CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007
Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze
locali per l'innovazione (ALI).
IL PRESIDENTE
Premesso che:
1) con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del 27 ottobre 2004, e' stato istituito un fondo di 15 milioni di
euro da destinarsi ai piccoli comuni, di cui 13,5 milioni destinati
al cofinanziamento dei progetti oggetto del presente avviso;
2) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213
del 13 settembre 2005 e' stato pubblicato l'avviso «per la selezione
dei soggetti ammessi a presentare progetti finalizzati all'erogazione
di servizi in forma associata per i piccoli comuni», nel quale
venivano definite le basi associative minime e le tipologie di
formalizzazione delle stesse per operare quali soggetti da ammettere,
successivamente, alla presentazione di progetti cofinanziabili con i
fondi di cui al precedente punto 1);
3) a seguito della valutazione delle domande pervenute in
risposta all'avviso di cui al punto precedente, sono stati
selezionati i soggetti da ammettere alla presentazione di progetti
per l'erogazione di servizi in forma associata per i piccoli comuni;
4) detti soggetti, precedentemente indicati anche come «Centri
di servizi territoriali», saranno, d'ora in avanti, identificati con
il nome di «ALI» - Alleanze locali per l'innovazione, al fine di
sottolineare la necessita' di una effettiva partecipazione da parte
degli enti aderenti e l'intento di assicurare soluzioni organizzative
funzionali alle esigenze dei piccoli comuni;
5) gli allegati e ogni altro documento richiamato nel presente
avviso fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
E m a n a
il seguente avviso:
Art. 1.
Obiettivi generali dei progetti
1. Il presente avviso definisce i criteri di ammissibilita' al
cofinanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui in
premessa al punto 3), che abbiano come beneficiari i comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti al 31 dicembre 2004, o il cui
territorio faccia parte delle isole minori (da ora in poi denominati
«piccoli comuni»).
2. I progetti, attraverso l'impiego finalizzato di soluzioni ICT,
devono favorire:
l'ampliamento e il rafforzamento delle gestioni di servizi in
forma associata da parte dei piccoli comuni;
il conseguimento di standard amministrativi, procedurali,
organizzativi e gestionali tali da assicurare ai piccoli comuni e
alle loro gestioni associate un ottimale impiego delle risorse
professionali e finanziarie;
il potenziamento dei servizi disponibili per i territori
amministrati dai piccoli comuni.
3. I progetti, in coerenza con quanto stabilito nell'avviso di
cui in premessa al punto 2), devono sviluppare servizi:
di carattere amministrativo-contrattuale per la gestione delle
ICT;
di carattere operativo-gestionale in ambito ICT a supporto di
funzioni e servizi comunali e delle loro gestioni associate;
di back office e infrastrutturali.
Art. 2.
Soggetti ammessi
1. Sono ammessi a presentare progetti in risposta al presente
avviso esclusivamente i soggetti di cui al punto 3) delle premesse.
2. A modifica di quanto indicato dall'art. 7, comma 2,
dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 213 del 13 settembre 2005, di cui in premessa, la
formalizzazione delle aggregazioni deve essere perfezionata prima
della presentazione del progetto di cui al successivo art. 5.
3. Una ALI puo' presentare una sola domanda di cofinanziamento,
pena l'inammissibilita' di tutte le domande presentate dalla stessa.
Art. 3.
Verifica dei soggetti proponenti
1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, in allegato alla
proposta progettuale devono allegare:
a) l'atto di formalizzazione dell'aggregazione (convenzione,
statuto o accordo, dal quale si evinca in modo inequivocabile la sua
natura giuridica, il numero e la denominazione degli enti aderenti) e
gli estremi degli atti deliberativi dei singoli comuni;
b) la certificazione della camera di commercio attestante il
possesso da parte degli enti locali, delle regioni e delle province
autonome del 100% del capitale sociale, nel caso in cui la forma
giuridica dell'aggregazione sia quella della societa' di capitali.
