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sentenze e pareri: DECIMALI NELLE PERCENTUALI DI RIBASSO. Il metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte non si applica anche al calcolo della soglia di anomalia. Parere Authority.
21/09/2011

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 113 del 22/06/2011

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Un Impresa lamenta il fatto che,
la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente la gara omettendo, nel calcolo della soglia di anomalia, di arrotondare a due cifre decimali i valori ottenuti, conformemente a quanto previsto dal punto 18 del bando di gara che prescrive che ''le cifre di ribasso saranno considerate sino al centesimo (due cifre dopo al virgola).''

L'autorita'
ha ritenuto, nei limiti di cui in motivazione, che in mancanza di una apposita previsione della lex specialis della gara, il metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte non si applichi automaticamente anche al calcolo della soglia di anomalia.

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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
PARERE N. 113 del 22/06/2011

PREC 9/11/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall'impresa ''Scavi Italia'' Gara per l'affidamento di lavori di realizzazione strada perimetrale esterna denominata Viale Europa Unita Secondo lotto di intervento - Importo a base d'asta 323.293,00 - S.A.: Comune di Volvera (To).

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 3 gennaio 2011 e' pervenuta l'istanza di parere in epigrafe, con la quale l'impresa ''Scavi Italia'' ha chiesto chiarimenti in merito alla correttezza e legittimita' dei criteri di computo della media dei ribassi offerti dai partecipanti alla gara indetta dal Comune di Volvera per l'affidamento dei lavori in oggetto. Nel caso di specie, lamenta l'istante, la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente la gara omettendo, nel calcolo della soglia di anomalia, di arrotondare a due cifre decimali i valori ottenuti, conformemente a quanto previsto dal punto 18 del bando di gara che prescrive che ''le cifre di ribasso saranno considerate sino al centesimo (due cifre dopo al virgola).''

In riscontro all'istruttoria procedimentale avviata formalmente da questa Autorita' in data 21 gennaio 2011, il Comune di Volvera, con nota pervenuta il 31 gennaio 2011, ha richiamato il parere n. 8 del 2009 nel quale l'Autorita', per un caso del tutto analogo, ha sostenuto che i criteri per l'aggiudicazione dell'offerta al maggior ribasso ed i criteri preordinati all'individuazione delle soglie di anomalia, in quanto finalizzati a disciplinare due fasi differenti del procedimento ad evidenza pubblica, possono essere ispirati a logiche matematiche anche non omogenee (calcolo della soglia di anomalia fondato su tre cifre decimali calcolo del maggior ribasso su cifre contenenti due soli decimali).

Con nota pervenuta in pari data, anche la aggiudicataria provvisoria ha confermato la legittimita' delle operazioni di gara, richiamando allo scopo la deliberazione n. 114 del 10.7.2002 e l'assenza nel bando di una specifica disposizione circa le modalita' di utilizzo delle cifre decimali nelle operazioni di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia.

Ritenuto in diritto

La questione controversa sottoposta all'esame di questa Autorita' concerne la legittimita' della aggiudicazione provvisoria a favore della societa' Biondi S.p.A. per le ragioni esposte in fatto. Tale questione trova piena risoluzione nel richiamato parere di questa Autorita' n. 8 del 15.1.2009 che e' stato adottato per una fattispecie procedimentale del tutto simile a quella prospettata.

Nella predetta circostanza, rifacendosi ad un proprio precedente parere (n. 114/2002), questa Autorita' ha ritenuto che quando la stazione appaltante individua negli atti di gara un criterio per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, stabilendo il numero massimo delle cifre decimali ammesse dopo la virgola (due), detto criterio deve essere osservato per le offerte di tutti i partecipanti alla gara.Tuttavia, il metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte, in mancanza di un'apposita previsione della lex specialis della gara, non si applica automaticamente anche al calcolo della soglia di anomalia.

Al riguardo l'Autorita' richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui non e' dato [] intravedere alcun rigido collegamento tra la formulazione dei ribassi di offerta e i calcoli successivi per la determinazione della soglia di anomalia [], potendo semmai la Commissione per motivi di convenienza o per comodita' di calcolo, []procedere ad un troncamento o ad un arrotondamento della soglia di anomalia, ma alla condizione (imprescindibile) di conservare un numero di decimali sufficiente ad evitare di falsare il risultato del calcolo e quindi di danneggiare alcuno dei concorrenti.

Conseguentemente, la S.A. non essendo autovincolata ad utilizzare nella determinazione della soglia di anomalia, con riferimento al numero delle cifre decimali ammesse, lo stesso criterio espressamente stabilito per la formulazione dei ribassi (limitazione a due cifre decimali), puo' discrezionalmente utilizzare nella determinazione di detta soglia un numero di decimali piu' ampio ed omogeneo, tale da non falsare il risultato del calcolo e da non avvantaggiare alcun concorrente.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

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ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che in mancanza di una apposita previsione della lex specialis della gara, il metodo previsto per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte non si applichi automaticamente anche al calcolo della soglia di anomalia.

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I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Sergio Santoro

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 luglio 2011

Il Segretario: Maria Esposito

VISIONA IL PARERE DIRETTAMENTE DAL SITO DELL'AUTORITA'

 


 
 
 
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