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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Approvazione modelli 730/3-730/4-bolla consegna 730/1
20/02/2007

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007 - Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche' della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2007 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. (GU n. 32 del 8-2-2007- Suppl. Ordinario n.31)

AGENZIA DELLE ENTRATE 

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007 

Approvazione   dei   modelli  730,  730-1,  730-2  per  il  sostituto
d'imposta,  730-2  per  il  C.A.F. e per il professionista abilitato,
730-3,  730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche'
della  bolla  per  la  consegna  del  modello  730-1,  concernenti la
dichiarazione  semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito
delle  persone  fisiche,  da  presentare  nell'anno 2007 da parte dei
soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

                              Dispone:

  1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2006.

  1.1.   Sono  approvati,  unitamente  alle  relative  istruzioni,  i
seguenti modelli:
    a)   730/2007,  relativo  alla  dichiarazione  semplificata  agli
effetti  delle  imposte  sul  reddito  delle  persone  fisiche  che i
contribuenti,   ove  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale,  devono
presentare nell'anno 2007, per i redditi prodotti nell'anno 2006;
    b)  730-1,  concernente  la  scelta della destinazione dell'8 per
mille  dell'IRPEF e la scelta della destinazione del cinque per mille
dell'IRPEF;
    c)  730-2  per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per
il  professionista  abilitato,  concernenti la ricevuta dell'avvenuta
consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
    d)  730-3,  concernente  il  prospetto  di  liquidazione relativo
all'assistenza fiscale prestata;
    e)  730-4  e  730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la
bolla  di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto
d'imposta;
    f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
  1.2.  I  predetti  modelli  730-4 e 730-4 integrativo devono essere
prodotti  in  duplice  copia  e possono essere costituiti anche da un
tabulato  a  stampa,  purche'  questo  contenga tutte le informazioni
previste  dal  modello  stesso.  Qualora  i  medesimi  modelli  siano
costituiti  da  piu'  pagine,  la sezione terza deve essere compilata
soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata
mediante  supporti  informatici devono essere osservate le specifiche
tecniche  che  saranno  stabilite  con  successivo  provvedimento.  I
supporti  informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta
unitamente  al  modello  730-4  o  730-4 integrativo riportando nella
sezione  seconda  i  soli dati relativi al numero d'ordine, al codice
fiscale  e  al  cognome  e  nome  dei  contribuenti ai quali e' stata
prestata  l'assistenza  fiscale  e  compilando  la sezione terza solo
nell'ultima pagina utilizzata.

  2.  Consegna  delle  dichiarazioni  mod. 730 da parte dei sostituti
d'imposta.

  2.1.   I   sostituti  d'imposta  che  prestano  assistenza  fiscale
nell'anno  2007  devono  trasmettere  in via telematica, direttamente
ovvero  tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica,
all'Agenzia  delle  entrate  i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni
modello  730/2007  osservando  le  specifiche  tecniche  che  saranno
approvate  con  successivo  provvedimento.  In caso di consegna delle
predette  dichiarazioni  ad un soggetto incaricato della trasmissione
telematica  i  sostituti  d'imposta  devono  utilizzare  la  bolla di
consegna  di  cui  all'Allegato  1  del presente provvedimento, nella
quale  devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali
e' stata prestata l'assistenza fiscale.
  2.2.   I   CAF-dipendenti  ed  i  professionisti  abilitati  devono
trasmettere  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  i dati
contenuti   nelle  dichiarazioni  modello  730/2007  e  nelle  schede
relative  alla  scelta  dell'otto  e  del cinque per mille dell'IRPEF
osservando   le   specifiche   tecniche  che  saranno  approvate  con
successivo provvedimento.
  2.3.  I  soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque
essere  in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello
730  da  essi  elaborate  entro trenta giorni dalla data di ricezione
della  richiesta  da  parte  dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo
sussiste  fino  alla  scadenza  dei termini previsti dall'art. 43 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.

  3.  Consegna  delle  buste contenenti le schede per la scelta della
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, mod. 730-1,
da parte dei sostituti d'imposta.

  3.1.  I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale
o  ad  una banca convenzionata ovvero ad un soggetto incaricato della
trasmissione  telematica,  le schede per la scelta della destinazione
dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute
nell'apposita   busta,   di   cui   all'Allegato   2   del   presente
provvedimento,  debitamente  sigillata  e contrassegnata sui lembi di
chiusura   dal   contribuente,   ovvero   in  una  normale  busta  di
corrispondenza,  debitamente  sigillata e contrassegnata sui lembi di
chiusura  dal  contribuente,  avente  le caratteristiche indicate nel
successivo punto 5.6.
  3.2.  In  caso  di  consegna  delle buste di cui al punto 3.1 ad un
soggetto   incaricato   della  trasmissione  telematica  i  sostituti
d'imposta  devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato
1  del  presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i
codici  fiscali  dei  soggetti  che  hanno effettuato la scelta della
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.
  3.3.  I  soggetti  incaricati  della trasmissione telematica devono
rilasciare  al  sostituto  d'imposta copia della bolla di consegna di
cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a
trasmettere  in  via  telematica  i  dati contenuti nei modelli 730 e
730-1.
  3.4.  In  caso  di  consegna  delle buste di cui al punto 3.1 ad un
ufficio  postale  o  ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta
devono  compilare  la  bolla  di  consegna  di cui all'Allegato 1 del
presente  provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti
che  hanno  effettuato  le  scelte della destinazione dell'otto e del
cinque  per  mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi
contenenti   fino   a   cento   pezzi.  Su  ciascun  pacco,  numerato
progressivamente,  deve  essere apposta la dicitura «Modello 730-1» e
devono  essere  indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la
denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.