Art. 4.
Caratteristiche dei progetti
1. La documentazione relativa ai progetti di cui all'art. 1, deve
comprendere:
a) l'analisi della domanda dei servizi richiesti dai piccoli
comuni e dalle loro forme associative;
b) l'illustrazione delle tipologie dei servizi che si intende
predisporre ed erogare nel primo triennio, con l'indicazione, per
ciascun servizio previsto, della dimensione e del profilo dell'utenza
potenziale;
c) l'analisi dei servizi a valore aggiunto che si intende
assicurare, sulla base di intese documentate, per razionalizzare e
semplificare il rapporto tra ciascun piccolo comune e le altre
pubbliche amministrazioni, centrali, regionali e locali;
d) l'indicazione dei benefici attesi, per ciascun servizio, da
parte di ciascuna amministrazione aderente, in termini di:
I. riduzione di costi e/o incremento nella qualita' e nella
completezza dei servizi utilizzati;
II. disponibilita' sopravvenuta di risorse umane, nei singoli
comuni, a seguito del conferimento di attivita', funzioni e servizi
al centro servizi;
III. disponibilita' di nuovi servizi per l'amministrazione, i
cittadini e le imprese;
IV. riduzione degli oneri burocratico/amministrativi e di
costi relativi ai contratti per l'acquisizione di beni e servizi ICT;
e) la presenza, comunque, di servizi da realizzare, sulla base
delle richieste dei Comuni, che coprano almeno quattro ambiti
amministrativi tra quelli indicati nell'allegato 1;
f) la previsione dei costi e dei ricavi nel primo triennio di
funzionamento, con l'indicazione analitica dei costi del personale,
delle consulenze, degli investimenti in tecnologie, della spesa
corrente per l'acquisto di beni e servizi, dei costi generali. Il
totale dei ricavi per anno deve essere analiticamente scomposto in:
I. ricavi da comuni e altri enti partecipanti per
corrispettivi di servizi per vendita di beni e servizi;
II. ricavi da contributi finanziari (da CNIPA, regione,
provincia, ecc.);
III. altri ricavi;
g) la pianificazione triennale dei flussi di cassa;
h) i meccanismi di partecipazione e controllo previsti per la
gestione, i poteri delegati al responsabile operativo e il ruolo
assegnato alla rappresentanza dei piccoli comuni;
i) la determinazione delle modalita' di gestione degli
eventuali contenziosi, i meccanismi di recesso da parte degli enti
associati e di adesione da parte di enti non associati.
Art. 5.
Presentazione dei progetti
1. I progetti devono essere presentati al CNIPA esclusivamente in
formato elettronico secondo le seguenti modalita':
a) sottoscritti mediante firma digitale dal rappresentante
legale del soggetto proponente il progetto;
b) redatti utilizzando la modulistica predisposta dal CNIPA e
secondo le modalita' indicate nella «Guida alla presentazione del
progetto ALI», entrambi disponibili all'indirizzo
www.cnipa.gov.it/modulistica ali
c) pervenuti entro e non oltre le ore 12 del 20 luglio 2007,
secondo le modalita' indicate nella «Guida alla presentazione del
progetto ALI».
Art. 6.
Inammissibilita' dei progetti
1. Non sono ritenuti ammissibili i progetti:
a) presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
2, comma 1, del presente avviso;
b) presentati da aggregazioni che non rispettino la
formalizzazione richiesta all'art. 2, comma 2;
c) che non prevedano l'erogazione di servizi afferenti ad
almeno quattro degli ambiti indicati nell'allegato 1, per essere
effettivamente erogati ad almeno il 60% dei piccoli comuni aderenti;
d) che non rispettino le modalita' di presentazione previste
all'art. 5.
