a 35.000 euro e non abbia avuto
ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.
OBBLIGAZIONI AGEVOLATE PER IL SUD
Per aumentare il flusso di credito nel Mezzogiorno, le banche potranno
emettere specifici titoli di risparmio di importo nominale complessivo massimo
di 3 miliardi di euro annui, modificabile entro il 31 gennaio di ogni anno.
Sugli interessi si applica un'imposta sostitutiva del 5%.Per ciascun gruppo
bancario il limite massimo di emissione ? pari al 20% dell'importo nominale
complessivo. Per singole banche che non fanno parte di un gruppo bancario, il
limite massimo ? del 5%. In ogni caso, l'emissione dei titoli non pu? superare
il 30% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario o individuale
della banca non facente parte di un gruppo bancario.
L'AUTHORITY PER L'ACQUA
Il decreto istituisce l'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse
idriche, che avra' compiti di regolazione tariffaria e di tutela degli utenti.L'Autorita'
potr? anche emanare direttive per la trasparenza della contabilit?a'delle
gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di
valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicita'
delle gestioni a fronte dei servizi resi.
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