  4.   Modalita'  di  indicazione  degli  importi  e  caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli.

  4.1.  Nei  modelli  di  cui  al  punto  1 gli importi devono essere
indicati  in  unita'  di  euro  con  arrotondamento per eccesso se la
frazione  decimale  e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiori a detto limite.
  4.2.  Per  la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
  4.3.  E'  autorizzata  la  stampa su un unico foglio di due modelli
730-1,  concernenti  la  scelta della destinazione dell'8 e del 5 per
mille   dell'IRPEF,   da  utilizzare  nell'ipotesi  di  dichiarazione
congiunta.
  4.4.  E' autorizzata altresi' la stampa dei modelli di cui al punto
1,  da  utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i
modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a
pagina  singola  oppure  a  pagina doppia ripiegabile. Le facciate di
ogni  modello  devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di
separazione  di  ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
«ATTENZIONE: DA NON STACCARE».
  4.5.  I  modelli  di  cui  al  punto 1 devono presentare i seguenti
requisiti:
    a)  stampa  realizzata con i colori previsti nel punto 4.2 ovvero
stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
    b)  conformita'  di  struttura e sequenza con i modelli approvati
con  il  presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza
dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
  4.6.  Le  dimensioni  per  il formato a pagina singola, esclusi gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro i seguenti limiti:
    a) larghezza, minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
    b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  4.7.  Le  dimensioni  per  il  formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi  gli  spazi  occupati  dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
    a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;
    b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  4.8.   I   modelli  meccanografici  composti  da  quattro  facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
su  indicate  nel  punto  4.7,  devono  rispettare  la sequenza delle
facciate  nel  seguente  ordine:  nella  prima  pagina doppia, quarta
facciata  -  prima  facciata;  nella  seconda  pagina doppia, seconda
facciata - terza facciata.
  4.9.  I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti
a  pagina  doppia  ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate
nel  punto  4.7,  devono  rispettare la sequenza delle facciate nella
pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
  4.10.  Sul  frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti
precedenti  devono  essere  indicati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
  4.11.  I  modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta
di peso 80 gr/mq con opacita' compresa tra 86 ed 88 per cento.

  5. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.

  5.1. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica  dei  modelli  di  cui  al punto 1, nel rispetto delle
caratteristiche   indicate   nel  punto  4,  mediante  l'utilizzo  di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
  5.2.  E'  altresi'  autorizzata  la riproduzione e la contemporanea
compilazione  meccanografica  dei  modelli con le stampanti di cui al
punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
    a)  colori, dimensioni e conformita' di struttura e sequenza alle
caratteristiche di cui al punto 4;
    b)   indicazione   su   ogni   pagina   del  codice  fiscale  del
contribuente;
    c)  bloccaggio  dei  fogli  mediante  i  sistemi che garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.
  5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono
essere  indicati  i  dati  identificativi  del  soggetto  che cura la
predisposizione  delle  immagini  utilizzate  per la riproduzione dei
modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
  5.4.  I  modelli  di  cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente
dall'Agenzia  delle  entrate  in  forma  cartacea  presso  i comuni o
possono  comunque  essere  prelevati  in formato elettronico dai siti
internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
  5.5.  E'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo  dei  predetti  modelli
prelevati  da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano
le   caratteristiche   tecniche   indicate  nel  punto  4  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
  5.6.  Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione
dell'otto  e  del  cinque  per  mille dell'IRPEF, modello 730-1, puo'
essere  utilizzata,  in  alternativa  alla busta di cui al punto 3.1,
anche  una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere
apposte  le  indicazioni:  «Scelte della destinazione dell'otto e del
cinque per mille dell'IRPEF», il cognome, il nome e il codice fiscale
del  dichiarante.  Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in
forma  congiunta  i  due  modelli  730-1  devono  essere  inseriti in
un'unica  busta,  sulla  quale  devono  essere  riportate le suddette
indicazioni riferite al dichiarante.