2. Qualora siano intervenute variazioni nella composizione
dell'aggregazione, rispetto a quanto dichiarato in risposta
all'avviso citato in premessa al punto 2), l'aggregazione cosi'
modificata deve comunque rispettare, pena l'inammissibilita', i
requisiti stabiliti nel precedente avviso:
all'art. 4, comma 1, lettera a);
all'art. 4, comma 2;
all'art. 5, comma 1, lettera c);
all'art. 5, comma 2.
Art. 7.
Comitato di valutazione
1. Al fine di valutare la qualita' dei progetti viene istituito
un comitato di valutazione composto da sette esperti nominati dal
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle
regioni.
2. Le decisioni relative alla valutazione dei progetti sono
ritenute valide se assunte in sedute con la partecipazione di almeno
cinque membri.
Art. 8.
Valutazione dei progetti
1. I progetti sono valutati dal comitato di cui all'art. 7
secondo i criteri di seguito riportati:
qualita' del soggetto proponente, in termini di:
a) qualita' del modello associativo, sistema di governo
prescelto, struttura organizzativa e funzioni svolte, con particolare
riguardo al ruolo previsto per i piccoli comuni;
b) regolamentazione dei rapporti tra i singoli comuni e l'ALI
riguardanti le modalita' di partecipazione dei singoli comuni alle
scelte strategiche; politiche di bilancio e definizione delle
strategie di sviluppo; modalita' di gestione di eventuali
contenziosi;
c) natura, finalita' e obbligazioni relative ad eventuali
accordi di collaborazione gia' definiti o in via di definizione con
enti terzi, pubblici o privati, finalizzati all'acquisizione di beni
e/o servizi;
d) modalita' di affiancamento, strumenti di sostegno e servizi
all'ALI da parte della regione e delle province coinvolte.
Qualita' del progetto proposto, in termini di:
e) analisi del fabbisogno di servizi da parte dei piccoli
comuni, completezza dei dati raccolti ed esaminati;
f) obiettivi di breve, medio e lungo periodo in termini di
sviluppo di servizi per i comuni e di consolidamento della
cooperazione intercomunale;
g) rilevanza dei servizi programmati;
h) piano dei costi e dei ricavi a tre anni;
i) valutazione costi/benefici per i singoli comuni;
j) adeguatezza del piano di progetto rispetto agli obiettivi
dichiarati;
k) grado di utilizzo e ottimizzazione di risorse professionali
e strumentali gia' disponibili negli enti coinvolti e sul territorio;
l) qualita' degli indicatori di risultato proposti per la
attivita' di monitoraggio.
2. Al termine della valutazione, il comitato definisce l'elenco
dei progetti ammessi a cofinanziamento.
Art. 9.
Cofinanziamento dei progetti
1. Il cofinanziamento complessivo disponibile, di cui alle
premesse al punto 1), e' suddiviso su scala regionale sulla base del
numero di piccoli comuni aderenti alle ALI ammesse a cofinanziamento
per singola regione, rispetto al numero dei piccoli comuni aderenti a
tutte le ALI ammesse al cofinanziamento.
----> Vedere formula a pag. 78 <----
2. Il cofinanziamento attribuito a ciascuna ALI ammessa viene
determinato sulla base del numero dei piccoli comuni facenti parte
dell'ALI medesima, rispetto al numero totale dei piccoli comuni
aderenti a tutte le ALI ammesse al cofinanziamento nella regione.
----> Vedere formula a pag. 78 <----
3. Il cofinanziamento non puo' comunque superare il 50% del costo
totale stimato in ciascun progetto.
4. Nel caso in cui un progetto benefici di ulteriori
finanziamenti pubblici, il cofinanziamento erogato dal CNIPA, sommato
agli altri cofinanziamenti disponibili, non puo' superare il totale
dei costi stimati nel progetto.
