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Articoli Normative: GRANDI OPERE, schema Dlgs: servira' analisi fattibilita' e dei rischi. Pronto un decreto legislativo per garantire l'efficienza della spesa per la realizzazione delle opere pubbliche ...
21/09/2011

GRANDI OPERE, schema Dlgs: servira' analisi fattibilita' e dei rischi. Pronto un decreto legislativo per garantire l'efficienza della spesa per la realizzazione delle opere pubbliche ...

[fonte: ilvelino/AGV ]

Roma - Pronto un decreto legislativo per garantire l'efficienza della spesa per la realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilita', comprese quelle di natura strategica

E' questo il primo tassello messo in campo dal governo nell'ambito del pacchetto dedicato alle infrastrutture. Il decreto legislativo - posto al primo punto dell'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per giovedi - affida ai singoli ministeri la valutazione ex ante ed ex post delle opere, attivita' obbligatorie ''per le opere finanziate a valere su risorse poste a bilancio dei Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte delle stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega. Le predette attivita' sono altresi obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato''.

Secondo il decreto legislativo per la razionalizzazione delle opere, ogni ministero predispone un Documento pluriennale di pianificazione, ''che include tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche''. Un documento triennale che tenga conto dell'analisi dei fabbisogni e delle priorita' di intervento e che, infine definisca i criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati. Il documento entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento e' trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato per l'approvazione. ''Qualora la relativa deliberazione non intervenga entro la seconda seduta dalla trasmissione del Documento al CIPE, i Ministri competenti possono provvedere con proprio decreto motivato all'approvazione medesima''. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i ministeri trasmettono al CIPE una relazione sullo stato di attuazione del Documento nella quale e' dato conto di eventuali aggiornamenti e modifiche in coerenza con il bilancio di previsione, congruamente motivati.

I ministeri, ai sensi del decreto legislativo che contiene disposizioni che costituiscono ''principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione'', svolgono la valutazione delle singole opere, al fine di individuare, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilita', accompagnati, nel caso di opere del valore superiore ai 10 milioni di euro, dall'analisi dei rischi. ''Tale analisi ? si legge nello schema di decreto legislativo - esplicita le condizioni di realizzabilita' dell'opera, elenca i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione dell'opera con le relative responsabilita', individua i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticita' in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell'opera e indica le azioni che l'amministrazione intende compiere per contrastare l'insorgere delle criticita' medesime. L'analisi individua i rischi di costruzione, di disponibilita' e di domanda. Evidenzia inoltre i rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale, quantificandone le possibili conseguenze in termini di aggravio di tempi, costi e variazioni nelle realizzazioni. Essa da', inoltre, conto delle procedure di consultazione delle popolazioni coinvolte e dei controinteressati nonche' dell'adeguatezza delle informazioni fornite ai partecipanti. L'analisi dei rischi e' aggiornata e approvata dal Ministero competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa, nonche' in sede di finanziamento dell'opera ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie. In assenza dell'analisi dei rischi, l'opera non puo' essere inserita nel Documento e le procedure di affidamento dei lavori non possono essere avviate''.

''Il CIPE - si legge ancora nello schema di decreto legislativo - definisce altresi modelli e linee guida per l'elaborazione degli schemi di convenzione e dei piani economico finanziari da porre a basa di gara per l'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione delle opere''. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, al fine di garantire la predisposizione da parte dei ministeri di linee guida standardizzate, il presidente del Consiglio dei Ministri definisce, con proprio decreto, un modello di riferimento che prevede anche uno schema-tipo di Documento, il cui rispetto e' condizione necessaria per la relativa iscrizione all'ordine del giorno del CIPE. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i ministeri adottano le linee guida e le trasmettono tempestivamente al CIPE.

I ministeri ? si legge ancora nello schema di decreto legislativo - individuano gli organismi responsabili delle attivita' di valutazione nei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assicurando ''l'indipendenza degli organismi nell'esercizio delle funzioni di valutazione'' . La presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nel rispetto delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni ministero fornisce supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del processo di valutazione di cui al presente decreto; verifica la corretta predisposizione dei Documenti e delle relazioni annuali, nonche' il rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida, eventualmente formulando osservazioni e rilievi; predispone una relazione triennale sulla valutazione degli investimenti in opere pubbliche, elaborata anche sulla base delle relazioni annuali, da trasmettere al Parlamento.

fonte: http://www.ilvelino.it/agv/

 


 
 
 
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