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Articoli Normative: MANOVRA FINANZIARIA - Precisazioni sulla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attivita')
05/10/2011

La Manovra economica (dl 138/2011, convertito in legge 148/2011), tra le varie misure, interviene precisando anche alcuni aspetti in merito alla Scia (Segnalazione certificata di inizio attivita'). All'orizzonte, inoltre, si profilano ulteriori chiarimenti a riguardo: le Regioni, infatti, dovranno presto incentivare la riqualificazione di aree urbane degradate (in attuazione al nuovo ''Piano Casa''), andando cosi' a modificare la situazione dei permessi edilizi.

Allo stato attuale la scala degli interventi consta di cinque livelli: interventi liberi (manutenzione ordinaria), interventi soggetti a comunicazione (manutenzione straordinaria), interventi soggetti a Scia (ristrutturazioni leggere), interventi soggetti a Dia, Denuncia di inizio attivita', (ristrutturazione edilizia pesante), interventi soggetti a permesso di costruire (nuova edificazione).


Si ricorda che rispetto alla Dia, che consente l'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla consegna della denuncia, con la Scia l'avvio dell'attivita' diventa possibile nel giorno stesso dell'inoltro della segnalazione. Con la Scia occorre presentare una semplice segnalazione, accompagnata da autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni di tecnici abilitati (o dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese), nonche' elaborati tecnici per consentire le necessarie verifiche.

Il Comune ha tempo 60 giorni, dal momento in cui riceve la segnalazione, per accertare l'eventuale carenza di requisiti e presupposti richiesti per l'inizio dell'attivita' e per disporre il divieto di prosecuzione dei lavori; l'interessato a sua volta, in un termine non inferiore a 30 giorni, puo' provvedere ad adeguarsi alla normativa vigente. Trascorsi i 60 giorni, il Comune potra' intervenire qualora siano presenti pericoli di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

http://www.anaepa.it

 


 
 
 
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