5. Nel caso in cui il soggetto proponente sia beneficiario dei
finanziamenti previsti dal programma «Per il sud e non solo»
finanziato con le risorse previste nella delibera CIPE n. 17 del
9 maggio 2003, fermo restando quanto previsto al precedente punto 4,
le attivita' eventualmente finanziabili con i fondi del presente
avviso devono essere complementari rispetto a quelle finanziate
nell'ambito del programma «Per il sud e non solo».
6. Nel caso di esito positivo della valutazione del progetto
presentato, i rapporti tra CNIPA e ALI, vengono regolati:
a) da Accordi di programma quadro (APQ) o loro integrativi,
oltre che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), in tutti quei casi
in cui si preveda una partecipazione diretta della regione e vi sia
un consenso esplicito da parte delle aggregazioni ammesse a
presentare i progetti;
b) da apposita convenzione in tutti gli altri casi.
7. Il cofinanziamento per ciascun progetto viene erogato alla
regione nel caso di APQ o direttamente all'ALI negli altri casi, in
tre fasi:
a) il 30% successivamente alla firma dell'APQ o della
convenzione con il CNIPA;
b) il 50% dopo la verifica del primo stato di avanzamento
lavori pari ad almeno il 50% del valore delle attivita' di progetto;
tale verifica, cosi' come sara' piu' dettagliatamente definito
nell'APQ o nella convenzione, avra' per oggetto lo stato dello
sviluppo dei servizi, la loro fruibilita' e la effettiva
sottoscrizione di impegni contrattuali a fruirne da parte di almeno
il 30% dei comuni aderenti;
c) il 20% al completamento del progetto e a verifica
dell'effettivo esercizio dei servizi per un periodo di dodici mesi.
8. La seconda e la terza erogazione sono subordinate, oltre che
alla verifica della effettiva realizzazione delle attivita' previste,
anche al permanere dei requisiti di ammissibilita', di cui all'art. 6
del presente avviso.
Art. 10.
Monitoraggio e revoca del cofinanziamento
1. Il CNIPA verifica lo stato di avanzamento dei progetti
attraverso un piano di monitoraggio predisposto dal proponente a
partire dall'analisi degli obiettivi dichiarati dai comuni e
concordato con il CNIPA stesso.
2. L'attivita' di monitoraggio avra' ad oggetto la fase di
realizzazione del progetto e si prolunghera' fino al dodicesimo mese
di esercizio.
3. I risultati delle attivita' di monitoraggio saranno comunicati
ufficialmente oltre che al soggetto proponente, alla provincia
competente per territorio e alla regione.
4. Il CNIPA, sulla base dell'esito delle attivita' di
monitoraggio, puo' richiedere documentazione aggiuntiva e disporre
nei casi di mancata realizzazione delle attivita' la revoca del
cofinanziamento.
Art. 11.
Riuso delle soluzioni
1. Le ALI beneficiarie dei cofinanziamenti si impegnano a mettere
a disposizione delle amministrazioni pubbliche, sulla base di
specifici accordi e nel rispetto della normativa vigente, le
esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti
cofinanziati in risposta al presente avviso.
Art. 12.
Informazioni e assistenza
1. La modulistica e qualunque altra informazione relativa al
presente avviso sono disponibili all'indirizzo
www.cnipa.gov.it/progetti ali
2. Il CNIPA rende disponibile un servizio di assistenza mediante
un help desk telematico all'indirizzo di posta elettronica
helpdeskali@cnipa.it
Roma, 19 gennaio 2007
Il presidente: Zoffoli
Allegato 1
Qui di seguito si riporta una elencazione di ambiti
amministrativi comunali e dei relativi servizi che possono essere
erogati dalle ALI.
L'elencazione non puo' intendersi esaustiva degli ambiti di
intervento. Tra quelli elencati, tuttavia, vanno identificati i
quattro che devono essere predisposti obbligatoriamente nell'ambito
del progetto per essere effettivamente erogati ad almeno il 60% dei
piccoli comuni aderenti, pena l'inammissibilita' o la revoca del
cofinanziamento.
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