Motivazioni:

  Il  presente  provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la
presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive e all'imposta sul
valore  aggiunto,  il  quale  prevede,  tra l'altro, che i modelli di
dichiarazione  semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito
delle   persone   fisiche   dei   contribuenti   che   si   avvalgono
dell'assistenza  fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui devono essere utilizzati.
  Con  il  presente  provvedimento  vengono,  pertanto,  approvati il
modello  730/2007  concernente la predetta dichiarazione semplificata
dei  soggetti  che  si  avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello
730-1  concernente  le  scelte per la destinazione dell'8 e del 5 per
mille  dell'IRPEF,  il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il
modello  730-2  per  il  C.A.F.  e  per  il professionista abilitato,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di
liquidazione  relativo  all'assistenza  fiscale  prestata,  i modelli
730-4  e  730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di
consegna   e   la  ricevuta  del  risultato  contabile  al  sostituto
d'imposta.
  Il presente provvedimento approva, altresi', la bolla da utilizzare
per  la  consegna  dei  modelli  730  ad un soggetto incaricato della
trasmissione  telematica nonche' per la consegna del modello 730-1 ad
una  banca  convenzionata,  ad  un  ufficio  postale o ad un soggetto
incaricato della trasmissione telematica.
  Con  il  presente  provvedimento  viene,  inoltre,  disciplinata la
modalita' di indicazione degli importi, la reperibilita' dei predetti
modelli  di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
  Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unita' di
euro  (secondo  le  regole  matematiche  stabilite  in  materia dalla
disciplina  comunitaria  e  dal decreto legislativo n. 213/1998), per
eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi,
o per difetto se la stessa frazione e' inferiore a detto limite.
  Tenuto  conto  di  quanto  disposto  dall'art.  37,  comma 55,  del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  248,  i  modelli  approvati con il
presente   provvedimento   prevedono   che   i  contribuenti  possano
utilizzare  il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per
il  pagamento  dell'ICI,  con  le  modalita'  di  cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  In  attuazione  dell'art.  1,  comma 1234,  della legge 27 dicembre
2006,  n.  296  (finanziaria  2007), nel modello 730-1 e' prevista la
possibilita'  per il contribuente di esprimere la scelta di destinare
una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF a finalita' di sostegno
delle   organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,  delle
associazioni  di  promozione  sociale  nonche' al finanziamento della
ricerca scientifica e dell'universita' e della ricerca sanitaria.
  Inoltre,  nei  modelli  approvati  con il presente provvedimento si
tiene  conto  di  quanto  stabilito  dal  comma 142 dell'art. 1 della
predetta  legge  finanziaria  per l'anno 2007 che introduce l'obbligo
del versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF.
  - Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante la riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20 febbraio  2001  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'Amministrazione  finanziaria  a  norma  degli  artt. 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e  successive  modificazioni,  concernente disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
  Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  di  approvazione  del  testo  unico delle
imposte sui redditi;
  Decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  recante  norme  di
semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di  modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato  dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
  Decreto   legislativo   2 settembre  1997,  n.  314,  e  successive
modificazioni,   recante   norme   in   materia   di  armonizzazione,
razionalizzazione  e  semplificazione  delle  disposizioni  fiscali e
previdenziali  concernenti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  ed  i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
  Decreto   legislativo   15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,  recante,  tra  l'altro,  la revisione degli scaglioni
delle  aliquote  e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta;
  Decreto   legislativo   24 giugno   1998,   n.   213,   concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
  Decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);
  Decreto  31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione
telematica  delle  dichiarazioni  e  dei  contratti di locazione e di
affitto   da   sottoporre  a  registrazione,  nonche'  di  esecuzione
telematica  dei  pagamenti,  come  modificato dal decreto 24 dicembre
1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 306 del 31 dicembre
1999,  nonche'  dal  decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
  Decreto   legislativo  28 settembre  1998,  n.  360,  e  successive
modificazioni,  concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante
norme  per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per  le  imprese  e  per  i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti;
  Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro,
disposizioni     modificative    delle    modalita'    di    prelievo
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma
della  disciplina  fiscale  della  previdenza  complementare, a norma
dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
  Legge  21 novembre  2000,  n.  342,  concernente  misure in materia
fiscale;
  Legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale dello Stato;
  Decreto  legislativo  12 aprile  2001, n. 168, recante disposizioni
correttive  del  decreto  legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47, in
materia   di   riforma  della  disciplina  fiscale  della  previdenza
complementare;
  Legge  18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante
primi interventi per il rilancio dell'economia;
  Legge  28 dicembre  2001,  n.  448, concernente disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
  Decreto-legge   24 settembre   2002,   n.   209,   convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  22 novembre  2002,  n.  265,  recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  razionalizzazione  della base
imponibile,  di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta
per   le   assunzioni,   di   detassazione  per  l'autotrasporto,  di
adempimenti  per  i  concessionari  della riscossione e di imposta di
bollo;
  Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003);
  Decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
  Decreto   legislativo   10 settembre   2003,  n.  276,  concernente
l'attuazione  delle  deleghe  in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
  Decreto-legge   30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326,  recante
disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
  Legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
  Provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  241  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del 21 dicembre 2006, di
approvazione  dello  schema  di certificazione unica CUD 2007, con le
relative  istruzioni,  nonche'  di  definizione  delle  modalita'  di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
  Legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
  Decreto-legge   30 settembre   2005,   n.   203,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia
tributaria e finanziaria;
  Legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per
il   rilancio   economico   e  sociale,  per  il  contenimento  e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
  Legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 gennaio 2007

                                    Il Direttore dell'Agenzia: Romano


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